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Scacco matto al consumatore. Possibile modifica unilaterale delle clausole sui prezzi di fornitura dei servizi

Probabile modifica delle clausole sui prezzi di acqua e gas.
a cura della Redazione Condominioweb.com 

La fornitura di acqua e gas rientrano nella fattispecie dei contratti di somministrazione.
Le società fornitrici di questi servizi possono prevedere, nelle proprie condizioni contrattuali, modalità differenti in materia che possono determinare a carico degli utenti un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto.

I principi affermati. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza C-92/11, del 21 marzo 2013, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha stabilito i seguenti principi:

  • è possibile modificare unilateralmente le clausole contrattuali sui prezzi di fornitura di un servizio è possibile;
  • la clausola contrattuale che prevede la modifica, deve comunque rispettare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza;
  • in mancanza di queste caratteristiche, si è in presenza di una clausola contrattuale abusiva, che deve essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali.

Le ulteriori precisazioni. Nel testo della sentenza si precisa che:

  • una clausola standardizzata contenuta in contratti conclusi con i consumatori rimane pur sempre soggetta al controllo del suo carattere abusivo;
  • tale controllo deve essere effettuato anche quando si limita a riprodurre una normativa nazionale applicabile ad un'altra categoria di contratti;
  • sarà compito del giudice nazionale valutare in base al singolo caso concreto se una simile clausola consentirà al fornitore dei servizi adeguare unilateralmente il prezzo e se vengano comunque soddisfatti i requisiti di buona fede equilibrio e trasparenza.

Il caso concreto. Nel caso di specie si trattava di una clausola controversa contenuta nelle condizioni generali di un contratto di fornitura del gas.

Tale clausola faceva semplicemente riferimento alla normativa tedesca applicabile ai contratti che applicavano la tariffa standard.

Tale normativa consentiva ai fornitori di variare unilateralmente i prezzi del gas senza indicare il motivo. le condizioni o la portata di una simile modifica. ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati di tale modifica e che. eventualmente. fossero liberi di recedere dal contratto.

Perché non sempre si può parlare di condominio consumatore?

Come devono essere controllate le clausole?
Con questa sentenza la Corte di giustizia dichiara che siffatte clausole devono essere sottoposte ad un controllo sul loro carattere abusivo. Ma in che modo? Nell'effettuare l'analisi delle clausole il giudice nazionale deve verificare la presenza dei seguenti criteri:

  • conoscenza delle clausole: il contratto deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità della variazione delle spese;
  • previsione delle variazioni: il consumatore deve essere in grado di prevedere eventuali variazioni prezzo;
  • mancata compensazione delle informazioni: l'assenza di tali informazioni non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori nel corso dell'esecuzione del contratto vengano informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese;
  • modalità di recesso: la facoltà di recesso conferita al consumatore deve essere concreta e realmente esercitabile.

    Cosi non sarebbe qualora. per ragioni connesse alle modalità dell'esercizio del diritto di recesso o nelle condizioni del mercato rilevante. il consumatore non disponga di una reale possibilità di cambiare fornitore. o nel caso in cui egli non sia stato informato in modo opportuno e in tempo utile della modifica.

I controlli dell`Antitrust sulle clausole vessatorie. Con il decreto legge sulle liberalizzazioni si è introdotta una nuova forma di tutela per il consumatore a fronte di clausole vessatorie.

In particolare il decreto ha previsto la facoltà per le imprese interessate di interpellare preventivamente l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato affinché proceda ad una valutazione della vessatorietà delle clausole che le imprese stesse intendono utilizzare nei rapporti con i consumatori; nel caso in cui l'autorità si pronunci per la non vessatorietà le clausole potranno essere direttamente utilizzate.

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