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Servizio idrico. Anche senza un contratto il condominio è obbligato al pagamento

L'inesistenza di un contratto scritto di somministrazione del servizio idrico, può giustificare il mancato pagamento dei consumi da parte del Condominio?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condominio cita in giudizio la società Alfa che gestisce, in regime di monopolio, i servizio idrico per dichiarare l'inesistenza di un contratto di utenza condominiale avente ad oggetto la somministrazione di acqua, chiedendo di regolarizzare il rapporto attraverso la stipulazione di un contratto di somministrazione coerente con le condizioni soggettive di ogni condomino, e che in ragione dell'inesistenza di un rapporto contrattuale in forma scritta fosse dichiarata non dovuta la somma vantata dalla società Alfa.

A sostengo delle proprie domande il condominio attore ha precisato che il servizio idrico era sempre stato gestito dal Comune che, dal 1993, aveva trasformato le singole utenze in utenze condominiali senza che fosse stato mai concluso alcun contratto scritto.

Sospensione del servizio idrico per mancato pagamento delle fatture

Pertanto l'ente di gestione ritiene che nel corso degli anni si erano instaurati dei meri rapporti di fatto, giuridicamente inesistenti anche a fronte dell'inosservanza della forma scritta a pena di nullità richiesta in caso di rapporti contrattuali fra privati ed enti pubblici.

Ribadisce, pertanto, il condominio che il loro consumo idrico era sempre stato contabilizzato come unitario, e malgrado si riferisse a tre distinti edifici era stata emessa un'unica fatturazione, pretendendo che i futuri contratti per il servizio idrico dovevano essere stipulati invece fra ogni utente e la società che lo gestisce.

(in tema di condanna del gestore del servizio idrico che non dimostra di aver erogato acqua potabile vedasi: www.condominioweb.com/acqua-non-potabile-il-gestore-del-servizio-idrico-deve-risarcire.12572)

La società Alfa si costituiva eccependo l'esistenza di un valido ed efficace contratto di somministrazione, ribadendo che la stipulazione di contratti individuali con i singoli utenti era impossibile a causa dell'inesistenza di tubazioni individuali fino al confine con la proprietà pubblica, e che dato che i contatori erano collocati nella proprietà condominiale era obbligo dei condomini provvedere alle necessarie modifiche degli impianti, puntualizzando che l'intervento del gestore non poteva estendersi oltre la proprietà pubblica.

La sentenza. Il Giudice unico de tribunale di Sassari ha respinto la domanda del condominio rivolta ad ottenere la una pronuncia di inesistenza del contratto di somministrazione tra le parti in mancanza di un contratto scritto mai formalizzato (Tribunale di Sassari, 8.4.2018 n. 406).

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Sassari, 8.4.2018 n. 406
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