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Contratti falsi per l'attivazione di utenze di energia elettrica e gas. Ecco come tutelarsi da possibili abusi

Il consumatore non è tenuto al pagamento dell'utenza in caso di fornitura non richiesta.
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

Il giudice campano ricorda che l'art. 66 quinquies del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.

In tema di falsi contratti per l'attivazione di utenze di energia elettrica e gas, il Tribunale di Benevento (sentenza n. 498 del 17 marzo 2017) fa giurisprudenza e, non solo dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura attivata a sua insaputa, ma condanna la società fornitrice alle spese di lite.

L'utente, infatti, deve essere tutelato da possibili abusi delle aziende fornitrici di servizi essenziali.

La vicenda. Un consumatore - assistito dall' Avv. Francesco Luongo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) - agiva in giudizio contro Enel Energia s.p.a.,rea di aver attivato,a nome dell'attore, un contratto di fornitura di gas mai richiesto, anzi tempestivamente contestato.

L'utente, vittima della condotta scorretta,disconosceva il contratto in oggetto e chiedeva che la fattura emessa dalla società venisse dichiarata illegittima.

L'ente convenuto si difendeva sostenendo di aver ricevuto il contratto - da cui era scaturita la fornitura - da un'altra impresa; in ogni caso, ribadiva la richiesta di pagamento della somma dovuta,atteso che l'utente non aveva mai contestato di aver ricevuto la fornitura di gas.

Il giudice di pace accoglieva la domanda del consumatore, ma compensava le spese di lite; in altre parole, il consumatore, pur avendo ragione, doveva accollarsi il pagamento degli oneri del giudizio.

Per questa ragione, veniva proposto appello dinnanzi al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice d'appello.

Probabile modifica delle clausole sui prezzi di acqua e gas.

La sentenza. Il Tribunale di Benevento con la pronuncia in commento (sentenza n. 498 del 17 marzo 2017) rigetta l'appello proposto da Enel Energia s.p.a., dichiara illecita la fattura emessa nei confronti dell'utente e condanna la società al pagamento di tutte le spese di lite, lasciando indenne il consumatore.

Il giudice campano, nel suo limpido percorso argomentativo, ricorda che l'art. 66 quinquies del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. Non solo.

L'eventuale silenzio dell'utente non deve interpretarsi come un consenso da parte sua, alla prestazione erogata.

Lo scopo della norma, pertanto, è teso a «tutelare il consumatore finale da possibili abusi delle aziende fornitrici di servizi essenziali»; pertanto, in mancanza della prova di un accordo tra le parti, nessuna prestazione corrispettiva può essere richiesta all'utente per la fornitura ricevuta, neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Il Tribunale dei Benevento esclude che l'Enel abbia diritto ad un indennizzo per illecito arricchimento della controparte ex art. 2041 c.c.

La citata norma prevede che una persona non possa ricevere un vantaggio da un danno arrecato ad altri,senza che vi sia una ragione che giustifichi lo spostamento patrimoniale.

In questa circostanza, il danneggiato può agire ex art. 2041 c.c. ed ottenere il pagamento del dovuto. Enel s.p.a., nelle sue difese, considera illecito l'arricchimento del consumatore che ottiene una fornitura di gas gratuitamente, sebbene non richiesta.

Il giudice campano, invece, rigetta tale ricostruzione, ricordando che l'art. 2041 c.c. trova applicazione solo allorché non siano proponibili altre azioni a favore dell'impoverito.

Nel caso di specie, la società fornitrice del gas ben poteva agire contro l'agenzia che aveva portato il contratto - poi disconosciuto - pertanto viene meno uno dei presupposti applicativi dell'arricchimento senza causa, «ossia la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito» (Trib. Benevento n. 559/2014).

L'enel per il paganento delle fatture non può imporre ulteriori costi ai consumatori

I precedenti. Il Tribunale di Benevento ha assunto tale posizione anche in alcune pronunce precedenti [1] (Trib.Benevento n. 1429/14; Trib. Benevento n. 559/14).

Il giudice di merito ha statuito che, in caso di fornitura non richiesta,non sussista in capo al consumatore alcun obbligo di corrispettivo, stante il disconoscimento del contratto dedotto in giudizio.

Inoltre, il tribunale campano, nel suo percorso delibativo, ha escluso che il negozio tra le parti si sia concluso oralmente o per comportamento concludente (factaconcludentia), attese le contestazioni poste in essere dagli utenti coinvolti.

Anche in questo caso, è stata rigettata l'ipotesi del cosiddetto "arricchimento senza causa" (art. 2041 c.c.), stante l'esistenza di una norma apposita nel codice del consumo che vieta il pagamento per forniture non richieste, anche in considerazione della possibilità dell'azienda fornitrice di rivalersi nei confronti di chi abbia operato in suo nome e conto.

In Toscana, un giudice di pace (GdPPisa n. 624/2016), ha disposto il risarcimento del danno per il consumatore vittima di una pratica commerciale scorretta; in particolare è stato riconosciuto al malcapitato il diritto al ristoro, per i danni ed i disservizi subiti, a causa della condotta di malafede posta in essere dal fornitore di energia che aveva dato esecuzione ad un contratto mai perfezionato.

Contratti di fornitura non richiesti. Capita spesso che alcune società, per accaparrarsi nuovi clienti, pongano in essere pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e/o aggressive.

Sono considerate tali le condotte commerciali caratterizzate dal fornire informazioni non rispondenti al vero o che inducono in errore il consumatore medio.

In particolare, rientra nel novero dei comportamenti vietati dalla legge la fornitura non richiesta di beni o servizi o l'addebito di servizi senza previo consenso.

Nel caso oggetto di scrutinio, era avvenuta l'attivazione di un'utenza gas ad insaputa del titolare; in altre circostanze, si è verificato il cambio di fornitore di energia elettrica o del gas senza il placetdell'utente, con una maggiorazione di spese.

In considerazione del numero sempre più ampio di episodi simili è intervenuto il legislatore.

La normativa. La materia in commento è stata profondamente innovata dalla direttiva 2011/83/UE [2], recepita nel nostro ordinamento con il d. lgs. 21/2014, il quale ha modificato il codice del consumo (d. lgs. 206/2005).

In particolare, è stato introdotto l'art. 66 quinquies [3] che, nell'ambito delle pratiche ingannevoli, si occupa proprio della fornitura non richiesta.

La norma dispone che il consumatore sia esonerato dall'obbligo pagare alcunché, in caso di fornitura non richiesta di beni, come acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi.

In tali casi, l'assenza di una risposta da parte dell'utente, in seguito alla fornitura eseguita a sua insaputa, non costituisce consenso.

In buona sostanza, il fatto che il consumatore non lamenti di aver ricevuto una erogazione contro la sua volontà, non equivale ad accettazione.

La normativa suesposta si scontra con la delibera dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) n. 266/2014/R/Com del 6 giugno 2014 - che conferma quella n.153/2012/R/COM - la quale legittima le richieste di pagamento da parte dei fornitori a fronte dei servizi resi, seppur non richiesti.

In altre parole, in virtù del citato provvedimento, il consumatore, sebbene truffato, resta comunque obbligato al pagamento dell'elettricità o del gas.Preme segnalare come il giudice di pace di Pisa, in una recente pronuncia, abbia disatteso la suddetta delibera dell'AEEGSI, sostenendo che la stessa non abbia efficacia cogente nei confronti del consumatore, al quale, viceversa, si applica l'art. 66 quinquies cod. consumo.Non solo, il giudice toscano ha ribadito che sussiste un diritto dell'utente ad ottenere il risarcimento per il danno patito a fronte della fornitura non richiesta.«Nessun rilievo possono avere nel caso di specie le direttive dell'autorità garante sia perché [...] non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore, sia perché non escludono (né potrebbero) il legittimo diritto di quest'ultimo ad essere risarcito» (GdPPisa n. 624/2016).

Rimedi.In caso di pratiche commerciali scorrette, il consumatore può rivolgere un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai sensi dell'art. 27 c. 2 cod. consumo, oppure rivolgersi al giudice territorialmente competente o, ancora, adire gli enti preposti per un ADR (art. 66 cod. consumo)

Conclusioni. La sentenza in commento (Trib.

Benevento 498/2017) si inserisce nel filone delle pronunce di merito a difesa del consumatore.

Il giudice campano, infatti, a fronte dell'attivazione di una fornitura non richiesta, ha ribadito l'applicazione della disciplina del codice del consumo (d. lgs. 206/2005), statuendo che l'utente non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva nel caso di una fornitura attivata senza consenso.

Inoltre, ha condannato la controparte al pagamento delle spese di lite, giacché, se il cittadino fosse costretto al pagamento degli oneri di giustizia per far valere un proprio diritto, sarebbe frustrata la ratio dell'art. 66 quinquies; il quale, viceversa, vuole tutelare il consumatore dai possibili abusi delle aziende fornitrici di servizi essenziali.

Avvocato del Foro di Savona


[1] Tra le più risalenti vedonsi, Trib. Benevento sentenze n. 1488, 1489,1403, 1490 del 2013.

[2] Direttiva sui diritti dei consumatori, la quale reca modifiche alle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

[3] Di seguito il testo dell'art. 66 quinquies del d. lgs 6 settembre 2005 n. 206, articolo introdotto dall'art. 1, c. 1, d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con effetto dal 13 giugno 2014:
«Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice.

In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori»

Sentenza
Scarica Tribunale di Benevento - n. 498 del 17 marzo 2017
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