La vicenda. Un condominio, esasperato da una gestione del condominio a dir poco libertina, cita in giudizio l'ex amministratore che una volta cessato dalla carica aveva omesso di consegnare la documentazione contabile al nuovo amministratore e, cosa ancor più grave, aveva omesso di restituire le somme ricevute dal condominio pari ad otre sessantamila euro.
Il condominio, pertanto, ha agito in giudizio chiedendo oltre alla restituzione della somma indebitamente trattenuta dall'amministratore anche il risarcimento dei danni patiti a causa della cattiva gestione.
L'amministratore si costituisce negando ogni addebito e formulando, con domanda riconvenzionale peraltro tardivamente proposta, domanda di restituzione delle anticipazioni effettuate per conto dell'attore.
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Roma, dopo aver respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'amministratore poiché tardivamente proposta, si sofferma sulle domande formulate dal condominio attore ed attinenti alla mancata consegna della documentazione da parte dell'amministratore, nonché alla mancata restituzione delle somme ricevute dai condomini, ed al risarcimento dei danni scaturenti dalla mala gestio del condominio stabilendo che le stesse meritano accoglimento (Tribunale di Roma, 15.5.2018).
Per quanto concerne la domanda di ripetizione dell'avanzo di cassa la pronuncia evidenzia che, così come previsto dall'art. 1713 del codice civile, il mandatario (amministratore) ha l'obbligo, una volta cessato l'incarico, di rimettere al mandante (condominio) tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Pertanto per la disciplina degli obblighi gravanti sull'amministratore nel rapporto che lo lega al condominio, in virtù del rinvio previsto dall'art. 1129 del codice civile, si applicano le disposizioni sul mandato.
È evidente, quindi, che fra gli obblighi gravanti sull'amministratore vi è, innanzitutto, quello di restituire le somme di denaro appartenenti al condominio, ricevute durante l'espletamento del mandato, che non possono essere utilizzate per fini estranei all'interesse comune.
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