Nella nuova formulazione i voucher potrebbero essere utilizzati per lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza a persone anziane, babysitting, ripetizioni
Fino a ieri notte, il Pd pensava di sostituire i buoni lavoro nella manovra correttiva con un libretto famiglia alla francese e un nuovo contratto di lavoro per le prestazioni occasionali per le piccole imprese. In una riunione a cui hanno partecipato i membri della Commissione Bilancio della Camera (i lavori sono ripresi stamani intorno alle 12) si è fatto il punto sulla direzione da intraprendere e i democratici hanno confermato l'intenzione di voler andare avanti sull'emendamento alla manovrina.
La proposta. "In un anno 5mila euro di compenso massimo con un tetto più basso, 2.500 euro, che il lavoratore può ricevere per ciascun committente". Lo prevede una bozza di emendamento, elaborata dalla maggioranza, alla cosiddetta manovrina sul tema dei voucher. La proposta di modifica, quindi, prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavori sia per le famiglie che per le imprese.
I limiti. Per i piccoli lavori domestici arriva il libretto famiglia; mentre per gli altri usi i nuovi voucher non potranno essere usati se: l'impresa ha più di 5 lavoratori dipendenti subordinati a tempo indeterminato, nel settore agricolo (con alcune eccezioni), nel settore edilizio, nell'esecuzione di appalti di opere e servizi.
L'utilizzo e le caratteristiche dei Voucher.
Per i lavori domestici, pagabili attraverso il libretto famiglia da acquisire attraverso una piattaforma Inps, i nuovi voucher potranno essere usati per: giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza a persone anziane, babysitting, ripetizioni. Il Libretto famiglia conterrà dei titoli di pagamento dal valore di 10 euro utilizzabili massimo per un'ora di lavoro.
Sarà a carico del datore di lavoro assicurazione e gestione separata.
La durata dei Voucher. Il limite di durata per i privati è di 280 ore l'anno oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno indeterminato.
Il dibattito in aula sui Voucher: le diverse opinioni.
Secondo Cesare Damiano (Pd) (presidente della commissione Lavoro della Camera)non ci sarebbero problemi (o meglio aspetti contrari)al fatto che ci siano dei voucher contenuti in un libretto famiglia per i lavori domestici.
Di diverso avviso è Enrico Morando (vice ministro al Tesoro) il quale ha evidenziato che «Il governo ha una linea di risposta definita che risulterà chiara con i pareri agli emendamenti parlamentari … non è stato presentato alcun testo del governo sul lavoro accessorio».
Di conseguenza, secondo il Vice Presidente, il governo accoglie favorevolmente la possibilità di esaminare gli emendamenti dei gruppi parlamentari nel pomeriggio, «nel momento in cui verrà messo all'ordine del giorno».
Ed ancora, il Movimento dei democratici eprogressisti ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di votare la fiducia. Secondo Gentiloni (Presidente del Consiglio dei ministri), «Non si tratta certo della reintroduzione dei voucher che il governo aveva abrogato. È diverso - si specifica - lo strumento, è del tutto diversa la platea». Ettore Rosato (capogruppo del Partito democratico alla camera), ribadendo di seguire la linea del premier, precisa che «Siamo pronti tuttavia a ritirarlo se questo è il volere del governo.
Non cerchiamo nessun incidente parlamentare avendo sempre parlato il linguaggio della chiarezza».
Al contrario, secondo Francesco Laforgia (capogruppo dei demoprogressisti alla Camera), il PD cerca un incidente parlamentare; di conseguenza a ciò, il Movimento dei democratici e progressisti "…si sentirà quindi sciolto dal vincolo di maggioranza».
Mobilitazione della CGIL contro il ritorno dei voucher
Per la leader della Cgil, Susanna Camusso, non può, dunque, rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. Difatti contro i nuovi voucher, la Cgil ha avviato una mobilitazione in tutta Italia, prevalentemente davanti le prefetture. Secondo la CGIL si tratterebbe del ritorno dei voucher con norme peggiori di quelle che erano in vigore e che il governo aveva abolito.
In conclusione, come precisato dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, le notizie che si stanno diffondendo sulla tipologia dei nuovi voucher sono oltre che contraddittorie anche preoccupanti.
"Per questo è opportuno che il governo si fermi e convochi le parti sociali a discutere su questo tema in modo da non fare pasticci e non aggiungere ulteriori errori agli altri grossolani commessi nel passato su questa vicenda".
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testo emendamento
Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:
Art. 54-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della prerogativa di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, ovvero presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; l'importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali,
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attrav
erso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni ed all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette al Parlamento una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
54. 09. (Nuova formulazione) Di Salvo, Rotta, Tinagli.