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Consumo anomalo idrico. Se la perdita riguarda le tubazioni all'interno di una proprietà privata il consumo eccessivo non è addebitabile all'utente

Se non c'è buona fede della Società Idrica la bolletta è nulla.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 8888/2017 ha annullato una fattura dell'Acquedotto Pugliese di oltre 30mila euro affermando che anche se la perdita riguarda le tubazioni all'interno di una proprietà privata il consumo eccessivo non è addebitabile all'utente se l'Aqp non ha tenuto un comportamento conforme a buona fede.

Concorso del fatto colposo del creditore. Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. prevede che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

La norma è prevista allo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell'illecito che non sono a lui imputabili.

Così, egli non deve rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti.

Difatti, il dovere di solidarietà sociale su cui si fonda la convivenza civile impone ad ogni soggetto di tenere una condotta tale da non porre a carico degli altri le conseguenze dannose che possono evitarsi con l'uso dell'ordinaria diligenza. L'art. 1227, comma 2, c.c., espressione del predetto dovere di solidarietà, esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

A tal proposito giova ricordare che la giurisprudenza riconduce la regola fissata dal secondo comma al principio di correttezza e buona fede.

Precisamente si asserisce che il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, perciò costituente fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante; (Cass. n. 7025/2011 4799/2001).

La questione. La vicenda in esame aveva ad oggetto la contestazione di una fattura dell'importo di oltre 30 mila euro emessa l'1 dicembre 2011 per consumi effettuati dal 13 ottobre 2009 al 14 novembre 2011; periodo in cui la Società di fornitura idrica pugliese aveva continuato regolarmente a fatturare i consumi per importi che non destavano sospetti, nel mentre solo dopo circa due anni aveva trasmesso la fattura di conguaglio.

A Fronte di tale fattura, l'utente Tizio (tutelato dal Codacons) si rifiutava di pagare e, pertanto iniziava contro l'AqP un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, “nel quale lamentava la violazione dei principi di buona fede giacché sebbene AqP avesse, attraverso la lettura del contatore, rilevato più volte consumi anomali, non lo aveva mai informato.

Se fosse stato reso edotto della circostanza, l'utente avrebbe prontamente provveduto ad individuarne la causa e ad evitare la perdita”.

Costituendosi in giudizio, l'Acquedotto Pugliese chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto che il consumo eccessivo d' acqua derivava dalla rottura di tubazioni private.

Il ragionamento del Tribunale di Brindisi. Dall'istruttoria di causa era emerso che la perdita risultava occulta, non risultando segnali esteriori di fuoriuscita dell'acqua che potessero essere colti da non addetti ai lavori e che l'utente Tizio aveva provveduto ad incaricare un idraulico di fiducia solo dopo aver ricevuto la fattura dell'esorbitante importo di euro 30.795,49 euro, con la quale per la prima volta fu in grado di percepire la probabilità dell'esistenza di un guasto alle proprie tubazioni.

Premesso ciò, il giudice adito ha ritenuto che “sussiste, pertanto, nel caso in esame una condotta omissiva di Aqp rilevante ai sensi dell'art.1227, comma 2, cc. … talché il consumo addebitato non può essere posto a carico dell'utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (Dpcm 29 aprile1999), nonché il precetto della buona fede nell'esecuzione del contratto”.

In conclusione, il Tribunale di Brindisi con la pronuncia in commento ha accolto la domanda di Tizio e per l'effetto ha dichiarato che l'utente non è obbligato a pagare l'importo 30.795, 49 euro, indicato dalla fattura.

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