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Videosorveglianza: le direttive dettate per il condominio non si applicano agli stabili con unico proprietario

Si all'installazione della videocamera sul pianerottolo se è puntata in modo che le riprese riguardino solamente parti di esclusiva pertinenza.
Avv. Alessandro Gallucci 

La videosorveglianza è argomento che, a maggior ragione quando si tratta di edifici in condominio, fa sempre discutere. Ad oggi, come più volte evidenziato da Garante per la protezione dei dati personali, non esiste una specifica normativa che disciplini l’installazione di impianti di videosorveglianza comuni.

E’ competente l’assemblea? E’ necessario il consenso di tutti i condomini? Come bilanciare la necessità di garantire la sicurezza degli spazi comuni con il diritto alla riservatezza dei singoli condomini? Tutte domande che necessitano di una chiarificazione normativa urgente perché la legislazione in materia è assolutamente lacunosa.

Leggermente differente il caso del condomino che, per esigenze di carattere personale (es. furti, danneggiamenti, ecc.) decida d’installare nelle parti di proprietà comune e/o esclusiva un impianto di videosorveglianza destinato a garantire la sicurezza della sua unità immobiliare.

Sul punto il Garante per la privacy, con una propria deliberazione dell’aprile 2010, ha affermato che “ l'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali.

In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati).

In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini” (Garante per la protezione dei dati personali, delib. 8 aprile 2010).

Insomma un ipotetico condomino, Tizio può installare una videocamera sul pianerottolo facendo, però, in modo che le riprese riguardino solamente parti di sua esclusiva pertinenza.

In questo contesto, di recente, la Cassazione è stata chiamata a rispondere ad un quesito: che cosa accade se l’edificio in cui sono state installate delle telecamere è in proprietà di un’unica persone.

Stante il fatto che il Garante ha sempre parlato di condomini, le sue direttive devono essere considerate applicabili anche a questa fattispecie? La risposta è negativa poiché letteralmente il condominio rappresenta una fattispecie che necessita di almeno due distinti proprietari.

La ripresa di parti comuni (in senso fisico) a più abitazioni, tuttavia, non è nemmeno sanzionabile penalmente, almeno secondo la Cassazione.

Ciò perché “ le aree comuni non rientrano nei concetti di “domicilio”, “privata dimora” né “appartenenze di essi” ai quali si riferisce l’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (Cass. pen., 29 ottobre 2008, n. 44701; 10 novembre 2006 n. 5591; 25 ottobre 2006 n. 37530)” (Cass. 9 agosto 2012 n. 14346).

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