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La revisione delle tabelle millesimali di natura contrattuale è possibile anche senza unanimità

La revisione delle tabelle si riferisce solo all'eventuale errore tecnico, senza alcun riferimento al consenso di chi aveva firmato le tabelle allegate ad un regolamento contrattuale.
Avv. Rosario Dolce Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Le norme di riferimento. Sappiamo che il diritto dei partecipanti sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga diversamente, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (articolo 1118 codice civile).

Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare viene poi espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio, la quale, può essere rettificata o modificata, solo previo ricorso al consenso espresso positivamente da parte di tutti i partecipanti al condominio.

La regola appena esposta, tuttavia, patisce un'eccezione: segnata direttamente dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Il legislatore della riforma ha, invero, stabilito che i valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

  1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

    In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Revisione delle tabelle millesimali, onere della prova a carico del condominio che le delibera

Il fatto. Tizio ha impugnato la delibera assembleare che ha disposto la modifica delle tabelle millesimali di origine contrattuale, affermando che, in caso di relativa modifica - come era avvenuto nel caso in specie -, occorreva procedere all'acquisizione del consenso unanime da parte di tutti partecipanti al condominio.

La compagine convenuta si è poi costituita in giudizio ed ha respinto il motivo di gravame, affermando che la modifica delle tabelle millesimali era avvenuta con delibera al fine di sanare gli errori di compilazione originari; per cui la relativa rettifica poteva disporsi con la maggioranza assembleare di cui all'articolo 1136, comma II; codice civile.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma del 18054 del 25.9.2018

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Maria
Maria 30-10-2018 18:13:09

gia', nell'interesse di un solo condomino,
o per le mutate condizioni...ma ciò non si applica se il singolo condomino abbia accorpato parti condominiali indivise, incrementando valore e ampiezza del proprio bene.
In questo caso, non essendovi possibilità di "usucapione" non risulta possibile il consenso a maggioranza.
Cosa ne pensa?

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Angelo Ficili
Angelo Ficili 29-08-2019 19:30:03

Per 30 anni nel nostro condominio si sono applicati i millesimi contrattuali per ripartire le spese condominiali ordinarie e straordinarie. l'anno scorso un condomino chiede di revisionare le tabelle millesimali ritenendo che la suddivisione dei millesimi è errata. Tutto ciò senza quantificare o documentare il presunto errore. A maggioranza qualificata l'assemblea delibera di rifare la tabella millesimale. Alla presentazione della nuova tabella millesimale tutti quelli che abitiamo all'ultimo piano ci ritroviamo con circa 6 millesimi in più rispetto alla precedente. da qui nasce una controversia da parte mia contestando : primo il procedimento adottato pre deliberare il rifacimento dei millesimi ,secondo, la non presentazione della quantificazione dell'errore che giustifica la modifica per sapere con quanti millesimi si andrà ad approvare la nuova tabella. Dopo aver chiesto al tecnico con quale coefficienti sino stati valutati i millesimi vengo a sapere che aveva applicato i coefficienti sbagliati nel senso che aveva ribaltato i coefficienti dal piano interrato all'ultimo piano senza tener conto dell'assenza di ascensore. Ora voglio chiarire ancora u particolare . Io abito all'ultimo piano ,e sopra il mio tetto ho un lastrico in uso esclusivo, il tecnico me l'ho attribuisce come terrazzo e di conseguenza diventa volumetria . Dopo le mie rimostranze il tecnico rifacendo le tabelle millesimali ado i coefficienti giusti ma non accetta che il lastrico non venga calcolato come terrazzo .
Un particolare ancora più eclatante è che il condomino che mosso tutto il rifacimento delle tabelle ha in uso esclusivo un giardino di 300 mt. quadri ,ma mentre al lastrico viene applicato un coefficiente 0,25 al giardino un coefficiente 0,05 perché secondo il tecnico il lastrico da più valore commerciale all'immobile del giardino a parità di metri quadri dell'immobile. Anche se io ho contestato il fatto che un terrazzo per essere tale deve essere a livello e no sopra tetto che poi è il tetto di tutti gli appartamenti in caduta. Qualcuno può darmi qualche indicazione come agire per salvaguardare i miei interessi,
e l'esattezza della suddivisione dei millesimi è in fine chi deve pagare per il rifacimento dell tabelle millesimali. Grazie

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