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Modifica tabelle millesimali - fatto può obbligare i condomini a rifare le tabelle?

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buongiorno, nel mio condominio un paio di condomini su 20 chiedono da tempo il ricalcolo delle tabelle millesimali. Queste tabelle sono state fatte al momento della costruzione del palazzo (circa 40 anni fa). Successivamente è stata concessa una servitù di passaggio a dei garage non facenti parte del condominio, ma di proprità di alcuni condomini,e a questi sono stati attribuiti 36millesimi come partecipazione alle spese per l'illuminazione del piazzale e del cancello automatico. Questa modifica credo sia stata presa con accordo informale tra i condomini e comunque nei calcoli risulta e viene intrinsicamente approvata col bilancio annuale. Questo fatto può obbligare i condomini a rifare le tabelle? inoltre nell'articolo 69 dacc si legge che le tabelle devono esser rivisionate quando risulta che sono conseguenza di un errore, ma chi o come si stabilisce che siano errate?

buongiorno, nel mio condominio un paio di condomini su 20 chiedono da tempo il ricalcolo delle tabelle millesimali. Queste tabelle sono state fatte al momento della costruzione del palazzo (circa 40 anni fa). Successivamente è stata concessa una servitù di passaggio a dei garage non facenti parte del condominio, ma di proprità di alcuni condomini,e a questi sono stati attribuiti 36millesimi come partecipazione alle spese per l'illuminazione del piazzale e del cancello automatico. Questa modifica credo sia stata presa con accordo informale tra i condomini e comunque nei calcoli risulta e viene intrinsicamente approvata col bilancio annuale. Questo fatto può obbligare i condomini a rifare le tabelle? inoltre nell'articolo 69 dacc si legge che le tabelle devono esser rivisionate quando risulta che sono conseguenza di un errore, ma chi o come si stabilisce che siano errate?
Un errore sulle tabelle potrebbe essere valutato da una perizia, e se questa non verrà accettata in assemblea con la relativa approvazione delle nuove tabelle, sarà possibile adire alle vie legali, che purtroppo è l'ultima risorsa utile.

Quindi, credo di aver capito che il condomino che ritiene vi siano errori nelle tabelle deve incaricare un perito (ingegnere o geometra) a verificare l'esistenza di tale errore. Ma chi paga il perito?

Quindi, credo di aver capito che il condomino che ritiene vi siano errori nelle tabelle deve incaricare un perito (ingegnere o geometra) a verificare l'esistenza di tale errore. Ma chi paga il perito?
Il perito lo paga chi lo assume

Ammettendo che vi sia un errore, pero', non è chiaro quale debba esser la sua entità per "obbligare" al rifacimento delle tabelle. Se tale valutazione è a discrezione dell'assemblea, trovo impossibile si raggiunga l'unanimità dato che la variazione dei millesimi attribuiti a ciascun condomino ovviamente porterà dei condomini a dover pagare di più, i quali naturalmente si opporranno. Il legislatore non ha fornito una indicazione sulla percentuale di errore che porti al rifacimento delle esistenti tabelle?

Ammettendo che vi sia un errore, pero', non è chiaro quale debba esser la sua entità per "obbligare" al rifacimento delle tabelle. Se tale valutazione è a discrezione dell'assemblea, trovo impossibile si raggiunga l'unanimità dato che la variazione dei millesimi attribuiti a ciascun condomino ovviamente porterà dei condomini a dover pagare di più, i quali naturalmente si opporranno. Il legislatore non ha fornito una indicazione sulla percentuale di errore che porti al rifacimento delle esistenti tabelle?
Non è necessaria l'unanimità, lo dice esplicitamente l'art. 69 Dacc, e non è importante la percentuale di errore perchè lo stesso articolo non lo indica in caso di errore, ma lo indica in caso di variazione dovuta asopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari;

 

- Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

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un'ultimo dubbio..per avere validità le nuove tabelle approvate dovranno esser soggette a registrazione notarile,come molti condomini mi dicono????

un'ultimo dubbio..per avere validità le nuove tabelle approvate dovranno esser soggette a registrazione notarile,come molti condomini mi dicono????
No non è necessario, le tabelle possono essere assembleari, cioè approvate a maggioranza dei condomini in un'assemblea regolarmente convocata con il quorum del 2°c. art. 1136 cc, > teste presenti rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500) mlm)

Se invece si desidera siano contrattuali, si deve andare dal notaio e sottoscrivere tutti all'unanimità (1000/1000)

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