La normativa di cui al D. Lgs 102/2014 non affronta il problema delle spese da attribuire ai distaccati che, secondo la giurisprudenza di merito più recente, devono comunque continuare a sostenere gli oneri relativi al calore disperso dalle reti di distribuzione (c.d. quota fissa involontaria).
La vicenda. Tizia, condomina del condominio convenuto, proprietaria di 3 appartamenti, 2 cantine e 1 magazzino si era distaccata, nel 2011, dall'impianto di riscaldamento condominiale. La donna ha, quindi, impugnato la delibera del 27 luglio del 2017 (e, in precedenza, altre delibere che le addebitavano spese di riscaldamento oggetto di altro giudizio) nella parte in cui, in relazione al preventivo approvato, le aveva addebitato spese di consumo del riscaldamento ed il compenso dell'ing. per l'accertamento delle spese di consumo.
Ha, inoltre, evidenziato la violazione dell'art. 1118 c.c. Il condominio si è costituito in giudizio, evidenziando che la problematica era già stata affrontata in altro giudizio, relativo all'impugnazione di altre delibere, all'esito del quale il Tribunale di Savona aveva riconosciuto la legittimità del criterio di riparto adottato dal condominio convenuto.
Il ragionamento del giudice. In particolare, si deve distinguere tra consumi volontari e consumi involontari. I primi, addebitati a quota variabile, sono quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente e vanno ripartiti in base ai consumi effettivi; i secondi, addebitati a quota fissa, sono quelli indipendenti dall'azione dell'utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e gestione dell'impianto.
In vicenda, dunque, si pone il problema di valutare se a questi debba concorrere anche il condomino che non usufruisce direttamente e volontariamente del riscaldamento condominiale. La risposta è affermativa. L'art. 1118 c.c., infatti, consente sì al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento.
In questo caso, questi sarà tenuto unicamente a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto ed alle spese di conservazione e di messa a norma. Tuttavia, perché ciò avvenga è necessario che dal distacco non derivino un notevole squilibrio di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In sostanza, il condomino, dopo aver distaccato la propria unità abitativa dall'impianto di riscaldamento centralizzato, continuando a rimanere comproprietario dell'impianto centrale, continua ad essere obbligato a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e all'adeguamento del bene stesso, salva la possibilità di esonero con il consenso unanime di tutti i condomini, nonché continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell'impianto (rappresentato anche dall'acquisto di carburante necessario per l'esercizio dell'impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato (Cass. 9526/14).
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