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Utente moroso. La società concessionaria del gas non può accedere all'immobile per bloccare il contatore

In difetto di prova del contratto viene respinto il reclamo proposto dalla società concessionaria del servizio gas.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

I fatti di causa. La società di fornitura di gas Beta con ricorso d'urgenza ex. art. 700 c.p.c. chiedeva al giudice adito l'autorizzazione ad accedere all'immobile di Tizio al fine di "disalimentare" il contatore del gas somministratogli dalla società di vendita con la quale il resistente aveva, a suo tempo, stipulato il relativo contratto di fornitura.

Il Giudice respingeva la domanda della società ricorrente sulla premessa della carenza del fumus, non essendo stato dimostrato "il rispetto delle disposizioni in tema di morosità", pur riconoscendo egli l'estraneità dell'istante alla relativa disciplina, trattandosi di norme destinate esclusivamente all' esercente la vendita del gas.

Avverso tale provvedimento, la società Beta proponeva reclamo al competente tribunale evidenziando che la reclamante sarebbe tenuta alla disattivazione de qua "su semplice richiesta della società di vendita", in ipotesi di morosità del cliente finale o, comunque, di risoluzione del contratto di somministrazione.

La richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. L'art. 5 dell'allegato A del TIMG (testo integrato morosità gas) prevede che l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Al riguardo, giova ricordare che la regolamentazione del settore del gas naturale è tale per cui vi è:

  • Il distributore. che è titolare di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas; tale distributore, è un concessionario che opera in monopolio sul territorio comunale e ha come propri interlocutori le società di vendita del gas naturale;
  • Il venditore, che acquista il gas naturale a monte della rete di distribuzione comunale e vende tale gas ai clienti finali; a differenza della distribuzione, la vendita di gas naturale non è un servizio pubblico, quanto invece un'attività liberalizzata.

In sostanza, quindi, l'utente finale che utilizza il gas stipula un contratto di fornitura con il venditore, ed il venditore interagisce con il distributore locale per quanto riguarda la materiale consegna e misurazione del gas consumato dall'utente finale.

Rimozione del contatore del gas per morosità.

In estrema sintesi il meccanismo prevede che qualora il cliente finale sia inadempiente al pagamento delle bollette emesse dal venditore (quest'ultimo denominato "utente" nel TIMG), esso venditore può richiedere - in determinate circostanza - che sia interrotta la fornitura del gas al cliente moroso.

Annullata la bolletta dell'acqua se il gestore sostituisce il contatore senza preavviso

Il ragionamento del Tribunale di Verona. Preliminarmente, i giudici del collegio del Tribunale hanno evidenziato l'assunto della terzietà del concessionario ("Impresa di distribuzione") rispetto al rapporto contrattuale tra l'utente di distribuzione (esercente la vendita) e il cliente finale, sul rilievo della necessaria estensione "ope legis" di quel contratto all'impresa di distribuzione sulla scorta dei noti principi di diritto. Difatti la chiusura del punto di riconsegna (art. 5 dell'All.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Verona, 5 marzo 2017
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