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L'appaltatore non può sospendere i lavori perché lamenta il mancato pagamento del proprio corrispettivo

Ecco perchè l'appaltatore non può sospendere i lavori per il mancato pagamento.
Avv. Dolce Rosario 

Un rilevante ed innovativo principio,emesso dal Tribunale di Siracusa, che ha prestato tutela cautelare a un diritto di credito, avente natura e contenuto patrimoniale.

Il caso. La Cooperativa “X” ha appaltato nel 2007 al Consorzio “Y” la realizzazione di n. 15 alloggi sociali da destinare ai propri soci.

Il consorzio “Y” disponeva la sospensione dei lavori, lamentando la mancanza di SAL maturati e paventando un credito contestato dalla Cooperativa “X”.

Veniva stipulata transazione tra le odierne parti, nella quale le parti si davano atto che fino a quel momento il consorzio “Y” non aveva maturato il credito vantato.

I lavori venivano ripresi successivamente, ma il Corsorzio “Y” li sospendeva nuovamente ed azionava, frattanto, un procedimento monitorio, lamentando il mancato pagamento delle somme portate da una serie di fatture.

La cooperativa X si opponeva al decreto ingiuntivo, spiegando varie domande riconvenzionali. Contestualmente, per quanto occupa in questa sede, chiedeva con ricorso ex art. 700 c.p.c.la riconsegna del terreno e del cantiere, atteso che aveva pagato le somme reclamate in decreto ingiuntivo.

Il ricorso di urgenza veniva rigettato, anche in considerazione della natura patrimoniale del paventato pregiudizio.

L'Ordinanza. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il Collegio ha ravvisato la sussistenza dei requisiti richiesti dal provvedimento d'urgenza.

Ebbene, con riferimento al fumus, da ricavarsi nel verosimile inadempimento di “Y” e nel verosimile non inadempimento della Cooperativa reclamante, va osservato – afferma il Collegio - che non è contestato che la Cooperativa, successivamente all'accordo transattivo, ha versato la somma di danaro reclamata nel Decreto ingiuntivo in questione. (Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?)

E' stata ritenuta non legittima, pertanto, la successiva sospensione dei lavori..

Con riferimento, invece, al periculum in mora, la natura del pregiudizio paventata – continua il Giudice collegiale - è sicuramente in certa misura patrimoniale, come ritenuto dal Primo Giudice; in questa accezione va osservato che il danno patrimoniale è, per definizione, suscettibile di ristoro, sicché esso, in assenza di altri più pregnanti elementi, di per sé non è sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora ai fini dell'ottenimento del rimedio cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.

A tale ultimo proposito si osserva che la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che la tutela cautelare in via d'urgenza può essere ammessa per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (conf. Trib. Bari, sez. I, 30 giugno 2009; Trib. Civitavecchia. 03 agosto 2007; Trib. Modena. sez. II, 05 maggio 2005; Trib. Monza, 22 settembre 2004, in Giur. merito 2005, 3 575; Trib. Palmi, 23 luglio 2002; Trib. Torino, 22 dicembre 2000; Trib. Trani, 19 luglio 2000).

In altri termini, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito (e sempre che il credito non sia suscettibile di soddisfazione con altro strumento, quale, ad esempio, quello monitorio).

Nel caso in esame – così chiosa il Giudice collegiale -può, innanzitutto, esservi rischio nella possibilità di ristoro del danno, in considerazione della molteplicità dei protesti subiti dal “Y” (ciò che non è indice di solidità economica).

Conclusione. L'emanazione di un provvedimento cautelare d'urgenza presuppone, ex art. 700 c.p.c., la sussistenza sia del fumus boni juris (e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione) sia del periculum in mora (che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile).

Tale strumento processuale, a quanto pare, è stato ritenuto applicabile anche nel caso di tutela di un diritto di credito a contenuto e funzione patrimoniale.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Siracusa Sezione feriale civile Ordinanza 28 agosto 2014
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