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L'interesse ad impugnare presuppone anche un danno economico

È sempre legittima l'impugnazione di una delibera assembleare? O è necessaria la sussistenza di un pregiudizio in capo al condomino impugnante?
Avv. Gaetano D'Andrea - Foro di Bergamo 

Interesse ad impugnare una delibera condominiale, che vuol dire?

Per fornire una risposta al quesito se l'esistenza di una lesione di un interesse economico del condomino costituisca un presupposto indispensabile per proporre impugnazione di una delibera assembleare, occorre brevemente esaminare quanto è statuito nell'art. 1137 c.c.

Tale norma prevede che ciascun condomino è legittimato ad impugnare davanti all'Autorità Giudiziaria, chiedendone l'annullamento, le delibere "contrarie alla legge o al regolamento di condominio". In alcuni casi, individuate da Cass. SS. UU.

Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, le delibere non sono annullabili ma nulle con la conseguenza che il condomino può impugnarle senza limitazioni di tempo, chiedendo non il loro annullamento ma l'accertamento e la dichiarazione della loro nullità.

Ora, a prescindere dalla circostanza che l'azione venga proposta per ottenere l'annullamento o la dichiarazione di nullità di una delibera, la legittimazione ad agire non implica che si possano proporre azioni prive di ogni effettiva utilità, in quanto, come già chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. sent. n. 6128/17 del 9.03.2017) e a conferma di un principio insito nel processo italiano, per impugnare una decisione di un'assemblea di condominio è necessario un interesse concreto ed effettivo, valutabile in termini economici.

La predetta sentenza, avente ad oggetto una contestazione relativa ad un'errata ripartizione di spesa relativa a soggetti diversi dall'attore ha affermato espressamente affermato che "Va al riguardo affermato che il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale".

Interesse ad impugnare una delibera condominiale, la vicenda di fatto

In un condominio di Roma, un condomino ha citato in giudizio il Condominio al fine di ottenere l'annullamento di una delibera assembleare ritenendola illegittima per la parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta, dichiarando la carenza dell'interesse ad agire e condannando il condomino, nel rispetto del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese e competenze legali in favore del Condominio.

Il giudice, nel giungere a siffatta decisione, ha affrontato la disamina dei motivi posti a fondamento delle censure e doglianze esposte dal condomino nell'impugnazione, valutando, se nella fattispecie, potesse ritenersi sussistente l'interesse ad agire.

Impugnazione della delibera condominiale e competenza per valore

Più specificatamente, il Tribunale di Roma ha affermato che "in primo luogo deve osservarsi che il condomino, che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve assolvere all'onere della prova, previsto come principio di ordine generale nell'ordinamento giuridico ex art. 2967 c.c. non solo della circostanza lamentata, ovverosia che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo ma anche dell'ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo".

Impugnazione delibera e conteggio termini: un esempio

Da quanto sopra affermato, emerge chiaramente che per poter contestare una decisione adottata dall'assemblea condominiale, anche se apparentemente viziata e illegittima, bisogna dimostrare che, da tale delibera, sia derivato un danno. Secondo la sentenza in commento, il condomino impugnante, deve aver un interesse concreto all'impugnazione della decisione.

Assume quindi rilevanza in ogni giudizio analizzare se il presupposto su cui si fonda la domanda, sia supportato dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio.

Tale ragionamento si fonda sul principio cardine della nostra legislazione di cui all'art. 100 c.p.c. secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Qualora, come nel caso in esame, si tratta di un'azione di impugnazione di delibera assembleare, la richiamata norma deve essere applicata, considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere.

Il Tribunale prosegue affermando che siffatta valutazione si rende necessaria anche in considerazione di quell'orientamento giurisprudenziale che "vieta di proporre impugnative assembleari, impugnative che si ripercuotono negativamente sull'andamento dell'intera vita dei condomini, impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività", interesse che deve essere oggetto di valutazione economica apprezzabile e non meramente irrisoria.

In conclusione si può affermare che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7587 del 3 maggio 2021 ha statuito che il condomino che impugni una delibera condominiale in quanto ritenuta illegittima deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la determinazione dalla deliberazione assembleare di un danno economico non irrisorio ma apprezzabile ne suo patrimonio, detto altrimenti si può affermare che il condomino è legittimato ad impugnare la delibera se questa gli causa un danno economico di apprezzabile entità.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 3 maggio 2021 n. 7587
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