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Per accudire una colonia felina in condominio bisogna rispettare delle regole

Gatti randagi in condominio. Ecco come accudirli.
Dott. Ivan Meo 

Chi decide di prendersi cura dei gatti randagi sul terrazzo di proprietà esclusiva, deve provvedere alle necessarie vaccinazioni ed altre incombenze relative alla detenzione dei felini

Cosa sono le colonie feline? Il nostro legislatore ha previsto, sotto la spinta di associazioni ed enti privati e pubblici normative dirette a tutelare gli animali e disciplinare il rapporto di convivenza fra uomo e animali anche e soprattutto in condominio.

Infatti, con la legge 281/91 ha definitivo con il termine colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio.

Inoltre, i gatti randagi si considerano come esseri viventi titolari di diritti quali la "vita" e la "cura". Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica. L'art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto "se gravemente malati o incurabili".

Il problema delle colonie feline in condominio

Si possono accudire in condominio le colonie feline?

A questa domanda ha risposto il Tribunale di Milano, che ha affrontato il caso della convivenza dei gatti randagi all'interno degli spazi comuni condominiali. In sede di motivazione il Giudice in merito al concreto utilizzo delle parti comuni il giudice afferma, rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale (Cass. 5753 del 2007) che il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102, comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne altera la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. è inoltre legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione - purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini - sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.

Attenzione a lasciare il cane in condizioni incompatibili con la sua natura

Pertanto nel caso in esame, il Tribunale di Milano, con sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 ha ritenuto ritiene che l'occupazione da parte di due condomini di uno spazio comune - mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei - non configura un abuso.

I gatti randagi attirati in condominio possono costituire una molestia.

Il caso. Nonostante la previsione legislativa, ed i precedenti giurisprudenziali citati, molti condòmini possono obiettare e contestare il piacere di vedere gatti randagi che gironzolano negli spazi comuni e/o di proprietà esclusiva.

Infatti, il caso giunto all'esame del TAR Catania, prende le mosse da una denuncia effettuata da un condomino, il quale aveva effettuato un esposto mediante il quale aveva segnalato la presenza di una colonia di gatti randagi che sostava spesso sul terrazzo di proprietà di un altro condòmino, causando gravi inconvenienti igienico sanitari all'intero condominio.

Il Sindaco di Avola, facendo seguito all'esposto, imponeva al proprietario del terrazzo e della colonia felina:

  • di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro;
  • di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti;
  • di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge;
  • di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero.

Il destinatario del provvedimento amministrativo, decide di ricorrere al TAR sostenendo che non poteva ritenersi proprietario dei gatti ma che gli accudiva occasionalmente solo per puro spirito umanitario e senza averne un ritorno economico. Per tali ragioni non poteva essere dar seguito a quanto imposto dal Comune.

La decisione. Il Tar siciliano, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3 del 12 gennaio 2016 respinge il ricorso, citando la Direttiva dell'Assessorato Regionale per la Sanità Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, in base alla quale: "chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione, ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo".

Sulla base di questo principio di diritto, pertanto, il Tar confermava l'ordinanza emessa dal Comune di Avola.

In buona sostanza: chi decide di accudire degli animali randagi (gatti/cani) anche in modo non occasionale dovrà assumere l'onere della custodia, sarà ritenuto responsabile della loro salute, dovrà provvedere alle vaccinazioni obbligatorie per legge, dovrà evitare disagi ai condòmini determinati dalla presenza della colonia felina.

=> Detenzione di animali domestici all'interno delle unità immobiliari: pregi e difetti di un condominio pet friendly.

=> Gatti randagi in condominio. Ecco come accudirli.

Sentenza
Scarica Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 3 del 12 gennaio 2016
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Frency
Frency 22-03-2016 19:45:05

Se una persona decide di nutrire i gatti, non vedo perché debba ritenersi "proprietario" e quindi prendersene cura per tutta la vita.
Alcune volte si fa del bene agli animali a scapito della propria persona, per cui ritengo che chi si prende cura di essi oltre ad essere molto sensibile potrebbe non avere abbastanza mezzi per assolvere a tutto questo. Quindi, qualche scatoletta e croccantino si può anche avere la disponibilità di acquisto, ma tutto il resto mi sembra illogico.

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ENRU
ENRU 01-06-2017 16:15:40

Il TAR va contro una LEGGE ORDINARIA?! Sarebbe bastato registrare la colonia felina presso il Comune o la ASL e tutte le incombenze e responsabilità derivanti sarebbe ricadute su di loro PER LEGGE! Spero che abbia fatto ricorso al CONSIGLIO DI STATO!

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Antonio
Antonio 19-11-2017 22:59:36

chi è allergico si foxxa, così come chi non li sopporta o chi si ritrova la macchina o moto sporca di zampate di queste bestiacce

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Giuseppe
Giuseppe 21-12-2018 21:57:14

un condomino o più condomini che dichiarano in un condomino una colonia felina dovrebbero chiedere prima l'autorizzazione all'assemblea condominiale e se venisse approvata,si dovrebbero far carico di mantenere i gatti puliti, sterilizzarli, vaccinarli, pulire e disinfettare i luoghi dove fanno i loro bisogni onde evitare emanazione di cattivi odori ed eventuali malattie. Dovrebbero vigilare che gli stesi non arrechino danni a cose altrui, cosa che fino ad oggi non fanno, ma li lasciano alla mercede di tutti.

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Patrizia Stella
Patrizia Stella 05-09-2019 03:49:12

Ma chi diamine ha sentenziato senza conoscere le cose??? Non esiste alcuna legge che obbliga la vaccinazione dei gatti randagi (liberi o di colonia), la legge prevede che il Sindaco del comune ove risiede la colonia felina debba stanziare i soldi per le sterilizzazioni!!!
Nessuna legge parla di vaccinazioni, perché sfido giudici e co. a catturare ogni anno e nello stesso mese il gatto da vaccinare!

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Mariagrazia Distante
Mariagrazia Distante 02-12-2020 15:56:18

La decisione del TAR siciliano non si dovrebbe applicare alle colonie feline che, per definizione, sono formate da gatti liberi appartenenti al Patrimonio Indisponibile dello Stato e che pertanto sono sotto la tutela del Sindaco e NON di chi li alimenta volontariamente e gratuitamente. Sarebbe il caso di studiarsi bene le leggi specifiche ad ogni caso prima di emanare sentenze incostituzionali

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Laura Bruni
Laura Bruni 02-04-2021 02:50:23

Sono pienamente d'accordo con lei

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