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Prova della convocazione e avviso di giacenza

Con la sentenza n. 670/2021 la Corte d'Appello di L'Aquila fa il punto in tema di convocazione di assemblea e rilascio dell'avviso di giacenza, tra oneri probatori e decorrenza dei termini.
Avv. Valentina Papanice 

Mancata consegna raccomandata di convocazione, onere probatorio e decorrenza dei termini

Cosa deve allegare il condominio per assolvere all'onere probatorio in caso di mancata consegna della raccomandata di convocazione in assemblea? Onde cioè dimostrare che si è compiuto il procedimento notificatorio? La certificazione rilasciata dalle Poste che riguarda le attività dell'agente postale con l'indicazione del c.d. Tracking (non quella reperibile sul sito in internet), cioè il tracciamento - con l'indicazione per quanto riguarda il caso de quo del rilascio dell'avviso.

E da quando decorrono cinque giorni precedenti all'assemblea entro i quali il condomino dove ricevere la convocazione? Dall'avviso o dal compimento della giacenza? Dall'avviso, si ribadisce.

Queste in sintesi le domande e le risposte contenute nella sentenza n. 670 del 2021 della Corte d'Appello di L'Aquila in commento. Entriamo nel dettaglio.

Raccomandata in giacenza e prova di corretta convocazione

A fronte della contestazione di mancata convocazione, la sentenza impugnata ha affermato che, alla luce di quanto affermato dalla sentenza di Legittimità n. 23396/2017 che indica nell'immissione dell'avviso di deposito della raccomandata il dies a quo di avvenuta conoscenza nel caso di raccomandata non consegnata, nel caso di specie doveva farsi riferimento, quanto alla giacenza e per valutare validità e tempestività della convocazione, alla data riportata sulle raccomandate inviate ai ricorrenti e prodotte dal Condominio che, quindi, aveva assolto all'onere di dare prova della corretta convocazione.

I ricorrenti affermano che il condominio non ha ottemperato all'onere probatorio - e che quindi la sentenza ha errato nel ritenere il contrario - circa la regolare convocazione assembleare e che non sia sufficiente l'esibizione da parte sua delle buste delle raccomandate su cui è annotato l'avviso rilasciato dall'Agente Postale e della relazione di Poste Italiane che, su reclamo dell'Amministratore, forniva spiegazioni in ordine alla attestata (in realtà, non avvenuta) consegna della raccomandata; secondo i ricorrenti, invece, il Condominio avrebbe dovuto fornire la prova precisa dell'avviso di giacenza esibendo il Mod. 26 delle Poste Italiane.

Il Condominio contesta l'ammissibilità del motivo per tardività dell'eccezione, sollevata solo in grado di appello.

Il c.d. Tracking certificato dall'ufficio postale dimostra il corretto espletamento della procedura

La Corte rileva che al contrario il condominio ha adeguatamente assolto all'onere di dimostrare il corretto recapito delle raccomandate di convocazione, depositando documentazione specifica costituita non solo - come ricostruito degli appellanti - dalle copie delle raccomandate restituite al mittente con l'annotazione dell'avviso, ma anche dalla certificazione di Poste Italiane, in seguito a reclamo del condominio, sulla tracciabilità dell'invio (c.d. Tracking), ove si dà conto dell'attività del portalettere e si attesta che il recapito è stato tentato ma non è stato possibile consegnare la raccomandata, e che il portalettere ha lasciato un avviso indicante che la lettera è in giacenza presso un altro ufficio postale (Mod. 26).

Se non c'è la cassetta postale la raccomandata va restituita al mittente.

Detta documentazione e le allegazioni in merito svolte dal condominio non sono state contestate dagli attori, i quali solo in appello sostengono che, per assolvere dell'onere probatorio, il Condominio avrebbe dovuto allegare anche la matrice del mod. 26.

Il motivo proposto, in disparte la questione dell'inammissibilità per tardività, è ritenuto infondato dai giudici, "atteso l'indubbio valore certificativo" attribuibile alla certificazione dell'"elenco tracce, il c.d. Tracking, di Poste Italiane, elenco che, afferma la sentenza, è "ben più probante della stampa del sito internet di Poste", comunque esibito dal Condominio nonché l'indicazione del recapito - ivi contenuto - dell'avviso di giacenza (contestato dai condomini) da parte del portalettere: con ciò, afferma il giudice, il Condominio ha adempiuto al proprio onere probatorio.

Indi la Corte d'Appello richiama il precedente di Legittimità n. 19232/2018, ove si è affermato che per la presunzione di conoscenza di un atto di cui si contesti la ricezione è necessaria anche la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio, attestazione che riguarda le attività dell'agente postale dalla mancata consegna alla restituzione al mittente e del cui svolgimento, afferma la Corte d'Appello, "in specie, è prova nella certificazione di tracciamento, la cui provenienza da Poste Italiane non è stata contestata" (C.te App. L'Aquila n. 670/2021).

Il termine dell'art. 66 disp. att. c.c. decorre dall'avviso o dal compimento della giacenza?

Il secondo motivo attiene al mancato rispetto dei tempi di convocazione prescritti dall'art. 66 disp. att. c.c. Secondo i ricorrenti, i cinque giorni prescritti dalla legge non decorrono dal momento della ricezione dell'avviso, che essi affermano di non avere ricevuto, ma dopo i trenta giorni necessari per il compimento della giacenza.

Il giudice di primo grado ha ritenuto regolare la convocazione motivando che "il momento in cui l'atto si reputa conosciuto coincide - nell'ipotesi in cui la raccomandata non venga ritirata dal destinatario, come in specie - con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico".

I ricorrenti affermano invece che in tema di condominio di edifici, l'avviso di convocazione a partecipare all'assemblea, in quanto atto ricettizio, deve essere ricevuto, e non solo comunicato, comunicazione che comunque negano di avere ricevuto, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione, e che quindi, nel caso di raccomandata non ritirata, il perfezionamento dell'avviso avviene solo una volta trascorsi trenta giorni dall'avviso di giacenza del plico presso l'Ufficio Postale.

Tale assunto è respinto dalla Corte la quale vi oppone l'applicazione di un consolidato principio

La Corte afferma che "il dies a quo cui ancorare il decorso dei 5 giorni prescritti dall'art. 66 disp. att. c.c. è esclusivamente il giorno in cui è stato recapitato l'avviso di giacenza, per l'intuitiva ragione che da quel momento il destinatario dell'atto è posto nella condizione di poter ritirare -con un impiego di diligenza minima -l'avviso di convocazione in questione, sicché in quel giorno la comunicazione, entrata nella sfera di sua conoscibilità e da lui controllabile, può considerarsi "ricevuta" nel senso inteso dall'art. 1335 c.c. per il perfezionamento della fattispecie dell'atto recettizio".

E rammenta all'uopo che la Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza n. 8275/2019, si attesta nell'orientamento, come detto consolidato, per cui: "In tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità? delle deliberazioni, e? sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c., richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità? per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita? di averne notizia" e che ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza si ha al momento del rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza del plico, atto a consentire il ritiro del piego stesso, e non in altri momenti successivi (ad es. il momento in cui la lettera venga effettivamente ritirata o in cui si compia la giacenza) (Cass. n. 8275/2019).

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Sentenza
Scarica App Aquila 3 maggio 2021 n. 670
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