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Revisionata e pubblicata la norma uni 10200:2018 sulla ripartizione del calore nei condomini ad impianto centralizzato

Pubblicata la nuova versione della norma UNI 10200 relativa ai criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria per quegli edifici dotati di impianto centralizzato.
Angelo Pesce 

Pubblicata la nuova versione della norma UNI 10200 relativa ai criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria per quegli edifici dotati di impianto centralizzato.

La precedente versione del 2015 ha subito, nel corso di questi tre anni, diverse critiche, osservazioni e inviti alla revisione per dubbi soprattutto sulla ripartizione delle spese relative ai consumi involontari; inoltre, ha dovuto anche confrontarsi con una serie di disposizioni legislative e di regolamenti intercorsi nel frattempo, dai decreti di recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica, ai regolamenti condominiali, dai dettami della normazione alle disposizioni del Codice Civile.

Con il progetto di norma nazionale E0208F600 la norma UNI 10200 non sarà più vincolante

È stata avviata così una fase di inchiesta pubblica che ha portato la CT271, la Commissione Tecnica "Contabilizzazione del Calore", a revisionare e dunque a riscrivere la norma UNI 10200, focalizzando gli interventi correttivi proprio ai criteri di calcolo e alla ripartizione delle spese.

La nuova versione, UNI 10200:2018 stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale (riscaldamento), climatizzazione estiva (raffrescamento) ed acqua calda sanitaria (ACS) in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell'energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

Ricordiamo che è scaduto a giugno 2017 l'obbligo per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, nei condomini dotati di impianto centralizzato (Decreto Mille proroghe); a quella data erano anche fissate le metodologie di calcolo e ripartizione delle spese, così come indicato dal D.Lgs. 102/2014, modificato e integrato successivamente dal D.Lgs. 141/2016 e dal D.L. 244/2016.

Quanto previsto dalla precedente versione riguardo i criteri di riparto, restano confermati: la norma suddivide l'energia termica utile prodotta dal generatore (o più generatori) in base ai:

  • consumi volontari: sono dovuti all'azione dell'utente mediante i dispositivi di termoregolazione; vengono calcolati a partire dalle indicazioni fornite dai dispositivi di lettura (contabilizzatori di calore);
  • consumi involontari: derivanti dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione; vengono stimati in base ai millesimi termici calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile dell'unità abitativa cal­colati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300.

Detto questo, la nuova versione della norma apporta comunque degli aggiornamenti ed integrazioni in merito in particolare a:

  • razionalizzazione e ottimizzazione dell'intero processo di calcolo per la ripartizione;
  • ripartizione delle spese relative alla climatizzazione estiva o raffrescamento (non prevista in precedenza);
  • ripartizione delle spese per edifici ad uso discontinuo o saltuario (es. case vacanza, o in fase di vendita); in questi casi il consumo involontario (che inciderebbe molto se rapportato al poco uso dell'unità) viene calcolato in funzione dell'effettivo uso dell'edificio e su base annuale; il consumo involontario non va dunque applicato al fabbisogno ideale dell'intero immobile, ma all'energia stagionale effettivamente erogata ed immessa in rete annualmente;
  • descrizione dettagliata delle condizioni d'uso dei ripartitori di calore nel rispetto della UNI-EN 834;
  • indicazioni diversificate per le procedure di calcolo della ripartizione delle spese, sulla base di particolari configurazioni impiantistiche, come ad esempio condomini con contabilizzazione sia diretta che indiretta (supercondomini, immobili polifunzionali, ecc.); in presenza di più edifici, la ripartizione va distinta per singolo edificio tenendo conto sia della distribuzione comune (da ripartirsi tra i fabbricati) sia dei tratti di distribuzione interna a ciascun fabbricato; altro caso ad esempio, quello delle tubazioni correnti all'interno della singola unità immobiliare (di pertinenza e non);
  • classificazione in 4 livelli per la determinazione della potenza dei corpi scaldanti, così come indicato nelle norme UNI-EN 442-2 (Radiatori e convettori - Pt. 2: Metodi di prova e valutazione) e UNI-EN 834 (Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica);
  • modalità di valutazione in merito ai fabbisogni dell'edificio e della singola unità immobiliare: i millesimi di fabbisogno devono essere calcolati in fun­zione dei fabbisogni ideali delle singole unità immobi­liari mediante la modalità di valutazione A2 (Asset Ra­ting) che si basa sulle condizioni standard dell'edificio.

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