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regiannini

Perdita impianto idrico del Condominio

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Buona giornata a tutti,

rapido rapido, una perdita dall'impianto idrico del Condominio e quindi acqua andata persa per cui non contabilizzata dai singoli contatori degli appartamenti, ha causato un addebito da parte della Società fornitrice di € 600,00.

Secondo l'Amministratore la ripartizione della spesa, trattandosi di perdita e non di consumo regolarmente segnalato dai propri contatori, deve essere divisa tra tutti i condomini in parti uguali, mentre c'è chi insiste per la ripartizione della spesa mediante l'uso della tabella di proprietà.

Secondo voi quale sarebbe il modo più equo per la ripartizione della spesa.

non è questione di equità o meno: la legge prevede la ripartizione per millesimi di proprietà.

 

 

La perdita è stata eliminata con la sostituzione del tratto dell'impianto rovinato ed il relativo costo è stato ripartito in base alla tabella di proprietà e quindi a carico dei proprietari delle U.I. Nel condominio ci sono alcuni appartamenti affittati, quindi il costo dell'acqua andata persa non credo che debba essere ripartito in base alla tabella di proprietà, ma in parti uguali tra inquilini e condomini.

 

 

 

Scritto da regiannini il 08 Mar 2013 - 07:41:51: La perdita è stata eliminata con la sostituzione del tratto dell'impianto rovinato ed il relativo costo è stato ripartito in base alla tabella di proprietà e quindi a carico dei proprietari delle U.I. Nel condominio ci sono alcuni appartamenti affittati, quindi il costo dell'acqua andata persa non credo che debba essere ripartito in base alla tabella di proprietà, ma in parti uguali tra inquilini e condomini.

 

credi sbagliato.

 

 

Dalle tue "risposte" telegrafiche suppongo che saresti in grado di rendermi edotto sul quesito da me posto !

Ti ascolto con molta umiltà e ti ringrazio.

 

 

Scritto da balby il 07 Mar 2013 - 11:19:11: non è questione di equità o meno: la legge prevede la ripartizione per millesimi di proprietà.

 

 

Concordo.

Una ripartizione in parti uguali, ovvero in deroga all'art. 1123 c.c. (la "diversa convenzione" prevista dal 1° co. è possibile solo se deliberata all'unanimità (1000/1000).

 

 

Saluti

dolly

Sarebbe interessante sapere quale criterio, nel caso specifico, viene utilizzato normalmente per il riparto della differenza tra il consumo segnalato dall'Acquedotto e quello rilevato dalla somma dei contatori di sottrazione ( circostanza sempre ricorrente )

Saluti

 

 

 

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