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gianni34

Amministratore-Errore tabelle millesimali

Salve, Vi pongo delle domande.

Cond. A proprietario: abitazione mm. 50 box mm. 10

Il box ha 100 mm di spese locale box.

Avremo:

Generali Box

60 mm 100 mm

A vende l'abit. a Tizio ed il box a Caio.

Avremo:

Generali Box

Tizio 50 mm 0 mm

Caio 10 mm 100 mm

Consuntivo Amministratore

Generali Box

Tizio 60 mm 0 mm

Caio 0 mm 100 mm

Anno X Spese straord. per € 100.000,00 x 10/1000 = £1.000,00

pagate in più da Tizio ed in meno da Caio.

E' evidente l'errore dell'Amministratore. Domande:

Chi deve variare le tabelle millesimali?

E' responsabile l'Amm. dell'errore?

Persistendo l'errore da anni, possono essere rifatti i conteggi

per gli ultimi 10 anni?

Grazie.

Grazie Maila. L'art., però, non dice chi deve variare le tabelle e se l'Amm. è responsabile

degli errori da lui commessi.

L' amministratore non è responsabile in quanto mandatario del condominio e di solito le tabelle gli vengono trasmesse allegate al regolamento. Le tabelle se errate devono venire corrette come scritto nel link a seguito di una delibera assembleare e l'amministratore si occuperà di eseguire la delibera incaricando un geometra o altro professionista abilitato a farlo.

Non ho ben compreso quanto sinceramente, ma una cosa te la so dire , mi sembra che piu' che di errori di millesimali si tratti di errore amministrativo, in questo caso la responsabilità è da imputare all'amministratore, che deve imporre di rifare una nuova tabella dei millesimali .

Ciao,

le tabelle millesimali le ritrovi nel regolamento di condominio. Se non sono state ripartite le spese secondo quelle tabelle l'amministratore risponde dell'errore e nel conguaglio scalerà ciò che è stato pagato in più e aumenterà le spese a chi ha pagato di meno. Naturalmente dovete recarvi dall'amministratore e presentargli l'errore insieme al regolamento di condominio.

Non ho comunque ben capito il tuo esempio, perchè non si possono scegliere i millesimi così come si vuole, le tabelle millesimali non si possono variare, seguono il regolamento di condominio.

Grazie Antares e Federica. X Federica. Se cambia la proprietà di due beni prima indivisi è logico

che le tabelle millesimali devono essere cambiate, una parte va a Tizio e l'altra va a Caio.

Ora penso che una operazione cosi semplice non richieda l'intervento di un tecnico, o no.

l'Amm. venendo a conoscenza della variazione di proprietà delle due unità, prima indivise,

poi separate, cosa deve fare?

Purtroppo anche se è una cosa semplice c'e' bisogno di un tecnico imparziale e terzo che rifaccia le nuove tabelle dei millesimali di proprietà in caso di nuovi lavori, a meno che non ci sia un regolamento di condominio che preveda diversamente. Lo so che è una iattura e tante volte una spesa totalmente inutile ma dal 2015 c'e' proprio un articolo di legge che dice questo. Ora l'articolo numero non me lo ricordo ma il senso è quello che ti ho scritto sopra.

Grazie Antares e Federica. X Federica. Se cambia la proprietà di due beni prima indivisi è logico

che le tabelle millesimali devono essere cambiate, una parte va a Tizio e l'altra va a Caio.

Ora penso che una operazione cosi semplice non richieda l'intervento di un tecnico, o no.

l'Amm. venendo a conoscenza della variazione di proprietà delle due unità, prima indivise,

poi separate, cosa deve fare?

Sembra un' operazione semplice ma non lo è in quanto quando si variano delle quote millesimali di un appartamento occorre rivedere le tabelle ne loro complesso in quanto sono molteplici i parametri di cui tenere conto e che possono alterare la compagine generale delle tabelle anche solo per i millesimi attribuiti in più o in meno ad un appartamento. Non c'è una legge che imponga di farlo fare ad un tecnico ma chi si prenderebbe tale responsabilità? Forse l'amministratore se è un tecnico ma sicuramente anch'esso richiederà un compenso a parte per questa operazione.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie. Mi piacerebbe conoscere l'articolo.

Non c'è l'articolo

Ciao,

le tabelle millesimali le ritrovi nel regolamento di condominio. Se non sono state ripartite le spese secondo quelle tabelle l'amministratore risponde dell'errore e nel conguaglio scalerà ciò che è stato pagato in più e aumenterà le spese a chi ha pagato di meno. Naturalmente dovete recarvi dall'amministratore e presentargli l'errore insieme al regolamento di condominio.

Non ho comunque ben capito il tuo esempio, perchè non si possono scegliere i millesimi così come si vuole, le tabelle millesimali non si possono variare, seguono il regolamento di condominio.

Se il riparto delle spese presentato con il bilancio è stato approvato dall'assemblea e non impugnato nei termini stabiliti da legge da nessuno dei condomini, resta valido anche se errato e l'amministratore non ha il dovere di rivederlo anzi non può e non ne è neppure responsabile in quanto l'assemblea è sovrana e lo ha approvato coscienziosa o meno dell'errore. Per questo è necessaria un'attenta analisi dei bilanci prima dell'approvazione almeno che non ci si fidi ciecamente dell'amministratore.

Non ho ben compreso quanto sinceramente, ma una cosa te la so dire , mi sembra che piu' che di errori di millesimali si tratti di errore amministrativo, in questo caso la responsabilità è da imputare all'amministratore, che deve imporre di rifare una nuova tabella dei millesimali .

L'amministratore non può imporre un bel nulla , può semmai proporre all'assemblea che approverà la revisione e se non approverà chi ne ha interesse potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria

L'amministratore non può imporre un bel nulla , può semmai proporre all'assemblea che approverà la revisione e se non approverà chi ne ha interesse potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria

Te lo impone il giudidice dopo avere compilato il modulo F26 che lo impone all'amministratore che a questo punto investito dall'autorità giudiziaria lo impone al condominio...chiedo scusa di avere saltato un passaggio.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie. Mi piacerebbe conoscere l'articolo.

 

Con la Riforma 2015 l'articolo diventa art 1123 a cui fa risalire la Cassazione e la giurisprudenza. Se quello che racconti tu è precedente , la legge non è retroattiva, ma ci sono sentenze della corte di Cassazione antecedenti che vanno nella stessa direzione , che è come dire che anche prima che entrasse in vigore il principio sancito dall'articolo era cmq legge dello stato italiano.

Te lo impone il giudidice dopo avere compilato il modulo F26 che lo impone all'amministratore che a questo punto investito dall'autorità giudiziaria lo impone al condominio...chiedo scusa di avere saltato un passaggio.

 

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Con la Riforma 2015 l'articolo diventa art 1123 a cui fa risalire la Cassazione e la giurisprudenza. Se quello che racconti tu è precedente , la legge non è retroattiva, ma ci sono sentenze della corte di Cassazione antecedenti che vanno nella stessa direzione , che è come dire che anche prima che entrasse in vigore il principio sancito dall'articolo era cmq legge dello stato italiano.

Il modello F26 con le tabelle millesimali che sono un documento interno al condominio non centraNULLA

 

Non capisco nemmeno cosa centri l'art. 1123 (presumo del c.c.) da te citato: si stava parlando se esiste un obbligo a far redigere le tabelle ad un tecnico e del relativo art. che lo stabilisce.

 

Scusami ma stai facendo a mio parere un po' di confusione in un argomento già complesso.

 

In sostanza: le tabelle millesimali quando necessario modificarle può farne richiesta anche un solo condomino; l'argomento verrà discusso in assemblea che approverà con la maggioranza necessaria la revisione delle tabelle da aggiornare e l'amministratore a seguito di questa delibera provvederà alla revisione delle stesse . Se la maggioranza non dovesse approvare la revisione delle tabelle, il condomino che ne ha interesse può rivolgersi all'autorità giudiziaria

Il modello F26 con le tabelle millesimali che sono un documento interno al condominio non centraNULLA

 

Non capisco nemmeno cosa centri l'art. 1123 (presumo del c.c.) da te citato: si stava parlando se esiste un obbligo a far redigere le tabelle ad un tecnico e del relativo art. che lo stabilisce.

 

Scusami ma stai facendo a mio parere un po' di confusione in un argomento già complesso.

 

In sostanza: le tabelle millesimali quando necessario modificarle può farne richiesta anche un solo condomino; l'argomento verrà discusso in assemblea che approverà con la maggioranza necessaria la revisione delle tabelle da aggiornare e l'amministratore a seguito di questa delibera provvederà alla revisione delle stesse . Se la maggioranza non dovesse approvare la revisione delle tabelle, il condomino che ne ha interesse può rivolgersi all'autorità giudiziaria

 

Su chi fra noi abbia tanta confusione in testa non voglio entrare nel merito. Ma una cosa mi permetto di dirla, almeno eviti di riportarte affermazioni che non ho fatto....

Grazie Maila67 e AntaresF. Le tabelle mill. del mio condominio hanno come prima parte

il calcolo sella SUPERFICIE VIRTUALE della proprietà (abitazione,giardino,cantina,box ecc.)

da questa si calcolano i millesimi per ogni parte della proprietà (abit..giard. ecc).

Cambiando la proprietà non cambiano ne la superficie virtuale ne i millesimi, quindi basta

semplicemente dividere le parti della proprietà che prima erano indivise.

Non so se mi sono spiegato bene.

Grazie Maila67 e AntaresF. Le tabelle mill. del mio condominio hanno come prima parte

il calcolo sella SUPERFICIE VIRTUALE della proprietà (abitazione,giardino,cantina,box ecc.)

da questa si calcolano i millesimi per ogni parte della proprietà (abit..giard. ecc).

Cambiando la proprietà non cambiano ne la superficie virtuale ne i millesimi, quindi basta

semplicemente dividere le parti della proprietà che prima erano indivise.

Non so se mi sono spiegato bene.

Allora prenditi la responsabilità di revisionarle tu se i condomini approvano il tutto in assemblea...Io personalmente non mi prenderei questa responsabilità

Come ho specificato prima ogni singola parte della proprietà ha i suoi millesimi

es: abitazione 50 mm, box 10 mm, cantina 5 mm, giardino 7 mm, facendo la somma

avremo 50+10+5+7=72 mm totale della proprietà.

Se A vende l'abitaz.+la cantina+il giardino a tizio ed il box a caio avremo:

Tizio abit. 50 mm+cantina 5 mm+gardino 7mm=62 mm.

Caio box 10 mm.

Sommando i mm di Tizio e Caio abbiamo i 72 mm che aveva A.

I mm totali delle Tabelle sono sempre 1000 quindi non vengono falsati i mm.

Le uniche cose che varieranno saranno il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo

che l'Amministratore dovrà fare approvare dall'Assemblea.

La mie domande erano: l'Amministratore deve fare questa semplice operazione di

divisione o deve farlo fare ad un Tecnico?

Se nel Bilancio Consuntivo a Tizio vengono conteggiati 72mm ed a Caio ZERO chi

è responsabile dell'errore l'Amm. o l'Assemblea?

Come spiegato nel mio precedente post non è una semplice operazione per i motivi già detti comunque se l'amministratore accetta di rifarle lui può farlo ma serve comunque una delibera dell'assemblea.

Se il bilancio consuntivo viene approvato con le maggioranze dovute nonostante si sia evidenziato l'errore e nessun condomino lo impugna lo stesso rimane valido. La responsabilità di cui parli non so a cosa si riferisca in quanto il bilancio condominiale non è un bilancio societario e fiscale e quindi non esiste questo tipo di responsabilità nell'errore dei conteggi se è a questo che ti riferisci.

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