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L'utilizzo dei voucher in condominio. Disciplina, funzione e modalità d'uso

Un breve focus per l'utilizzo corretto dei voucher in condominio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Se il condominio non si avvale di intermediari o contratti di appalto o somministrazione preferendo affidare direttamente ai lavoratori l'esecuzione, ad esempio (della pulizie delle scale, della conduzione del giardino, di lavori di manutenzione ordinaria all'edificio), al medesimo, la legislazione consente di far ricorso al lavoro accessorio, compensando i prestatori utilizzati con i voucher senza superare il limite di 7.000 euro netti nell' anno solare.

Definizione. La disciplina del lavoro accessorio è stata introdotta nel 2003 ed è nota come "Legge Biagi". E' una tipologia contrattuale atipica rispetto ai comuni rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato e prescinde dalle altre caratteristiche usualmente esistenti nel rapporto di lavoro.

Il Legislatore ha inteso intervenire modulando e semplificando quel rapporto di lavoro e collaborazione che era definito ed individuato come prestazione occasionale, chiarendo incontrovertibilmente quando si è in presenza di una prestazione lavorativa "occasionale".

Il lavoro accessorio non è un rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, ma una semplice attività lavorativa il cui carattere occasionale è definito dall'entità del compenso erogato al lavoratore.

La disciplina attuale. Oggi, l'estensione dell'utilizzo dei voucher legati al ricorso al lavoro accessorio sta assumendo dimensioni notevoli anche al di là delle intenzioni del legislatore, che tuttavia, sia con la riforma Fornero del 2012 (legge 92/2012), sia con quella del Job Act del 2015 (D.Lgs. 81/2015), ha sostanzialmente liberalizzato questa tipologia lavorativa.

Per questo il Ministero del lavoro e l'Inps hanno da ultimo cercato di introdurre dei vincoli più stringenti non tanto nei presupposti, quanto nelle modalità procedimentali per acquisire i buoni.

A chi affidare il servizio di pulizia della scale condominiali per evitare d'incorrere in sanzioni?

Il compenso. Ciò che rende del tutto peculiare le prestazioni di lavoro accessorio è la modalità di pagamento del compenso, i voucher (buoni lavoro), che il committente deve preventivamente acquistare presso rivenditori autorizzati (sedi INPS, banche, uffici postali, tabaccai) che verranno consegnati al prestatore una volta terminata la sua attività, il quale potrà successivamente presentarsi per l'incasso presso uno dei concessionari del servizio.

Due sono le tipologie di voucher: telematici, che prevedono l'attivazione di una INPS card (tipo bancomat) e cartacei, acquistabili presso i rivenditori autorizzati, dal valore di € 10, 20 o 50.

Questi buoni non sono integrabili con altre somme di denaro neanche a titolo di rimborso spese anche forfettarie. I voucher sono orari, numerati progressivamente e datati.

La quantificazione del compenso è di natura oraria ed ancorato alla durata della prestazione stessa che in concreto all'inizio può essere anche di natura presunta e nulla vieta che l'ammontare orario superi il minimo previsto.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro ma è utile al fine del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri.

In caso di mancato utilizzo dei voucher è possibile richiederne il rimborso come pure in caso di smarrimento o furto è possibile ottenerne di nuovi, fermo restando la prova della denuncia effettuata all'autorità competente.

La comunicazione di inizio prestazioni di lavoro accessorio deve essere preventiva ed effettuata esclusivamente all'INPS e deve contenere i dati anagrafici del committente e del prestatore, l'attività esercitata dal committente e quella richiesta quale lavoro accessorio, il periodo di inizio e fine della prestazione e il luogo di lavoro.

Vantaggi dei Voucher. Per il committente, il beneficio di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto; per il prestatore, l'aumento delle sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

L'utilizzo dei voucher per i servizi di pulizia e giardinaggio nel condomino. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato una importante interpretazione che mette fine ai dubbi interpretativi sulla possibilità di remunerare i servizi di pulizia scale e giardinaggio attraverso i voucher.

Al Ministero era stato posto il seguente quesito: "Chiarimento/specifica sull'utilizzo dei Voucher. In particolare: se con Voucher possono essere retribuiti servizi come la pulizia scale o la manutenzione del giardino (servizi il cui mandato è su base annua o pluriannuale se non disdettato dal Condominio committente)".

La risposta fornita dal Ministero nell'anno 2015 è stata la seguente: "Sulla base dei riscontri ottenuti, tutti sulla stessa linea interpretativa, si conferma il parere di codesto Centro Studi nel ritenere che i servizi di pulizia scale e manutenzione giardino non siano da considerare lavoro occasionale ma che rivestano carattere di servizio continuativo e conseguentemente non retribuitili mediante Voucher. Risulta invece possibile retribuire con Voucher, interventi di pulizia scale e di giardinaggio a termine o che rivestano carattere di straordinarietà". Quindi nell'ambito delle attività di lavoro accessorio in condominio, la prestazione lavorativa potrebbe essere acquisita tramite i voucher, soprattutto per la gestione delle pulizie o di piccola manutenzione.

Perché il committente può recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento?

Il Voucher nel condominio alla luce della recente interpretazione dell'INPS. Col recente messaggio dell'INPS 8628 del 2 febbraio 2016, è stato chiarito ufficialmente che il condominio rientra nella prima categoria, cioè dei soggetti non imprenditori, con la conseguenza che ogni condominio potrà erogare a ogni singolo lavoratore voucher per un complessivo valore di € 7.000 netti all'anno.

Qualora il lavoratore abbia intrattenuto precedenti rapporti di lavoro accessorio, non potrà superare il limite di € 7.000 nei confronti del condominio che lo abbia ingaggiato successivamente.

Per quanto riguarda i lavoratori interessati, si evidenzia che il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto:

per i percettori di trattamenti di sostegno (CIG, CIG in deroga, disoccupazione/NASPI, mobilità), il limite in capo al lavoratore è di € 3.000;

per il committente come il condominio questa particolarità incide relativamente, in quanto riguarda il lavoratore che potrà percepire fino a € 3.000 (netti) di voucher potendoli cumulare interamente con il trattamento di sostegno in corso senza fare alcuna comunicazione all'INPS.

Al di sopra di questa somma e fino a € 7.000 scatta l'incumulabilità parziale coi predetti trattamenti e l'obbligo del lavoratore di comunicare la circostanza all'INPS. In tutto questo il condominio deve solo verificare di non superare la soglia di € 7.000.

Il controllo dell'amministratore. Poiché, quindi, il percettore non potrà superare detto limite, quale somma di tutti gli altri redditi della stessa natura, anche se provenienti da più committenti, è bene che l'Amministratore di condominio si faccia rilasciare da ogni singolo "lavoratore occasionale" una dichiarazione in cui si specifichi la presenza o meno di altri committenti e l'importo totale percepito o percepibile. Ad esempio:

  • Se il lavoratore ha stipulato due contratti di lavoro tipo accessorio con due distinti Condomini, entrambi per € 2.000 annui, il problema non sussiste anche in assenza di dichiarazione, in quanto nell'arco dell'anno, i singoli condomini hanno erogato una somma di € 2.000 e il lavoratore dichiarerà un importo non superiore ad € 4000 nella sua totalità dei committenti.
  • Se, viceversa, i due contratti prevedono un compenso di € 3000 il primo, € 4500 il secondo, allora sorge il problema che, oltre al limite singolo per il secondo committente, l'importo percepito o percepibile annualmente e nella totalità dei committenti è superiore ai 7 mila euro.

In questo caso è bene che il lavoratore dichiari anche ad uno solo di essi di essere già titolare di quel certo ammontare (es. 3000) per lo stesso tipo di lavoro.

Il condominio, e per esso l'Amministratore, ricevendo tale dichiarazione non potrà stipulare un contratto di tipo accessorio per l'importo superiore ad € 4000.

La stessa cosa potrebbe essere se si invertono le dichiarazioni tra i condomini interessati.

Gli adempimenti dell'amministratore. Il sistema di pagamento tramite i voucher si basa in sintesi sui seguenti passaggi:

  1. il committente acquista i voucher, che possono essere cartacei tramite gli intermediari autorizzati (per esempio, INPS o tabaccai), oppure telematici (card INPS);
  2. prima dell'instaurazione del rapporto, il committente deve inviare una comunicazione preventiva all'INPS e a regime alla DTL;
  3. il committente paga il lavoratore corrispondendogli i voucher cartacei, che potranno essere riscossi alle Poste, oppure attraverso la card INPS.Con il recente messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, l'INPS ha esteso al legale rappresentante di una persona giuridica la possibilità di un accesso diretto nel sito dell'INPS per l'acquisto dei voucher.

Le persone giuridiche committenti di lavoro accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il legale rappresentante, che potrebbe essere, nel caso del condominio, lo stesso amministratore. Quest'ultimo, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.

Le conclusioni. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si evidenzia che in caso di rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio, appare doveroso stipulare un apposito contratto scritto, prevedendo tutte le clausole relative a quel tipo di contratto e al suo interno inserire proprio la specifica dichiarazione o di non sussistenza di altri lavori dello stesso tipo o, in caso affermativo, dichiarare il limite di somma già raggiunto o raggiungibile: il tutto per dare modo all' Amministratore di comportarsi di conseguenza.

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