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Acqua. Il nuovo gestore deve calcolare il corrispettivo sulla base del consumo effettivo e non su quello presunto.

Non sussiste alcun obbligo per l'utente di effettuare l'autolettura.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Non sussiste alcun obbligo per l'utente di effettuare l'autolettura. Anche quando il contatore è ubicato all'interno della proprietà, il gestore è obbligato ad effettuare due letture all'anno con le quali si realizza il conguaglio dei dati presunti.

Contestazione bolletta del gas. Senza la prova del credito, deve essere annullata

Si ringrazia l'Avv. Roberto De Guidi per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.

“In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, gli enti di gestione succedutisi ai Comuni nella gestione del servizio per la distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto possono richiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata”. Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza del 26 maggio 2017 in merito alla contestazione delle bollette del consumo idrico.

Fatturazione consumi esorbitanti rispetto ai consumi reali. L'azienda del gas risarcisce l'utente.

I fatti di causa. Tizietta citava in giudizio la convenuta società di fornitura del servizio idrico per sentir dichiarare che nulla le doveva per la fattura del 31.10.2013 di Euro 1.676,00 per i consumi relativi al conguaglio dal 2007 al 31.10.2013 e comunque la intervenuta prescrizione per le somme richieste, con conseguente emissione di nota di credito in suo favore per un importo pari a quello della fattura contestata e annullamento della stessa.

La questione in esame nasceva dal fatto che la convenuta società aveva sostituito il contatore senza aver provveduto alla verifica della lettura del precedente contatore; inoltre, l'attrice contestava di non aver potuto accertare che del nuovo contatore tutte le cifre fossero ferme sullo zero.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta precisava che la sostituzione del contatore era avvenuta in contraddittorio tra le parti.

Bollette acqua. I consumi pregressi, privi di specifica causale, non sono dovuti.

Il contratto di somministrazione del servizio idrico. Al riguardo la Suprema Corte con la sentenza n. 382 del 11.01.2005 ha statuito la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì' in un contratto di utenza. Difatti l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Con riferimento al canone per l'erogazione di acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito dell'ente non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche: la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ad all'accettazione dell'ente che espleta il servizio. Quindi la natura di corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell' inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse.

Vi siete mai chiesti come si ripartisce la bolletta dell'acqua quando mancano i contatori individuali?

Il precedente del Giudice di Pace di Nocera inferiore 1606/07. Il giudice di Pace ha condannato la società di gestione alla restituzione di una somma di danaro ritenuta illegittimamente richiesta ed incassata.

In sostanza alla base dell'accoglimento del ricorso ci sarebbe il fatto che l'importo fatturato non era basato sulla lettura dei contatori ma su di un criterio presuntivo e forfetario.

A tal proposito il giudice adito aveva precisato che “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione, appalesandosi, pertanto, illogici”. Per tali ragioni,la richiesta di pagamento è risultata illegittima.

Il ragionamento del Giudice di Pace di Frosinone. Nella vicenda in esame, quanto alla doglianza relativa al consumo effettivo di acqua, la società convenuta aveva calcolato gli importi nel periodo in contestazione da corrispondere per il servizio acquedotto non sulla base del consumo effettivo, bensì, in base ad "un consumo presunto ".

A tal proposito, il giudice adito, richiamando quanto affermato in giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, l'utente è tenuto a corrispondere, nel caso della lettura del contatore, solo il consumo effettivo; di talché, il fruitore in assenza di un'esplicita accettazione, (come nel caso de quo) ove manca la prova della stipula di un contratto ad hoc, non è tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul " calcolo presunto ", ma solo sull' effettivo consumo (Cass.24.06.2004 n. 11738).

I suesposti principi consentono di ritenere che la società Convenuta, in qualità di nuovo gestore, aveva l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attrice sulla base dell'effettivo consumo rilevato; l'asserzione da parte della convenuta di avere applicato quest'ultimo criterio solo in via provvisoria e di avere richiesto l'importo " salvo conguaglio " alla verifica dell' effettivo considerato l'obbligo prevede due letture effettive all'anno con le quali si effettua il conguaglio dei dati presunti con quelli reali pur se in via di diritto è esatta nel merito ma non corrispondeva al vero. Difatti la società convenuta non ha fornito prova di avere effettuato nel corso degli anni le due letture annuali cui era obbligata; anzi ha riferito a sua giustificazione di non averlo potuto fare in quanto il contatore dell'attore era ubicato all'interno della proprietà.

Ne consegue, pertanto, la dichiarazione dell'illegittimità della somma richiesta anche se si deve dare atto della circostanza riferita della procedura in itinere per il periodo contemplato nella bolletta relativa al conguaglio.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Giudice di Pace di Frosinone con la pronuncia in commento ha accolto la domanda dell'attrice e per l'effetto ha dichiarato non dovute le somme richieste dalla società convenuta.

Prova della contestazione delle bollette del consumo idrico

I consumi di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi

Scarica Giudice di Pace di Frosinone del 26 maggio 2017
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