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Consumo idrico, delibere e riparto spese

Le spese legate al consumo dell'acqua vanno divise in proporzione all'uso di ciascuno e la delibera di trasformazione dell'impianto non richiede l'unanimità.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Generalmente, il consumo idrico relativo al nostro appartamento è una questione del tutto personale. Paghiamo, quindi, l'acqua che utilizziamo e, se viviamo in un condominio, per ognuno è applicata la stessa regola.

La situazione appena descritta cambia, però, nel caso in cui vi sia un unico contatore. In tale ipotesi, infatti, non essendo possibile verificare in concreto il consumo di ogni singolo immobile, la ripartizione della bolletta unica ricevuta avverrà in proporzione al valore millesimale dei vari appartamenti.

In particolare, è quanto è avvenuto, per molto tempo, in un fabbricato romano, dove l'assemblea dei proprietari aveva, persino, deciso di dividere i consumi idrici sulla base della tabella generale, anche dopo aver fatto istallare i contatori privati.

È stato questo, dunque, il motivo per cui è sorta una lite giudiziaria nel citato condominio, risoltasi con la recente sentenza n. 18485 del 23 dicembre 2020 emessa dal Tribunale di Roma.

Se è stata giusta o sbagliata la soluzione giuridica offerta dal magistrato capitolino possiamo dirlo solo dopo aver, sinteticamente, descritto cosa ha generato questo contenzioso e come si è sviluppato.

Consumo idrico, delibere e riparto spese: il caso

Ancora una volta, l'azione legale nasce da un deliberato assembleare. Nello specifico si è trattato di una decisione assunta nel novembre del 2017 con la quale era stato deciso «di non ripartire le spese condominiali dell'acqua secondo i consumi effettivi dei singoli appartamenti bensì secondo la tabella di proprietà allegata al regolamento di condominio».

Parte attrice aveva, però, evidenziato che dal 2011 l'impianto idrico condominiale era stato trasformato a seguito di una decisione presa a maggioranza dall'assemblea. Nonostante ciò e sebbene i singoli appartamenti fossero stati dotati dei relativi misuratori, si continuava a voler ripartire le spese per l'acqua con la tabella generale, invece che facendo riferimento ai singoli consumi.

Per tale ragione, si invocava l'illegittimità e il conseguente annullamento dell'assemblea impugnata.

Il condominio, costituitosi ritualmente, eccepiva la presenza di un regolamento condominiale contrattuale, all'interno del quale era disposto che la ripartizione del consumo idrico prodotto dagli immobili del fabbricato doveva avvenire in proporzione al valore degli immobili.

In virtù di ciò, sarebbe stata necessaria l'unanimità per cambiare criterio; non essendo stata raggiunta la totalità dei consensi, nulla poteva essere contestato in merito alla decisione presa in costanza della riunione impugnata.

Il Tribunale di Roma, però, ha accolto le ragioni dell'attore, ha annullato il deliberato oggetto di ricorso e ha condannato il condominio al pagamento delle spese processuali.

Consumo idrico, delibere e riparto spese: la legge

I criteri per la ripartizione delle spese in ambito condominiale sono, senza alcun dubbio, indicati nell'art. 1123 del cod. civ., per il quale «Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».

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In particolare, la regola invocata al comma secondo appare, ovviamente, quella più consona al caso in esame. Infatti, se parliamo di consumi idrici, sembra inevitabile che gli stessi debbano essere attribuiti in stretta correlazione con quelli misurati dai vari contatori.

Insomma, ognuno paga l'acqua che utilizza perché, come precisa la Cassazione, «la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo (art. 1123, comma 2 c.c.), a patto però che questo sia rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune strumentazioni tecniche, ad esempio, mediante l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi (così Cass. n. 17557/2014)».

Pertanto, il diverso criterio adottato dal condominio coinvolto nella vicenda in esame potrà essere considerato solo nell'ipotesi in cui il fabbricato dovesse risultare sprovvisto dei vari misuratori.

In tal caso, infatti, prosegue la Cassazione citata «la ripartizione dovrà essere determinata secondo la regola del primo comma dell'art. 1123 c.c., ossia in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno (espresso in millesimi di proprietà) e tale ultimo criterio di ripartizione può essere derogato esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini».

Consumo idrico: quale maggioranza per la trasformazione dell'impianto?

Secondo il Tribunale di Roma, la ripartizione dei consumi idrici deve avvenire, preferenzialmente, mediante i vari contatori istallati per ogni singolo immobile. Secondo l'organo giudicante, un impianto idrico condominiale così organizzato risponde, altresì, al dettato normativo.

Detto ciò, appare corretto che l'assemblea, a maggioranza, possa, validamente, trasformare l'impianto generale da "bocca tarata" a "contatore".

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Lo può fare anche se c'è, come nel caso in esame, un regolamento contrattuale che disciplina, diversamente, la ripartizione del servizio «Ora, l'istallazione dei misuratori non contrasta con il regolamento né ha comportato una modifica di esso e sul punto soccorre la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 10895 del 16 maggio 2014) che ha dichiarato che l'installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall'assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale e per tale decisione non occorre l'unanimità essendo sufficiente la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c.».

Pertanto, per approvare la trasformazione dell'impianto idrico, prevedendo l'istallazione dei contatori per ogni appartamento, si può ricorrere alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore del fabbricato.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 23 dicembre 2020 n. 18485
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