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Niente distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato se i regolamenti edilizi locali lo proibiscono

Vuoi distaccarti dall'impianto di riscaldamento? Anche se previsto dal codice civile non puoi…
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Con l'avvicinarsi della stagione invernale il “freddo” impone di affrontare la questione relativa all'impianto di riscaldamento, quale parte comune dell'edificio condominiale. Si presta, a tal fine, la disamina della Sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 19 maggio 2017, che ha stabilito un principio molto interessante.

Da leggere => Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Il fatto. Tizio è proprietario di unità immobiliari facenti capo al Condominio di Corso Gamma in Savona. Con lettera inviata nell'inverno del 2014 aveva comunicato all'amministratore il distacco dal riscaldamento centralizzato, al fine di creare un impianto autonomo.

A tal fine, aveva argomentato l'assenza di squilibri termici nel funzionamento dell'impianto e/o la mancata provocazione di aggravi di spesa in capo ad altri condòmini, giusta perizia tecnica offerta parimenti in comunicazione.

Eppure, nonostante il distacco, negli anni avvenire, il Condominio “Gamma” ha continuato a chiedere a Tizio di partecipare alle spese ordinarie di che trattasi.

La causa, volta ad accertare la cosiddetta “non debenza” delle somme riportate nel rendiconto consuntivo (nei confronti della posizione di Tizio), è stata così inevitabile e ha interessato Tizio e il Condominio e/o i condòmini. Esaminiamo l'esito del procedimento giudiziale.

La Sentenza. Rileva il Giudicante che in presenza di impianto di riscaldamento centralizzato la giurisprudenza di legittimità aveva a più riprese statuito, per oltre un ventennio, pur in assenza di specifica normativa codicistica, che il condominio poteva legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune purché sussistesse almeno una di tali condizioni:

  • il regolamento condominiale prevedesse tale possibilità;
  • l'assemblea condominiale autorizzasse, comunque, all'unanimità il distacco;
  • il condòmino, in assenza della precedente condizione, provasse, in ogni caso, mediante relazione termica, che il distacco non poteva determinare un aggravio significativo della gestione dell'impianto da parte degli altri condomini ovvero uno squilibrio termico dell'edificio (tra le tante, menzionate in Sentenza, Cass. Civ. n. 6269/1984 e 15079/2006).

Detto orientamento è stato poi recepito dal Legislatore con la riforma del 2012 (legge n. 220) con cui è stato modificato il precedente testo dell'articolo 118, comma 4, codice civile.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Savona del 19 maggio 2017
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