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Le spese del riscaldamento centralizzato devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato. La norma regionale non può incidere sul rapporto tra condomini e condominio

Illegittima la suddivisione delle spese di riscaldamento operata secondo i criteri di una delibera regionale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato.

La vicenda. Tizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne dinanzi al Tribunale il Condominio di per ottenere la declaratoria di nullità della delibera assembleare in ordine, per quanto ancora rilevi, al punto 4) della stessa, col quale l'assemblea aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale.

L'attore dedusse che tale riparto non fosse conforme alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia, nonché alla normativa di attuazione contenuta nel Regolamento UNI CTI 10200 espressamente richiamata dalla Giunta regionale.

Tizio, inoltre, evidenziò che il Condominio si era dotato di un sistema di contabilizzazione autonomo del calore per le singole unità immobiliari, e che la ripartizione deliberata contrastava con gli indicati parametri dettati dalla D.G.R., in quanto la quota da suddividere per millesimi avrebbe dovuto riguardare unicamente la spesa generale di manutenzione dell'impianto e la quota di combustibile non direttamente imputabili, perché legata alla dispersione termica dell'edificio, dovendosi necessariamente accollare la residua quota in proporzione ai consumi effettivamente registrati.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda i giudici del merito avevano rigettato la domanda.

In particolare, secondo la Corte territoriale era applicabile la "norma regionale" di riferimento, contenuta nella Delibera della Giunta Regionale della Lombardia.

Concludeva la Corte di Milano che sarebbe stato comunque onere di Tizio dimostrare il mancato rispetto dei parametri di legge invocati per sostenere la nullità della deliberazione assembleare. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione.

Il condomino che si stacca dal riscaldamento centralizzato continua a pagare le spese del carburante

Il ragionamento della Cassazione. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno osservato che la norma regionale non può incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio (cfr.

Corte cost. 14 novembre 2008, n. 369), regolamentando i criteri di riparto degli oneri di contribuzione alla conservazione delle parti comuni o alla prestazione dei servizi nell'interesse comune in maniera da modificare la portata dei diritti e la misura degli obblighi spettanti ai singoli comproprietari come fissate dalla legge statale o da convenzione negoziale.

Tanto meno potrà incidere sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento una delibera della Giunta regionale che al punto 10.2contemplava le modalità della "corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato".

Secondo la Cassazione, tale delibera va qualificata formalmente e sostanzialmente come atto amministrativo, anche alla luce delle funzioni spettanti alla Giunta ed al Consiglio regionale; pertanto, non assume valore cogente la norma UNI 10200, pur richiamata dalla delibera di Giunta regionale, trattandosi di specifiche tecniche a base unicamente volontaria, ed imponendosi comunque, nel regime condominiale, l'approvazione unanime di tutti condomini di criteri di ripartizione delle spese derogatori a quelli stabiliti dalla legge.

Per modificare il riparto delle spese è necessario il consenso unanime di tutti i condòmini

Quindi, se in tal senso sono inammissibili le doglianze che il ricorrente prospetta sotto il profilo della violazione di legge con riguardo alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia, non contenendo essa norme di diritto, le ragioni esposte a fondamento del ricorso lamentano in ogni caso il mancato rilievo della nullità della delibera assembleare nella ripartizione delle spese di riscaldamento, operata per il 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale.

Difatti, nel caso in esame, risultava accertato in fatto che il Condominio aveva adottato nel 2011 un sistema di contabilizzazione autonomo del calore, mentre la deliberazione assembleare del 19 settembre 2012 aveva ripartito le spese di riscaldamento per il metano al 50% in base al consumo registrato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale, prescindendo, perciò, dalla contabilizzazione dei consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare.

In conclusione, il ricorso è stato accolto; per l'effetto è stata cassata la pronuncia con il seguente principio di diritto: "le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio".

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RIPARTO SPESE RISCALDAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

1123 comma 2 c.c.

PROBLEMA

Il condomino aveva chiesto la nullità della delibera assembleare col quale l'assemblea aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale. L'attore dedusse che tale riparto non era conforme alla Delibera della Giunta Regionale.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, la norma regionale non può incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio Difatti, tale delibera costituisce atto amministrativo e, pertanto, non assume valore cogente la norma UNI 10200, pur richiamata dalla delibera di Giunta regionale.

LA MASSIMA

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.

Cass. civ., sez. II., ord. 4 novembre 2019, n. 28242

Sentenza
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