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Tabelle millesimali errate e azione di arricchimento del condomino impoverito

In caso di indebito arricchimento conseguente all'applicazione di tabelle millesimali errate, il soggetto impoverito può ricorrere all'azione ex art. 2041 c.c.
Avv. Eliana Messineo 

Le spese condominiali vengono ripartite secondo le tabelle millesimali che, se errate, comportano una erronea ripartizione degli oneri a carico dei comunisti. Ne deriva un indebito arricchimento di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro.

Giova, pertanto, chiedersi se in caso di indebito arricchimento conseguente all'applicazione di tabelle millesimali errate, il soggetto impoverito possa ricorrere all'azione ex art. 2041 c.c. con conseguente ripetizione dell'indebito versato.

La risposta al quesito ci è data da una recente sentenza del Tribunale di Roma, 8 febbraio 2022 n. 2013.

Il riferimento normativo

L'art. 2041 c.c., rubricato "azione generale di arricchimento" recita al primo comma: "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".

Si tratta del principio generale secondo cui chi si è arricchito senza giusta causa in danno di altri, è tenuto ad indennizzare chi ha subito la correlata diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento conseguito.

Requisito indispensabile per la proposizione dell'azione è l'assenza di giusta causa ossia la mancanza di un titolo in virtù del quale la prestazione sarebbe dovuta al soggetto che si è arricchito.

L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario, ai sensi dell'art. 2042 c.c. poiché non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Errori nelle tabelle millesimali e azione di arricchimento: il caso

La domanda portata al vaglio del Tribunale di Roma era stata avanzata dalla multiproprietà di un comparto di insediamento turistico residenziale nei confronti della Comunione di unità immobiliari site in altri comparti dello stesso complesso turistico, per indebito arricchimento conseguente all'applicazione di tabelle millesimali errate che avevano comportato un errore nell'imputazione delle spese per ogni singolo comparto.

Si trattava, dunque, di spese che erano state ripartite sulla base di errate tabelle millesimali, ma che erano state adottate con delibera non impugnata.

Per il Tribunale, la circostanza che la delibera di ripartizione spese non fosse stata impugnata comportava la sussistenza di una giusta causa di arricchimento essendo valido ed efficace il rapporto giuridico tra le parti ossia la delibera di ripartizione spese.

Tenuto conto, infatti, che le spese erano state ripartite con delibera non impugnata, il fatto che le tabelle fossero errate non poteva legittimare il ricorso all'azione ex art. 2041 c.c. per insussistenza dell'elemento costitutivo dell'azione di arricchimento: l'insussistenza di una giusta causa.

In altre parole, la delibera di ripartizione spese sulla base di tabelle seppur erronee, non essendo stata impugnata, ha conservato la propria efficacia obbligatoria rispetto alle parti, con la conseguenza che l'arricchimento dell'altro soggetto risultava fondato su giusta causa, la cui presenza, come previsto dalla normativa, non legittima la proponibilità dell'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

Revisione delle tabelle millesimali in presenza di un errore obiettivo

Errori nelle tabelle millesimali e azione di arricchimento: il principio giurisprudenziale

La giurisprudenza della Suprema Corte, ha rilevato che, in tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto, la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, l'impoverito può ricorrere all'azione ex art. 2041 c.c., in quanto, pur essendo possibile una richiesta di revisione delle tabelle in sede giudiziaria, la stessa non può avere efficacia retroattiva, potendo produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione (in questo senso Cass. n. 5690/11).

Si intende con ciò richiamare il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. che non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Sicché, ben potrà l'impoverito ricorrere all'azione di arricchimento in caso di errori nelle ripartizioni, poiché pur essendo possibile una richiesta di revisione delle tabelle in sede giudiziaria, la stessa non può avere effetti retroattivi e, dunque, non può incidere sulle quote di partecipazione pregresse.

Tuttavia, la medesima Suprema Corte ha chiarito che l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria. (Cass. n. 12405/20).

L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. n. 16305/18).

Nel caso di specie, la locupletazione di parte convenuta con la conseguente diminuzione del patrimonio dell'attrice determinata da ingiusta ripartizione delle spese sulla base di tabelle errate, è avvenuta non in assenza di giusta causa bensì al contrario sulla base di un titolo valido ed efficace tra le parti ossia la delibera non impugnata.

Conseguentemente, non essendo insussistente una causa giustificatrice dell'arricchimento di una parte e dell'impoverimento dell'altra (tenuto conto che le spese condominiali erano state ripartite sulla base di una delibera valida ed efficace) la domanda attorea doveva essere rigettata essendo improponibile l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. per carenza di un elemento costitutivo dell'azione.

Tabelle millesimali errate? Serve comunque un principio di prova

Sentenza
Scarica Trib. Roma 8 febbraio 2022 n. 2013
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