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Gestione approssimativa. L'ex amministratore di condominio condannato a ricostituire il fondo cassa.

L'ex amministratore condannato a ricostituire il fondo cassa per non aver onorato i debiti coi fornitori e versato i contributi al portiere.
Avv. Giuseppe Nuzzo Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

L'amministratore uscente, condannato per la gestione “approssimativa” del condominio, deve non solo coprire di tasca propria il buco lasciato nelle casse dell'ente di gestione, ma anche pagare il compenso al nuovo amministratore per l'attività che quest'ultimo ha dovuto svolgere per mettere ordine nei conti condominiali. Il tutto rientra nell'obbligo restitutorio tipico del mandatario.

È quanto emerge dalla sentenza della quinta sezione civile del Tribunale di Roma n. 6591 del 3 aprile 2017, che ha condannato l'ex amministratore negligente a restituire al condominio oltre 54.000 euro più 8000 di spese processuali.

Come utilizzare correttamente il fondo cassa condominiale

Nel caso di specie, in particolare, il Condominio aveva citato l'ex amministratore per la restituzione di un ammanco di cassa di diverse decine di migliaia di euro, somme percepite dall'amministratore uscente nel corso degli anni di sua gestione condominiale per pagare i terzi fornitori e mai contabilizzati.

Per far fronte a tale situazione, il Condominio era stato costretto anche a deliberare la costituzione di un fondo speciale per pagare i creditori.

Tra le altre incongruenze contabili, era emerso anche che il vecchio amministratore aveva omesso di versare i contributi assistenziali e previdenziali del portiere dello stabile, pure addebitati ai condomini.

A fare chiarezza nei conti disastrati del Condominio era stato il nuovo amministratore, a cui l'assemblea dei condomini aveva riconosciuto un compenso di 5000 euro per la poderosa opera svolta in luogo del vecchio amministratore.

Compenso anch'esso ricompreso nella richiesta di restituzione, insieme alla contestazione dei compensi pretesi dall'amministratore uscente per gli anni di gestione condominiale. In totale, il credito vantato dal Condominio ammontava a circa 62.000 euro.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n. 6591 del 3 aprile 2017

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