#1 Inviato 23 Gennaio, 2015 Buongiorno, pare ci siano nuovi orientamenti nella procedura di impugnazione di una delibera condominiale. Il mio avvocato ha proceduto secondo il sistema classico, depositando l'atto in tribunale entro i 30 giorni dalla delibera stessa. L'avvocato del condominio ha pero' rilevato che la procedura e' cambiata e che i 30 si riferiscono alla notifica all'amministratore. Adesso non so piu' cosa fare se ritirare l'impugnazione o continuare... Avevano approvato due delibere senza le maggioranze necessarie, di cui una annullabile e una nulla... grazie per l'aiuto Rosanna
#2 Inviato 23 Gennaio, 2015 Salve, si purtroppo la nuova disciplina crea più problemi che altro. Infatti prima il termine di 30 giorni si interrompeva con il deposito presso la cancelleria del ricorso. La notifica alla controparte era successiva ed avveniva alla fissazione dell'udienza. Ora invece i 30 giorni comprendono anche l'avvenuta notifica al condominio, e quindi all'Amministratore. Questo perchè il procedimento si avvia tramite atto di citazione che deve rispondere all'art. 163 c.p.c. La questione è stata ancora più complicata con l'introduzione del "Decreto del fare" che ha reintrodotto l'istituto della mediazione come obbligatorio in alcuni ambiti, tra cui quello condominiale. Il condomino quindi dovrà prima di agire giudizialmente esperire un tentativo di conciliazione, e se fallisce sempre in quei famosi 30 giorni agire giudizialmente. Come si può capire è una corsa contro il tempo e visto che il termine a quanto ho capito sta finendo non so quanto convenga continuare. Il mio consiglio è un altro, poichè le delibere dell'assemblea non valgono per sempre, sarà possibile richiedere di rimettere la questione all'Odg della successiva assemblea, specificando le motivazioni, e chiedendo una nuova votazione. Cordiali saluti.
#3 Inviato 23 Gennaio, 2015 Non ho mai sentito di questa novità dei 30 gg per la notifica all'amministratore, ma non credo sia così perchè l'art 1137 dice 30 gg per il ricorso all'A.G. e non all'amministratore. Io fossi in te proseguirei come ha fatto il tuo legale, se ci saranno anormalità nella procedura saranno rilevate dal Giudice, comunque per la delibera annullabile anche se annullata dal Giudice potrebbe essere riproposta in assemblea ed approvata in maniera regolare, mentre per quella nulla il tempo per il ricorso non scadrà mai, per cui nel caso di irregolarità nella procedura potrai ricorrere nuovamente Ora invece i 30 giorni comprendono anche l'avvenuta notifica al condominio, e quindi all'Amministratore.La questione è stata ancora più complicata con l'introduzione del "Decreto del fare" che ha reintrodotto l'istituto della mediazione come obbligatorio in alcuni ambiti, tra cui quello condominiale. Il condomino quindi dovrà prima di agire giudizialmente esperire un tentativo di conciliazione, e se fallisce sempre in quei famosi 30 giorni agire giudizialmente. Sapevo della mediazione ma tutto questo non è in contrasto con l'art 1137 cc? Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente,dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti
#5 Inviato 23 Gennaio, 2015 Io non so in quanto tempo si possa ottenere la mediazione (ora obbligatoria), il problema però è quello che, se questa viene fissata dopo i termini previsti dall'art 1137 cc non si avrà più la possibilità del ricorso, almeno così sembra, esistono forse disposizioni in merito che prolungano il termine dei 30 giorni?
#6 Inviato 23 Gennaio, 2015 Salve, si ho aggiunto infatti alcune frasi per completare la mia risposta. Chiarisco meglio, nel testo vecchio dell'art. 1137 era scritto: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa". Diverse sentenze hanno dunque chiarito la differenza tra ricorso ed atto di citazione, preferendo quest'ultimo strumento. Le Sezioni Unite nella loro sentenza (Cass., S.U., 14.4.2011, n. 8491) hanno chiarito che il termine "ricorso" non va considerato poiché le impugnazioni assembleari devono sottostare all'art. 163 del c.p.c., cioè tramite atto di citazione. Fino all'entrata della riforma le eventuali impugnazioni erroneamente fatte come ricorso restavano comunque validi ma vi era la necessità di sanare l'atto (che avviene se la parte convenuta nulla eccepisce) Il nuovo art. 1137 invece è stato modificato così: Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Eliminando il termine "ricorso" di fatto si è tolta ogni possibile dubbio che potesse sorgere in merito all'atto di citazione. Condivido appieno la parte della non prescrittibilità della domanda di nullità rispetto a quella di annullabilità spiegata da Tullio, avevo dimenticato nella mia precedente risposta. Per quanto riguarda la mediazione, l'art.1137 va letto insieme alle norme della mediazione. Essendo tali norme entrate successivamente, si rispetta il criterio cronologico e quindi l'art.1137 va letto come se dicesse " esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio per le questioni condominiali ecc.. ecc.. il condomino può adire l'autorità giudiziaria ecc..ecc.." Ad ogni modo, oramai consiglio di procedere, può essere che alla fine vada tutto bene 🙂
#7 Inviato 23 Gennaio, 2015 --link_rimosso-- ecco qual e' il problema.. - - - Aggiornato - - - praticamente avevano deciso 1) di chiudere tutti i terrazzi con tettoie di legno e pareti di legno, con soltanto il 52% di maggioranza, e di autorizzare anche la chiusura del terrazzo da parte della mia vicina ( che mi avrebbe cosi' ostruito la vista). L'avvocato mi ha detto di ritirare il ricorso e fare causa direttamente alla vicina, cio' pero' non toglie che ho comparto casa in un bel condominio e questi , con la copertura di terrazzi me lo stanno trasformando in una bidonville...
#8 Inviato 23 Gennaio, 2015 --link_rimosso-- ecco qual e' il problema.. Sarebbe interessante sapere se il tuo avvocato ha depositato in tribunale una citazione oppure un ricorso... Il mio avvocato ha proceduto secondo il sistema classico, depositando l'atto in tribunale entro i 30 giorni dalla delibera stessa. Il mio dire "ricorso" purtroppo è dovuto al vecchio Codice, dovrò aggiornarmi e scrivere "citazione" oppure "adire all'A.G." e non più "ricorso"
#9 Inviato 23 Gennaio, 2015 purtroppo non mi trovo in Italia e i documenti sono a casa dei miei. dovrei avere piu' notizie piu' tardi...( circa citazione o ricorso)
#10 Inviato 23 Gennaio, 2015 --link_rimosso-- L'avvocato mi ha detto di ritirare il ricorso e fare causa direttamente alla vicina, cio' pero' non toglie che ho comparto casa in un bel condominio e questi , con la copertura di terrazzi me lo stanno trasformando in una bidonville... Bene quindi vi è un' altra sentenza che segue l'orientamento delle Sezioni Unite. Sarebbe interessante sapere se il tuo avvocato ha depositato in tribunale una citazione oppure un ricorso Il mio dire "ricorso" purtroppo è dovuto al vecchio Codice, dovrò aggiornarmi e scrivere "citazione" oppure "adire all'A.G." e non più "ricorso" Purtroppo o fortunatamente la legge e le interpretazioni dottrinali e specialmente quelle giurisprudenziali possono cambiare le cose dall'oggi al domani. Poi quando tra di loro si contrastano c'è da divertirsi 🙂
#11 Inviato 30 Gennaio, 2015 E' stato fatto un ricorso, comunque l'avvocato della controparte si e' presentato in tribunale... cambia qualcosa? Posso richiedere un'altra assemblea e far votare ..... lo smantellamento delle coperture? credo di avere la maggioranza necessaria
#12 Inviato 30 Gennaio, 2015 Ovvio che l'avvocato si è presentato, la sua parcella cresce ad ogni udienza. La mediazione è tutt'ora obbligatoria, ergo la causa è persa. Il legale serve competente.
#13 Inviato 31 Gennaio, 2015 Grazie della bella notizia... questo articolo serve a qualcosa? 1comma art3. D.L. 12.09.2014 n.132, non odficato dalla egge di cnversione n.162 del 10.11.2014, il giudice, accertato il mancato esperimento della mediazione, rinvia la causa ad altra udienza fissando il termine per l'esperimento della mediazione.
#14 Inviato 1 Febbraio, 2015 Se si è nei tempi prescritti per impugnare l'atto! Già 30 giorni sono POCHI, tempo della citazione, il rinvio, la nuova mediazione, l'avvocato della difesa ha giustamente eccepito che sarà impossibile fare il procedimento entro i tempi descritti dal codice.
#16 Inviato 23 Febbraio, 2015 l'udienza e' stata rinviata, nel frattempo e' stata presentata domanda di mediazione... e adesso?