Tempi duri per gli amministratori di condominio. Ai morosi non si potrà più sospendere la fornitura dell'acqua. Si dovrà garantire il “quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura”.
Con l'approvazione da parte del Senato del collegato ambiente si impone il divieto di staccare l'acqua negli appartamenti dei condomini morosi. Agli utenti, se pur in ritardo con i pagamenti, si dovrà garantire "il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura".
La norma, contenuta nel Ddl 1676, ora dovrà essere discussa alla Camera per ricevere il si definitivo. Se dovesse essere confermata tagliare l'acqua agli utenti morosi non sarà più possibile.
Per una cronistoria della norma si rinvia ai seguenti contributi:
Forse non si potrà “staccare” l'acqua ai morosi
Dal 2014 "rivoluzione acqua". Niente distacco ai morosi.
I risvolti che l'applicazione di questa norma potrà provocare sono preoccupanti. Perché, vista la grave situazione economica in cui vertono la stragrande maggioranza dei bilanci condominiali, sarà necessario trovare strumenti alternativi per la gestione delle morosità ed il recupero dei rispettivi crediti vantati.
Ricordiamo che, in sede di Riforma, il legislatore ha disposto ai sensi dell'articolo 63, comma III°, delle disp. di att. al Cod. Civ, il seguente principio: "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere i condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".
Questa norma, però, si è dovuta scontrare con un ulteriore principio: di bilanciamento degli interessi in gioco e dei contrapposti diritti positivi.
Perché la privazione di una fornitura essenziale per la vita può ledere diritti fondamentali delle persone, di rilevanza costituzionale.
Viceversa, Il diritto che con la sospensione del servizio si intende tutelare, in favore del Condominio, è puramente economico e, dunque, sempre riparabile.
L'applicazione della norma non è stata accolta dalla giurisprudenza di merito con favore(cfr. Ordinanza del 21 maggio 2014 del Tribunale di Brescia), la sua nuova formulazione dell'articolo 63 ha perso la sua forza deterrente e questo depotenziamento è stato ulteriormente agevolato dal recente intervento legislativo contenuto nel collegato ambiente.