Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Orario minimo di accensione del riscaldamento

Esiste un orario minimo di accensione dell'impianto riscaldamento?
Avv. Alessandro Gallucci 

Esiste una norma che imponga un orario minimo di accensione dell'impianto di riscaldamento?

È la domanda che, grosso modo in questa forma, è stata inserita nel nostro forum.

In buona sostanza il condomino che l'ha inserita voleva sapere se l'assemblea, nel decidere l'orario di accensione dell'impianto, o l'amministratore, in assenza di prescrizione dell'assise, fossero vincolati ad un parametro normativo.

Partiamo dalle norme vigenti. D.p.r. n. 74/2013, cioè il "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari".

All'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, del summenzionato d.p.r. è specificato che:

"L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o piu' sezioni:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno".

Quanto alla riconduzione delle varie città nelle suindicate fasce climatiche, è necessario guardare all'allegato I del d.p.r. n. 412/93, parzialmente abrogato dal d.p.r. n. 74, e che anch'esso di occupa di disciplinare alcuni aspetti inerenti il funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Per portare un esempio, Roma è inserita nella zona D, sicché nella Capitale i riscaldamenti possono accesi dall'1 novembre al 15 aprile per un massimo di 12 ore comprese tra le 5 del mattino e le 23 della sera. Le ore 12 possono essere consecutive o intervallate, purché sempre comprese nei limiti di legge.

L'indicazione normativa è chiarissima: a Roma non è possibile, salvo particolari deroghe, tenere i riscaldamenti accesi per 13 ore. Ciò che non è chiaro, tuttavia, è se è necessario accenderli, ad esempio, per almeno due o tre ore al giorno.

No, la risposta è negativa: la legge non impone un orario minimo di accensione, pone solamente i limiti massimi.

Ed allora? Allora spetterà al titolare dell'impianto decidere quanto e quando tenerlo acceso. Nel caso di condominio la decisione, pertanto, spetterà primariamente all'assemblea e in subordine all'amministratore. Una decisione troppo restrittiva dell'uso potrebbe essere impugnata per eccesso di potere o comunque perché lesiva del diritto d'uso dei singoli.

La prossima obbligatoria installazione dei così detti dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione del calore può aiutare a risolvere la situazione (si può ipotizzare un'accensione per un periodo più ampio, pur nei limiti di tempo sopra indicati) ma non toglie la facoltà all'assemblea di stabilire, comunque, una restrizione dell'orario di accensione rispetto a quello massimo indicato dai d.p.r. nn. 412/93 e 74/2013.

Il condominio rimane al freddo. Il Sindaco non può ordinare il ripristino del riscaldamento centralizzato e l'eliminazione degli impianti autonomi

Impianto di riscaldamento mal funzionante, distacco e risarcimenti

  1. in evidenza

Dello stesso argomento