Le norme di riferimento. Sappiamo che il diritto dei partecipanti sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga diversamente, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (articolo 1118 codice civile).
Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare viene poi espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio, la quale, può essere rettificata o modificata, solo previo ricorso al consenso espresso positivamente da parte di tutti i partecipanti al condominio.
La regola appena esposta, tuttavia, patisce un'eccezione: segnata direttamente dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
Il legislatore della riforma ha, invero, stabilito che i valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
- quando risulta che sono conseguenza di un errore;
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Il fatto. Tizio ha impugnato la delibera assembleare che ha disposto la modifica delle tabelle millesimali di origine contrattuale, affermando che, in caso di relativa modifica - come era avvenuto nel caso in specie -, occorreva procedere all'acquisizione del consenso unanime da parte di tutti partecipanti al condominio.
La compagine convenuta si è poi costituita in giudizio ed ha respinto il motivo di gravame, affermando che la modifica delle tabelle millesimali era avvenuta con delibera al fine di sanare gli errori di compilazione originari; per cui la relativa rettifica poteva disporsi con la maggioranza assembleare di cui all'articolo 1136, comma II; codice civile.
Continua [...]