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Riscaldamento centralizzato. Anche i condomini distaccati pagano le spese per i consumi involontari

Il condomino distaccato paga le spese per i consumi involontari di riscaldamento.
Avv. Giuseppe Nuzzo Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Nel 2012 la proprietaria di un immobile in condominio si distaccava dall'impianto di riscaldamento centralizzato, dandone comunicane all'amministratore, corredata da relazione redatta dal un tecnico, attestante la legittimità dell'intervento.

Nel 2015 l'assemblea condominiale approvava le nuove tabelle millesimali per le spese di riscaldamento (secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 104/2014), e addebitava tali spese anche alla proprietaria distaccata, nonostante l'inesistenza di aggravi di spese attestata dal tecnico, tanto che già nel precedente rendiconto nulla era stato posto a suo carico.

La condomina impugnava la delibera anche per violazione dell'art. 1118, comma 4 c.c., che dispone: «il condomino può rinunziare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini…»".

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4623 del 1° marzo 2019, ha rigettato la domanda della condomina. Vediamo perché, soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi al riparto delle spese di riscaldamento che rimangono a carico del condomino distaccato.

Distacco dall'impianto centralizzato. Sono sempre dovute le c.d. spese involontarie?

I nuovi criteri di calcolo dei consumi secondo la norma tecnica UNI 11300. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. d) del D.Lgs 102/2014, «quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti».

Il divieto incondizionato di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile in materia

La norma tecnica UNI 10200, a sua volta, prevede che la spesa totale per i consumi sia obbligatoriamente determinata da due componenti, quella fissa e quella variabile (volontaria).Il cosiddetto "consumo involontario" deve essere ripartito sulla base di una nuova tabella millesimale, determinata attraverso il calcolo del fabbisogno conteggiato secondo la norma UNI 11300.Nel caso di specie, la tabella millesimale sottoposta all'esame dell'assemblea del 18.9.15 era stata redatta, da un ingegnere abilitato, proprio per conformarsi a detta normativa tecnica.

La distinzione tra consumi volontari e consumi involontari. La distinzione è di fondamentale importanza per applicare correttamente l'art. 1118 del codice civile.

 Continua [...]

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Marco
Marco 21-03-2019 23:25:07

Avvocato Nuzzo, sarebbe opportuno approfondire meglio per capire, è solo una sentenza di 1°grado e forse non può fare "testo" né creare un precedente generalizzabile.
Le discussioni sui forum distinguono tra distaccati "datati" (pre-normative UNI) e distacca"ndi" o distaccati "recenti, e qui i distinguo potrebbero avere dei fondamenti perché la retroattività delle disposizioni non pare affermata.

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Giuseppe
Giuseppe 22-03-2019 10:03:34

Si tratta certamente di una sentenza che potrebbe essere modificata in appello e che va letta alla luce del singolo caso concreto esaminato.

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