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Per accudire una colonia felina in condominio bisogna rispettare delle regole

Gatti randagi in condominio. Ecco come accudirli.
Dott. Ivan Meo 

Chi decide di prendersi cura dei gatti randagi sul terrazzo di proprietà esclusiva, deve provvedere alle necessarie vaccinazioni ed altre incombenze relative alla detenzione dei felini

Cosa sono le colonie feline? Il nostro legislatore ha previsto, sotto la spinta di associazioni ed enti privati e pubblici normative dirette a tutelare gli animali e disciplinare il rapporto di convivenza fra uomo e animali anche e soprattutto in condominio.

Infatti, con la legge 281/91 ha definitivo con il termine colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio.

Inoltre, i gatti randagi si considerano come esseri viventi titolari di diritti quali la "vita" e la "cura". Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica. L'art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto "se gravemente malati o incurabili".

Il problema delle colonie feline in condominio

Si possono accudire in condominio le colonie feline?

A questa domanda ha risposto il Tribunale di Milano, che ha affrontato il caso della convivenza dei gatti randagi all'interno degli spazi comuni condominiali. In sede di motivazione il Giudice in merito al concreto utilizzo delle parti comuni il giudice afferma, rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale (Cass. 5753 del 2007) che il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102, comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne altera la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. è inoltre legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione - purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini - sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.

Attenzione a lasciare il cane in condizioni incompatibili con la sua natura

Pertanto nel caso in esame, il Tribunale di Milano, con sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 ha ritenuto ritiene che l'occupazione da parte di due condomini di uno spazio comune - mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei - non configura un abuso.

I gatti randagi attirati in condominio possono costituire una molestia.

Il caso. Nonostante la previsione legislativa, ed i precedenti giurisprudenziali citati, molti condòmini possono obiettare e contestare il piacere di vedere gatti randagi che gironzolano negli spazi comuni e/o di proprietà esclusiva.

Infatti, il caso giunto all'esame del TAR Catania, prende le mosse da una denuncia effettuata da un condomino, il quale aveva effettuato un esposto mediante il quale aveva segnalato la presenza di una colonia di gatti randagi che sostava spesso sul terrazzo di proprietà di un altro condòmino, causando gravi inconvenienti igienico sanitari all'intero condominio.

Il Sindaco di Avola, facendo seguito all'esposto, imponeva al proprietario del terrazzo e della colonia felina:

  • di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro;
  • di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti;
  • di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge;
  • di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero.

Il destinatario del provvedimento amministrativo, decide di ricorrere al TAR sostenendo che non poteva ritenersi proprietario dei gatti ma che gli accudiva occasionalmente solo per puro spirito umanitario e senza averne un ritorno economico. Per tali ragioni non poteva essere dar seguito a quanto imposto dal Comune.

La decisione. Il Tar siciliano, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3 del 12 gennaio 2016 respinge il ricorso, citando la Direttiva dell'Assessorato Regionale per la Sanità Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, in base alla quale: "chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione, ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo".

Sulla base di questo principio di diritto, pertanto, il Tar confermava l'ordinanza emessa dal Comune di Avola.

In buona sostanza: chi decide di accudire degli animali randagi (gatti/cani) anche in modo non occasionale dovrà assumere l'onere della custodia, sarà ritenuto responsabile della loro salute, dovrà provvedere alle vaccinazioni obbligatorie per legge, dovrà evitare disagi ai condòmini determinati dalla presenza della colonia felina.

Sentenza
Scarica Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 3 del 12 gennaio 2016
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