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Dal 1° luglio, per le bollette anomale contestate, il distacco della fornitura di luce e gas sarà più difficile

Bollette anomale: da luglio distacchi più difficili. Ma è sufficiente questo per tutelare i consumatori?
Redazione Condominioweb 

Bollette anomale. L'Autorità per l'energia ha introdotto alcune novità per cercare di prevenire, grazie a un'informazione esauriente, il distacco del cliente quando si verifichino problemi di fatturazione.

Novità dall'Autorità per l'energia.

A partire dal 1° luglio 2016, se il consumatore reclama per delle bollette anomale, il distacco della fornitura di luce e gas diventerà più difficile. Vengono estesi i casi in cui la bolletta viene considerata anomala.

Inoltre, nella circostanza di una mancata risposta al reclamo, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione della fornitura, ma anzi i venditori sono tenuti a fornire risposte più complete e trasparenti ai reclami stessi.

L'Autorità per l'energia ha introdotto queste novità per cercare di prevenire, grazie a un'informazione esauriente, il distacco del cliente quando si verifichino problemi di fatturazione.

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Risposte tempestive e trasparenti. Le nuove regole ampliano la casistica delle bollette considerate anomale.

Facendo reclamo o chiedendo la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza per una bolletta che si presenti anomala e con un importo superiore ai 50 euro, il fornitore che non risponda, o che risponda in maniera incompleta, non è autorizzato a procedere alla sospensione della fornitura.

Per di più, la homepage del sito internet dell'azienda dovrà riportare in modo evidente il modulo per il reclamo, che tuttavia potrà anche essere redatto in forma libera, nonché un nuovo campo per inserire i dati di autolettura e la risposta dovrà preferire la via della posta elettronica, se nel reclamo è indicato l'indirizzo email dell'utente.

Se il venditore non invierà la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il previsto indennizzo automatico, che parte da 20 euro.

Le nuove casistiche delle bollette anomale. Con la recente delibera dell'Autorità, viene considerata anomala una bolletta elettrica che supera almeno del 150% l'importo medio addebitato nei 12 mesi precedenti, mentre, per il gas, si parla del doppio dell'addebito più caro ricevuto nell'anno precedente.

Alle casistiche previste fino a oggi, vale a dire bollette con importi elevati legati a conguagli che seguono bollette stimate o al malfunzionamento dei contatori, si aggiungono anche:

-

le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati;

-le bollette che contengono i ricalcoli previsti dalla nuova 'bolletta 2.0' (ricalcoli per modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi, ricalcoli per modifica delle componenti di prezzo applicate);

-le bollette emesse successivamente ad un blocco di fatturazione;

-e bollette emesse successivamente all'attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente.

Obblighi di trasparenza per il venditore. Tra i nuovi obblighi di trasparenza, spettanti al venditore, vi è quello di rispondere al reclamo, descrivendo le modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente.

Inoltre, il venditore dovrà dettagliare l'origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati).

E ancora, nel caso in cui si sia inviata un'autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture contestate, compresa quella di switching, il venditore è tenuto a indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica e riportare l'informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente.

Se il cliente lamenta dati di misura non coerenti con le sue abitudini di consumo, andrà indicata l'ultima bolletta con il dettaglio dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità e costi per richiedere la verifica del contatore.

Infine, il venditore uscente è tenuto a fornire risposta motivata al reclamo o alla richiesta scritta di rettifica anche in caso di passaggio ad altro operatore.

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Perplessità. Numerose sono le perplessità che accolgono queste nuove regole a tutela del consumatore. Infatti, nel caso in cui il gestore stacchi comunque l'utenza per morosità, nonostante la contestazione di una "fattura anomala", avverrà esattamente quello che accadeva prima: il consumatore dovrà affrettarsi a pagare la fattura contestata, alla quale dovrà aggiungere gli oneri per la riattivazione, pur di riavere luce e gas in tempi rapidi.

In alternativa, dovrà affidarsi a un avvocato e fare causa, con spese e tempi scoraggianti.

Inoltre, anche gli inconsistenti indennizzi automatici per ritardata risposta al reclamo, ammontanti a 20 euro, saranno ottenuti con difficoltà.

Tali tutele, dunque, non servono a nulla se non vengono introdotte in un sistema di indennizzi proporzionato ai disagi subiti dagli utenti e in un sistema di risoluzione delle controversie, già esistente in altri settori.

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