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Il condominio degli edifici è un consumatore. Sospeso il decreto ingiuntivo emesso in deroga al foro del consumatore

Il condominio degli edifici riconosciuto come consumatore: analisi del provvedimento che sospende il decreto ingiuntivo e chiarisce la competenza del foro del consumatore.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
8 Mag, 2017

Il Condominio degli edifici è un "consumatore" e, per tanto, è obbligatorio applicare la disciplina del "Codice del Consumo" (Decreto legislativo 206/2005) ogni qual volta si abbia a che fare con esso. Si definisce "consumatore" la "persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (cfr, art. 3).

Si ringrazia della segnalazione l'avv. Pier Luigi Licari del foro di Palermo

Ne consegue che: "al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale" ( in termini la massima di Cass. n.10679/2015; conformi, in ordine alla esclusione della soggettività giuridica del Condominio, le massime di Cass. n.4436/2017 e n.27352/2016).

Ora, una delle conseguenze ricavabili dal superiore principio si riflette sul piano del giudice territorialmente competente. Ogni qual volta si tratta di emettere un decreto ingiuntivo contro una compagine condominiale, il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale e/o l'Ufficio del Giudice di Pace nel cui circondario essa è ubicata, a pena d'invalidità.

Sulla base di tali principio il Tribunale di Palermo, con Ordinanza del 03 maggio 2017, ha rilevato e dichiarato la propria incompetenza e sospeso con Ordinanza l'efficacia esecutiva di cui era stata provvista l'Ingiunzione - originariamente - emessa su richiesta del creditore procedente.

In caso di contenzioso tra azienda e condominio, la competenza è del foro del consumatore

Il caso. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Palermo, la società che eroga(va) il Servizio Idrico Integrato nella provincia palermitana (in quanto poi fallita) ha chiesto in pagamento le bollette emesse a seguito di consumi imputati ad un Condominio locale. Ricevuta la notifica del Decreto ingiuntivo, il Condominio ha opposto il provvedimento.

Tra le tante censure ivi formulate - per quanto è dato qui interessare - ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Palermo, visto che il luogo in cui esso Condominio è ubicato (Comune di Santa Flavia) ricade nel circondario del Tribunale di Termini Imerese.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Ordinanza del Tribunale di Palermo del 03/05/2017
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