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Le telecamere installate sui pianerottoli a uso comune sono da considerare lesive della privata dimora?

Spiegato il principio di inviolabilità di domicilio in relazione alla utilizzabilità delle riprese in aree comuni, anche se l'installazione è effettuata dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagine.
Avv. Carlo Pikler Foro di Roma Privacy & Legal Advice 2018 S.r.l. 

Un caso di cronaca, avente ad oggetto droga occultata in condominio, e rinvenuta mediante videoregistrazioni effettuate dai carabinieri, dà alla Cassazione (sentenza 38230/2018), l'occasione per richiamare il principio di diritto secondo cui le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.

Videosorveglianza: le direttive dettate per il condominio non si applicano agli stabili con unico proprietario

Nella fattispecie, i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Stella hanno effettuato un servizio di monitoraggio con l'installazione di un sistema di videosorveglianza con microcamera nel pianerottolo dell'ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo di copertura dello stabile.

A seguito di questa attività di controllo la P.G. ha verificato il rinvenimento del narcotico in un cassone in metallo occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale celato da una lastra di marmo.

Il Giudice si è dapprima soffermato a esaminare se il pianerottolo posto all'ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell'edificio in cui non insistono abitazioni private, sia da considerare luogo di privata dimora.

Lesione della sfera personale del condomino illecitamente inquadrato con telecamere installate dal vicino di casa

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017) la nozione di privata dimora individua una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove svolge la sua vita privata in modo da sottrarla alle ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza.

Secondo la Suprema Corte "Peraltro proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio".

Il concetto di domicilio individua un rapporto tra la persona e il luogo generalmente chiuso in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli la riservatezza.

La sentenza di legittimità, nella spiegazione del provvedimento, si riporta anche al precedente pronunciato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 135 del 13/02/2002 e n. 149 del 16/04/2008), la quale ha precisato che affinché sussista la tutela di cui all'art. 14 Costituzione (che sancisce il diritto all'inviolabilità del domicilio), non basta che un certo comportamento attinente alla sfera personale venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre che esso avvenga in condizioni tale da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.

Qualora invece l'azione possa essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza e le videoregistrazioni a fini investigativi seguono il medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Alla stregua dei predetti principi, la Suprema Corte ha affermato che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono in realtà destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.

Questi principi vanno assai attentamente considerati dagli gli amministratori nella loro attività quotidiana, in quanto devono essere valutate le circostanze di una eventuale violazione di domicilio ogni qual volta si voglia procedere a installare una telecamera condominiale in aree comuni. L'amministratore, infatti, assolve il ruolo di responsabile del trattamento dati e, pertanto, è obbligato a verificare eventuali trattamenti illeciti compiuti dal titolare del trattamento (condominio), rispondendo in solido di eventuali sue violazioni.

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