Oggetto della presente sentenza è la vertenza tra due condomini e un supercondominio – in persona dell'amministratore pro tempore - il quale adottava, in sede di assemblea, una delibera avente ad oggetto “la ripartizione delle spese di riscaldamento e la delega all'amministratore dei singoli edifici alla riscossione dei contributi per il riscaldamento” ( delibera del 16.2.2015 ).
Nello specifico, gli attori chiedevano che venisse accertata la nullità o, in subordine l'annullabilità della suddetta delibera in quanto contraria a norme imperative: art. 26 L. 10/1991 e art. 9 D. L.gs 102/2014.
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Il supercondominio eccepiva, in via pregiudiziale, l'illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria propedeutica al giudizio instaurata dagli attori, lamentando la genericità dell'istanza e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Il nucleo centrale della contestazione mossa dai due condomini risiede nel contenuto della delibera assembleare; in sostanza si decideva di non adottare tabelle millesimali al fine di ripartire le spese relative al riscaldamento derivante da “dispersione” della centrale termica ma, concordemente, di continuare a suddividere la quota del 30% relativa al consumo di gas oltre che per spese di riparazione caldaia ed il 70% a titolo di consumo gas da suddividere tra tutte le abitazioni in base a letture effettuate da una ditta prescelta.
Gli attori contestavano l'assenza di un parametro certo – quale potevano essere le tabelle millesimali – al fine di stabilire, con un buon grado di sicurezza, le varie quote spettanti per le spese di riscaldamento tra tutti i condomini.
A questo proposito vale la pena di evidenziare che il d. lgs. n. 102/2014 all' art. 9 – richiamato dagli attori – specifica … “ quando i condomìni sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti ed aree comuni, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti…”.
Il principio sul quale si basa la norma tecnica UNI 10200 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore sulla base di una netta distinzione tra: consumi volontari ossia quelli derivanti dall'azione volontaria dell'utente che può regolare il riscaldamento in base alle proprie esigenze e consumi involontari dati dalla quota fissa per la dispersione di calore dalla rete di distribuzione, da versare indipendentemente dai consumi effettuati.
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