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Non dovuta la bolletta dell'acqua se il gestore non prova il consumo addebitato in bolletta

Spetta al Gestore del servizio idrico dimostrare che il consumi addebitati all'utente non siano forfettari.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
Ott 8, 2018

Spetta al Gestore del servizio idrico, in ossequio alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare che i consumi addebitati all'utente non siano forfettari, ovvero siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.

Infatti, nei rapporti di utenza, il contatore - a norma dell'articolo 2712 codice civile - costituisce un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio (Sentenza del Tribunale di Latina, pubblicata in data 21.03.2018).

Il fatto. Il gestore del servizio idrico, presupponendo la preesistenza di un contratto di somministrazione, notificava ad un utente apposito atto di citazione, con il quale chiedeva che venisse condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 8.305,30, a causa del mancato pagamento delle bollette nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012.

L'utente del servizio - che, per comodità, di trattazione chiamerò, d'ora in avanti, Tizia - si costituiva in giudizio, e contestava i consumi addebitatele: l'abitazione, di appena sessanta metri quadri, era abitata dalle figlie e i punti di erogazione dell'acqua erano rappresentati da due unici rubinetti, di cui uno in bagno e uno in cucina. I consumi addebitati in fattura erano, dunque, da ritenersi anomali e non dovuti.

La causa viene sottoposta all'attenzione del Tribunale di Latina, il quale la definisce con Sentenza pubblicata in data 21 marzo 2018. Di seguito i principi sanciti, a tutela dell'utenza finale.

Annullata la bolletta dell'acqua se il gestore sostituisce il contatore senza preavviso

La Sentenza. La fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (vedi, tra le altre, Cass., n. 17371/2003, Cass., n. 5071/2009, Cass., n. 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (ex plurimis, Cass. n. 15383/2010), a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Latina, del 21.03.2018
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