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In mancanza di regolamento contrattuale, il condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato

Il singolo proprietario ha diritto a diventare “termoautonomo” contribuendo solo alle spese di funzionamento del sistema centralizzato. Non deve pagare gli arretrati per il riscaldamento.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
28 Nov, 2017

La vicenda. Tizia (condomina e proprietaria di un immobile) aveva proceduto al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e dell'acqua sin dal 2005, periodo in cui l'amministratore aveva preso atto del distacco delle tubazioni e dell'eliminazione del contatore dell'acqua calda. Di tale distacco, inoltre, si era preso atto in sede di successivi riparti.

Successivamente, con delibera del 2014, l'assemblea aveva approvato i consuntivi del bilancio riscaldamento con conseguenti riparti relativamente agli anni dal 2010 al 2015 oltre al bilancio preventivo di riscaldamento 2014/15 nonché i bilanci consuntivi 'acqua' per gli stessi anni dai quali emergeva una morosità pari a complessivi circa 7 mila euro.

Ebbene, per tali motivi, Tizia adiva il Tribunale, evidenziando che nella predisposizione dei detti bilanci, non si era dato atto del distacco in quanto erano stati attribuiti oneri, talora calcolati solo presuntivamente, relativi alla gestione ordinanza dell'impianto centralizzato ed alla fruizione dell'acqua.

Pertanto, l'attrice chiedeva al giudice adito che fosse dichiarata la nullità/annullabilità della delibera impugnata.

Costituendosi in giudizio, il convenuto condominio contestava l'avversa domanda eccependo la presenza del regolamento di condominio che vietava il distacco.

Il distacco dall'impianto centralizzato. In tema di condominio negli edifici tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni ''propter rem" per le quali il condomino non vi si può sottrarre (Cass. 6923/01, Cass. 19893/11 ).

Invece quelle sostenute per il godimento delle cose comuni, avendo diversa natura, possono diversamente legittimamente essere unilateralmente rinunciate.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n. 2272 del 7 febbraio 2017
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