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condo77

Danni da acqua tra appartamenti in condominio: l'assicurazione risponde?

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Nel ns. condominio c'è stata una perdita d'acqua in un appartamento, con danni sia nell'appartamento stesso che in quello al piano di sotto.

Il proprietario dell'appartamento non ha una sua assicurazione, ma il condominio è assicurato con una polizza globale fabbricati (Zurich Profilo Fabbricati Condominio), che tra le altre cose copre i danni da acqua e le spese di ricerca.

A vostro parere il caso in questione è coperto?

Se sì, solo per il condomino danneggiato al piano di sotto o anche per il condomino danneggiante al piano di sopra dove si è verificata la fuoriuscita d'acqua?

 

Riporto le condizioni di polizza:

 

Danni da acqua - Cosa e Come Assicuriamo
A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura e/o
guasto accidentale degli Impianti idrici è assicurato:
• l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al
Fabbricato;
• il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che
l’Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi Impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e
per danneggiamenti a cose e animali.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia
e dei Limiti di Indennizzo/Risarcimento indicati nell’Allegato
1) delle Condizioni di Assicurazione.


Delimitazioni ed esclusioni - Esclusioni
A integrazione di quanto previsto ai paragrafi “Esclusioni”
dei capitoli “Delimitazioni ed esclusioni” delle sezioni
Incendio e Responsabilità civile del Fabbricato, sono altresì
esclusi i danni:
• da gelo e da Colpo d’ariete;
• da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del Fabbricato o a inefficienza della rete
fognaria pubblica;
• a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
• causati e subiti da Impianti idrici interrati, compresi
quelli per irrigazione;
• le spese per demolizione e ripristino di parti del
Fabbricato e degli Impianti idrici, sostenute al solo scopo
di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine
allo spargimento di acqua.
 

 

Grazie!

Modificato da condo77

Ciao

Conosco la polizza,  .ma la risposta dipende però  dalla causa dell'allagamento. Se si è rotto un tubo interno alla muratura, sei coperto, ma se è esterno va letta ogni garanzia accessoria.

  • Grazie 1
camillo50 dice:

Ciao

Conosco la polizza,  .ma la risposta dipende però  dalla causa dell'allagamento. Se si è rotto un tubo interno alla muratura, sei coperto, ma se è esterno va letta ogni garanzia accessoria.

Non so ancora esattamente la causa perché sono stato appena avvisato.

Riporto un estratto di polizza, se ben capisco oltre alla copertura base abbiamo solo le spese di ricerca.

Andando nelle condizioni di polizza, sotto le stesse viene riportato:

 

1. Spese di ricerca
1.1) Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua

In caso di danno arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici e indennizzabile in base al punto “danni materiali e diretti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” è assicurato il rimborso:
a) delle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d’acqua. Sono compresi gli Impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al Fabbricato;
b) delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione:
• degli Impianti idrici per irrigazione;
• dei pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato
1) delle Condizioni di Assicurazione.

 

 

Sembrerebbe dunque rientrare la copertura del danno subito dallo "spargitore", giusto?

A questo punto mi parrebbe strano se non fosse coperto anche chi l'aspersione ha dovuto subirla...

Ciao

È la causa che va chiarita.  Infatti se la perdita deriva da u  rubinetto lasciato aperto ....

  • Grazie 1
camillo50 dice:

Ciao

È la causa che va chiarita.  Infatti se la perdita deriva da u  rubinetto lasciato aperto ....

Ok chiarirò domani.

Penso derivi dalla perdita di un water, ma le spiegazioni erano confuse.

Ma nel testo delle condizioni di polizza non trovo la differenziazione che tu richiami tra tubo interno e rubinetto p.e., da cosa la deduci?

condo77 dice:

spargimento di acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale

Ecco da dove, bastava leggere più attentamente!

In effetti il rubinetto lasciato aperto non rappresenta né una rottura, né un guasto accidentale.

Grazie ancora per il chiarimento Camillo. 🙂

Ciao

Dalle condizioni generali della polizza che per l'acqua condotta  Ripara solo quello che con normale diligenza non potevi impedire. Se avessi l'estensione della conduzione che non costa quasi nulla, anche per il rubinetto pagherebbe i danni fatti a terzi, non i tuoi.

Le globali fabbricati sono u a brutta bestia ma se sai pretendere i tuoi diritti con il perito, spesso ottieni anche risarcimenti al limite.

  • Grazie 1

Riprendo la discussione per un aggiornamento: nel frattempo ho verificato che anche il proprietario dell'appartamento da cui è partita l'acqua ha una polizza casa, con relativa RC terzi.

Il danno all'appartamento sottostante sembra quindi coperto da entrambe le polizze, con l'unica differenza che quella condominiale prevede una franchigia di 250 €.

Come ci si comporta in questi casi, chi sceglie quale polizza far intervenire, il danneggiante?

Ed è libero di scegliere o l'una, o l'altra, o entrambe (sempre nei limiti del danno provocato naturalmente)?

Ciao

Il danneggiante valuterà cosa gli conviene visto che la franchigia la dovrà pagare lui.

Però  una doppia polizza è buttare soldi.

 

camillo50 dice:

Ciao

Il danneggiante valuterà cosa gli conviene visto che la franchigia la dovrà pagare lui.

Però  una doppia polizza è buttare soldi.

 

Sono d'accordo, ma è inevitabile che la polizza condominiale abbia dei punti di sovrapposizione con le polizze dei singoli appartamenti, a meno di non andare tutti assieme dallo stesso assicuratore.

Ricordo che in assemblea quando decidemmo di cambiare assicurazione per il condominio, chiesi ai condomini di verificare quali fossero le loro coperture sulle polizze private e di farmelo sapere, in modo da poter scegliere meglio le coperture della globale fabbricati, ma la comodità superò la voglia di risparmiare e non mi arrivò nulla, così scelsi io come da mandato ricevuto tramite delibera assembleare.

Ciao 

Una globale fabbricati con conduzione è  la soluzione ottimale.  Ciascuno poi, se vuole, si fa un polizza di responsabilità civile e la copertura del suo contenuto.  Non serve altro.  

Purtroppo gli agenti non te lo spiegano bene e ci sono moltissimi che pagano per nulla. 

 

  • Mi piace 1
  • Grazie 1
camillo50 dice:

Ciao 

Una globale fabbricati con conduzione è  la soluzione ottimale.  Ciascuno poi, se vuole, si fa un polizza di responsabilità civile e la copertura del suo contenuto.  Non serve altro.  

Purtroppo gli agenti non te lo spiegano bene e ci sono moltissimi che pagano per nulla. 

 

In questo caso la RCT privata copre anche i danni da conduzione (si tratta della polizza "QuiAbitoCasa" di Groupama).

Cmq suggerirò le soluzione che hai prospettato ai condomini, grazie. 👍

 

QuiAbitoCASA
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 63
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:

[..]

2. a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l’attività professionale
[..]

o) conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:
- uso di apparecchi domestici;
- caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
- caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell’Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune);
- caduta all’esterno di oggetti;
- impianti sportivi, giochi e piscine;
- mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l’esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. L’assicurazione del presente Settore vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
- spargimento d’acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200,00. Per i danni d’acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso art. 19 - Settore A - INCENDIO)

Modificato da condo77

Ciao

Non conosco la polizza ma la RCT della globale copre anche la conduzione dove i massimali sono maggiori a costi contenuti 

camillo50 dice:

Ciao 

Una globale fabbricati con conduzione è  la soluzione ottimale.  Ciascuno poi, se vuole, si fa un polizza di responsabilità civile e la copertura del suo contenuto.  Non serve altro.  

Purtroppo gli agenti non te lo spiegano bene e ci sono moltissimi che pagano per nulla. 

 

Bisogna sfatare questo mito....

 

Sottoscrivere una polizza per il proprio appartamento anche in presenza della polizza del condominio, ha numerosi vantaggi:

 

A) mi gestisco da solo il grado di copertura del mio appartamento salvaguardando il mio patrimonio da richieste di risarcimento danni riconducibili anche dalle parti comuni.

 

B) tengo sotto controllo che la mia polizza sia sempre regolarmente pagata e quindi in copertura, senza mettermi nelle mani dell'amministratore che potrebbe non pagare il premio dell'assicurazione per qualsiasi motivo.

 

C) la differenza economica è talmente esigua assicurando anche il fabbricato che non vale la pena rischiare.

 

D) mi scelgo sia la Compagnia che l’intermediario assicurativo con il quale instauro un rapporto di fiducia mentre nel secondo caso…..!!!!

 

E) Mi tiene indenne di eventuali sottoassicurazioni o garanzie che la polizza Globale fabbricati non sono presenti, tipo la Ricerca Riparazione Danni ecc., essendo un prodotto che generalmente si tende sempre a scegliere in assemblea quella che costa di meno.

 

Potrei ancora continuare….!!!

Max68 dice:

Bisogna sfatare questo mito....

 

Sottoscrivere una polizza per il proprio appartamento anche in presenza della polizza del condominio, ha numerosi vantaggi:

 

A) mi gestisco da solo il grado di copertura del mio appartamento salvaguardando il mio patrimonio da richieste di risarcimento danni riconducibili anche dalle parti comuni.

 

B) tengo sotto controllo che la mia polizza sia sempre regolarmente pagata e quindi in copertura, senza mettermi nelle mani dell'amministratore che potrebbe non pagare il premio dell'assicurazione per qualsiasi motivo.

 

C) la differenza economica è talmente esigua assicurando anche il fabbricato che non vale la pena rischiare.

 

D) mi scelgo sia la Compagnia che l’intermediario assicurativo con il quale instauro un rapporto di fiducia mentre nel secondo caso…..!!!!

 

E) Mi tiene indenne di eventuali sottoassicurazioni o garanzie che la polizza Globale fabbricati non sono presenti, tipo la Ricerca Riparazione Danni ecc., essendo un prodotto che generalmente si tende sempre a scegliere in assemblea quella che costa di meno.

 

Potrei ancora continuare….!!!

In teoria sarei anche d'accordo, in pratica nel caso in oggetto fortuna che c'è la globale fabbricati condominiale, perché l'assicurazione dell'appartamento ha cercato in tutti i modi di negare la polizza rispondesse (leggendo il fascicolo informativo, continuo a ritenere che invece il danno sia coperto), finché il condomino preso per sfinimento per non dover continuare a discutere mi ha chiesto se potevamo far intervenire solo l'assicurazione condominiale, benché abbia franchigia più elevata.

Gli ho risposto che è una libera scelta del danneggiante, quindi se a lui andava bene, allora andava bene anche a me.

Modificato da condo77
condo77 dice:

In teoria sarei anche d'accordo, in pratica nel caso in oggetto fortuna che c'è la globale fabbricati condominiale, perché l'assicurazione dell'appartamento ha cercato in tutti i modi di negare la polizza rispondesse (leggendo il fascicolo informativo, continuo a ritenere che invece il danno sia coperto), finché il condomino preso per sfinimento per non dover continuare a discutere mi ha chiesto se potevamo far intervenire solo l'assicurazione condominiale, benché abbia franchigia più elevata.

Gli ho risposto che è una libera scelta del danneggiante, quindi se a lui andava bene, allora andava bene anche a me.

Non è proprio così!

In caso di presenza di più compagnie che coprono il medesimo rischio, la denuncia del danno deve esere obbligatoriamente fatta a tutte le compagnie presenti, pena la decadenza al risarcimento. Non lo dico io, lo dice il Codice Civile!!

 

L'istruttoria della perizia dei danni è demandata alla Compagnia che ha più interesse nel risarcimento, quindi in questo caso quella che assicura l'intero fabbricato (coassicurazione indiretta) la quale poi ripartirà il danno con la Compagnia che assicura il singolo appartamento, compreso il rimborso della eventuale franchigia se le compagnie hanno aderito all'accordo Ania.

Max68 dice:

In caso di presenza di più compagnie che coprono il medesimo rischio, la denuncia del danno deve esere obbligatoriamente fatta a tutte le compagnie presenti, pena la decadenza al risarcimento. Non lo dico io, lo dice il Codice Civile!!

Certo il sinistro è stato denunciato ad entrambe le compagnie.

 

Max68 dice:

L'istruttoria della perizia dei danni è demandata alla Compagnia che ha più interesse nel risarcimento, quindi in questo caso quella che assicura l'intero fabbricato

Ex art. 1910 mi pare sia a scelta dell'assicurato:

 

Articolo 1910 Codice Civile - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori(1), l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908](2).

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

 

 

Dato che il condomino in questione conosce bene il suo agente assicurativo e abita vicino allo stesso (in altra regione rispetto al condominio), mentre nell'agenzia dell'assicurazione condominiale non ha mai messo piede, in prima battuta si è rivolta alla sua assicurazione, solo per sentirsi rispondere: noi non copriamo il danno.

Poi come si regolino tra assicurazioni, se la Zurich (compagnia condominiale) farà regresso contro la Groupama (compagnia del condomino) non lo so e non è nemmeno che mi importi molto. 😉

 

Modificato da condo77
condo77 dice:

Ex art. 1910 mi pare sia a scelta dell'assicurato:

Certamente NO!

E' un obbligo dell'Assicurato informare tutte le compagnie, e non una scelta.

 

condo77 dice:

Dato che il condomino in questione conosce bene il suo agente assicurativo e abita vicino allo stesso (in altra regione rispetto al condominio), mentre nell'agenzia dell'assicurazione condominiale non ha mai messo piede, in prima battuta si è rivolta alla sua assicurazione, solo per sentirsi rispondere: noi non copriamo il danno.

Poi come si regolino tra assicurazioni, se la Zurich (compagnia condominiale) farà regresso contro la Groupama (compagnia del condomino) non lo so e non è nemmeno che mi importi molto. 😉

 

Non si tratta di conoscere o meno... si tratta di regole ben definite.

Non stavo sindacando sulla copertura dell'evento ma sulle modalità di denuncia del sinistro e come si muovono le Compagnie in questi casi.

 

Ora se il sinistro non è coperto, amen!

Max68 dice:

Certamente NO!

E' un obbligo dell'Assicurato informare tutte le compagnie, e non una scelta.

 

Non si tratta di conoscere o meno... si tratta di regole ben definite.

Non stavo sindacando sulla copertura dell'evento ma sulle modalità di denuncia del sinistro e come si muovono le Compagnie in questi casi.

 

Ora se il sinistro non è coperto, amen!

Leggi bene: il sinistro è stato denunciato ad entrambe le compagnie e non ho mai detto che ci fosse la facoltà di denunciarlo ad una soltanto.

Ho detto invece che ex art. 1910, una volta effettuata la denuncia, l'assicurato ha facoltà di chiedere ad una o all'altra o a entrambe le compagnie il risarcimento del danno:

 

L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto

condo77 dice:

Leggi bene: il sinistro è stato denunciato ad entrambe le compagnie e non ho mai detto che ci fosse la facoltà di denunciarlo ad una soltanto.

Ho detto invece che ex art. 1910, una volta effettuata la denuncia, l'assicurato ha facoltà di chiedere ad una o all'altra o a entrambe le compagnie il risarcimento del danno:

 

L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto

Ma se la comunicazione del sinistro è stata fatta giustamente alle due compagnie, risponderanno in quota parte per le garanzie e prestazioni in comune, mentre, per le altre garanzie non in comune risarciranno in modo autonomo.

Max68 dice:

Ma se la comunicazione del sinistro è stata fatta giustamente alle due compagnie, risponderanno in quota parte per le garanzie e prestazioni in comune, mentre, per le altre garanzie non in comune risarciranno in modo autonomo.

Lo ritenevo anch'io, ma come detto l'assicurazione privata nega che sia tenuta a coprire il danno.

Da quel che mi diceva l'agente dell'assicurazione condominiale, è una situazione che si verifica abbastanza spesso.

Mi ha detto che possiamo stare tranquilli, coprono integralmente loro (poi come scritto prima, non so se faranno regresso e quindi coinvolgeranno anche l'altra assicurazione).

Quindi tutto bene, anche se l'atteggiamento dell'agente Groupama non mi è piaciuto affatto... fossi nel condomino, cambierei assicurazione, ma dato che sono parte terza coinvolto solo per facilitare le cose, l'unica conseguenza è che ne scrivo sul forum. 😄

 

Modificato da condo77
condo77 dice:

Lo ritenevo anch'io, ma come detto l'assicurazione privata nega che sia tenuta a coprire il danno.

Da quel che mi diceva l'agente dell'assicurazione condominiale, è una situazione che si verifica abbastanza spesso.

Mi ha detto che possiamo stare tranquilli, coprono integralmente loro (poi come scritto prima, non so se faranno regresso e quindi coinvolgeranno anche l'altra assicurazione).

Quindi tutto bene, anche se l'atteggiamento dell'agente Groupama non mi è piaciuto affatto... fossi nel condomino, cambierei assicurazione, ma dato che sono parte terza coinvolto solo per facilitare le cose, l'unica conseguenza è che ne scrivo sul forum. 😄

 

...non è che decide l'Agente di Groupama chi deve pagare il sinistro.

In fase di perizia lo chiede il perito di far aprire il sinistro anche dall'altra compagnia.

Non ci sono santi!

Allora mi sorge un dubbio, potrebbe essere che la copertura dell’appartamento non sia attiva per qualsiasi motivo e pertanto la polizza del condominio pagherà l’intero danno sempre al netto della franchigia e se il danno è in garanzia.

 

Accertati meglio.... Uhmmm!!

Max68 dice:

...non è che decide l'Agente di Groupama chi deve pagare il sinistro.

In fase di perizia lo chiede il perito di far aprire il sinistro anche dall'altra compagnia.

Non ci sono santi!

Allora mi sorge un dubbio, potrebbe essere che la copertura dell’appartamento non sia attiva per qualsiasi motivo e pertanto la polizza del condominio pagherà l’intero danno sempre al netto della franchigia e se il danno è in garanzia.

 

Accertati meglio.... Uhmmm!!

La copertura è attiva, l'agente sostiene che il danno specifico (spargimento d'acqua in seguito a rottura) non è coperto, che sarebbe coperto solo lo spargimento in seguito a dimenticanza (tipo lascio il rubinetto aperto).

A mio avviso quanto da lui sostenuto non trova riscontro nella polizza e relativo fascicolo informativo, dove viene specificato:

 

- spargimento d’acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200,00. Per i danni d’acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso art. 19 - Settore A - INCENDIO)

 

Art. 67 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
b) derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;

 

Probabilmente ignora volutamente il fatto che l'esclusione di cui all'art. 67 è solo in caso di tubazioni interrate, mentre qui si tratta di normale tubazione dentro un appartamento, non interrata ovviamente.

...se fosse solamente assicurato il Contenuto e non il Fabbricato avrebbe ragione, in quanto la garanzia dei danni d'acqua non coprirebbe i danni al fabbricato e la RCT. Mentre se fosse attiva la sola garanzia della RCT del Capo Famiglia allora garantirebbe solamente la conduzione e non la proprietà.

Il Fascicolo Informativo riporta tutte le Norme che regolano l'assicurazione, ma non è detto che l'assicurato le abbia acquistate tutte.

Se mi invii la polizza gli do' un occhiata.

  • Grazie 1

La parte di interesse è il Settore D - RC Vita Privata senza Garanzia "M"

 

In allegato il fascicolo informativo con gli art. che citavo prima, 63 e 67.

--link_rimosso--

Modificato da condo77

...come vedi non è attiva la partita Fabbricato, quindi le garanzie collegate non sono operative, tipo gli impianti che ne fanno parte.

 

Molto probabilmente la garznzia della RCT - Settore D non prevede l'estensione alla proprietà, presumo anche perchè viene esclusa la garanzia "M" che forse riguarda propèrio l'estensione alla proprietà.

Dovre vedere tutto il contratto perchè da qualche parte è riportato la sigla del FI a cui fa riferimento e da questo posso darti delle informazioni più precise.

sicuramente è una polizza datata, da quello che riesco a vedere.

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