La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14475 del 25 maggio 2019, si trova a decidere in merito ad un regolamento di competenza relativo ad una ordinanza del Tribunale di Sassari.
Il tribunale sardo, con l'ordinanza sub judice, aveva, in un giudizio promosso con un opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 proposta da un condominio avverso l'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti in favore del gestore del servizio idrico, dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente, a suo dire, il Tribunale di Cagliari.
In particolare, il tribunale sassarese aveva ritenuto che sul foro del consumatore, appunto in questo caso Sassari previsto dall'art. 63 d. lgs. 6 settembre n. 2005 n. 206 (c.d. codice del consumatore) prevalesse ai fini della competenza del giudizio quello "del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto siccome previsto dall'art. 32 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul predetto contrasto, rilevava anzitutto come nel caso di specie ci si trovi di fronte a due differenti norme speciali e inderogabili sulla competenza per territorio: occorre, quindi, secondo il giudice della legittimità decidere quale debba prevalere tra le due predette norme inderogabili.
A questo proposito, la Cassazione rileva come, a suo dire, nel concorso di due norme speciali e inderogabili sulla competenza per territorio, indipendentemente dalla posteriorità dell'una rispetto all'altra, debba prevalere in ogni caso quella dettata a favore del consumatore dall'art. 63 codice consumatori.
Già in passato, osserva ancora la Corte (sentenze nn. 5705/2014 e 2687/2016) in una ipotesi non dissimile si era ritenuto che dovesse prevalere il foro speciale del consumatore rispetto a quello, a sua volta speciale, stabilito dal legislatore (art. 10 d. lgs. n. 150 del 2011) in materia di trattamento dei dati personali.
Già in quei casi, osserva la Suprema corte con la ordinanza in oggetto, ci si deve soffermare sulle esigenze di tutela che hanno portato nel nostro ordinamento alla introduzione, sulla spinta delle norme comunitarie, di un vero e proprio statuto dei consumatori.
Esigenze da individuare nella "presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dei consumatori" nei confronti delle controparti contrattuali.
Tale attenzione da parte del legislatore verso i consumatori, prosegue la Cassazione, sarebbe vana se non avesse un suo corrispondente processuale: se, cioè, non fosse previsto un foro speciale comodo per l'utente, essendo intuitivo che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, accollandosi magari costi elevati per instaurare un processo di notevole distanza dai propri luoghi di appartenenza.
Non avrebbe senso, in altre parole, secondo la cassazione tutelare con un proprio codice dei diritti il consumatore, parte commercialmente più debole, per poi obbligarlo a fare valere le ragioni stesse (magari per una controversia di modico valore) solo a fronte di un notevole esborso economico quale può essere l'instaurazione di un giudizio a notevole distanza.
Secondo l'ordinanza in commento, pertanto, la competenza nel caso di specie era quella di Sassari, luogo di residenza de ricorrente e quindi foro speciale così come individuato dal codice del consumo.
La competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, per utilizzare le stesse parole della Cassazione, " è destinata inesorabilmente a cedere di fronte quella del foro del consumatore, la cui specialità prevale sulla specialità della disposizione testé menzionata".
Identiche ragioni, pertanto, portano nel caso oggetto della decisione esaminata, ad affermare la prevalenza del foro del consumatore, senza che rilevi a contrario il criterio della successione delle leggi.
Questo in quanto, ed è questo il punto decisivo del ragionamento condivisibile della Corte suprema, la preminenza della competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore risponde ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che a prevedono.
Una diversa impostazione, infine, così come rilevato dal pubblico ministero, si porrebbe in contrasto con l'art. 4 della Direttiva del Consiglio 1993/13/CEE come modificata dalla direttiva 2011/83/UE, norma indirizzata al legislatore nazionale che fornisce un utile elemento interpretativo per il giudice in ipotesi, come nel caso di specie, di oggettiva incertezza sulla portata applicativa delle norme dettate in materia di competenza allo scopo di risolvere i conflitti tra esse.