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Porte aperte agli architetti: possono progettare gli impianti di riscaldamento anche per edifici già esistenti

Gli architetti possono progettare gli impianti di riscaldamento anche per edifici già esistenti.
a cura della Redazione Condominioweb.com 

Il principio.
Accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli architetti di Roma contro l'Ispesl in merito alle competenze in materia di impianti soggetti a omologazione. I giudici di Palazzo Spada, con sentenza n.1550 depositata il 15 marzo 2013, ha stabilito che non sussiste una competenza esclusiva degli ingegneri sulle strutture tecnologiche omologate dall'Ispesl in quanto è da ritenersi prevalente il concetto unitario di edilizia civile e per tali motivi, nell'ambito della individuazione dei diversi criteri discretivi riguardo il riparto di competenze fra architetti e ingegneri nella progettazione delle opere deve privilegiarsi un'interpretazione, basata sul criterio unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile.

Il dato normativo.
La figura professionale dell'architetto, per certi versi, è la più vicina a quelli degli ingegneri: entrambe rientrano nella categoria dei tecnici laureati. Le attribuzioni vengono disciplinati dal vecchio R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. L'art. 51del Regio Decreto prevede le attribuzioni esclusive della figura dell'ingegnere stabilendo che "sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Il successivo art. 52 individua, invece, le attribuzioni esclusive degli architetti e quelle "composite", ossia ammissibili per entrambe le categorie: "formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative".

Quest'ultimo articolo è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 31 luglio 2009, n. 4866), quale norma centrale della fattispecie ed è confermata dal fatto che anche le successive normative in tema di progettazione d'impianti, ed in particolare la legge 5 marzo 1990, n. 46 ( "Norme per la sicurezza degli impianti"), si prevede che sia "obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze", facendo in tal modo implicito rinvio alla disciplina del 1924.

Per tali motivi la delimitazione delle rispettive competenze è data da concetti non meglio definiti dal punto di vista normativo e quindi assume un carattere puramente descrittivo.

Il concetto di "opere di edilizia civile".
Il concetto di opera edile civile è da intendersi, secondo la sentenza che si commenta, "esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".

Ma facciamo un passo indietro.
Secondo parte della giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto. (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere n dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).

Ma la giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.(Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n.11994; v Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).

Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.

La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: "sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale,...)"; ''...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente,facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie...".

Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegia il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.

Trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.

Il collegamento funzionale.
L'impianto accessorio ad un edificio già esistente è un collegato in maniera univoca e funzionale con l'opera di edilizia civile stessa tale da permettere che il progetto possa essere sottoscritto anche da un architetto e non solo esclusivamente dall'ingegnere.

Applicazione al caso concreto.
La natura che contraddistingue le due professioni fanno riferimento a dati extragiuridici, e per tali motivi, vengono implicitamente collegati alla necessità di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo l'adeguamento di norme datate ma flessibili alla applicazione al caso in concreto.

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