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Il condominio non è tenuto a pagare il fornitore in caso di fornitura di gas non richiesta

La norma prevista all'articolo 57 del codice del consumo si applica anche al condominio ritenuto consumatore.
Avv. Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La società attrice esponeva di avere ad oggetto, quanto alla sua attività, la fornitura ai clienti finali di energia elettrica e di gas e di essere subentrata nella fornitura di energia elettrica in favore del Condominio convenuto a seguito di contratto sottoscritto dall'Amministratore del Condominio cui era allegata copia di una precedente fattura e di un documento di identità.

Assumeva, quindi, di essere creditrice per forniture dal mese di settembre 2015 a dicembre 2016, poiché il Condominio aveva provveduto solo al pagamento delle prime fatture passando successivamente ad altro fornitore.

Per tali motivi, la società chiedeva al giudice adito la condanna del condominio al pagamento in favore dell'attrice della somma di circa 13 mila euro; in subordine, il pagamento in favore dell'attrice a titolo di arricchimento della medesima somma ex art. 2041 c.c.

Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva la richiesta avversa, in particolare per avere agito senza l'esistenza di un valido contratto; di conseguenza, eccepiva che la condotta di controparte violava la disciplina del Codice del Consumo e le delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas e delle Autorità Garante. Quindi, l'illiceità delle fatture per cui è causa.

Come arginare il fenomeno della maxi-bollette?

Il ragionamento del giudice. A seguito dell'istruttoria di causa, in mancanza di richiesta della verificazione della firma, questa è stata ritenuta apocrifa ed il contratto di fornitura prodotto dall'attrice non è stato utilizzato ai fini della presente decisione, con la conseguenza che la fornitura è stata eseguita senza alcun consenso del consumatore.

Inoltre, secondo il giudicante, non poteva ritenersi raggiunto un accordo verbale o per facta concludentia non risultando provato alcun comportamento dell'Amministratore volto ad eseguire il pagamento, ma solo una formale contestazione a mezzo del proprio difensore, in linea con gli assunti difensivi della fase giudiziale.

L'amministratore di condominio non paga la fornitura del gas. Condannato al risarcimento del danno

L'amministratore, infatti, ha tenuto una condotta del tutto passiva fino a quando non si è accorto della nuova provenienza della fornitura di energia, talvolta anche non agevolmente riconoscibile.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di LecceSentenza n. 1151 2019
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