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Revoca giudiziale dell'amministratore: è volontaria giurisdizione

La Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio.
Avv. Sara Occhipinti, giornalista giuridico, mediatore 

Con la sentenza n. 3198 del 2 febbraio 2023, la Cassazione chiarisce la natura del procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e ne sottolinea le differenze con il potere di revoca esercitato dall'assemblea.

Revoca giudiziale dell'amministratore e volontaria giurisdizione. Il caso

Un condomino aveva proposto al Tribunale la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio.

La richiesta era stata rigettata dal Giudice di primo grado ed il condomino aveva presentato reclamo davanti alla Corte d'appello contro il decreto del Tribunale.

La Corte d'Appello respingeva il reclamo, confermando la condanna del condomino al pagamento delle spese legali.

Il condomino proponeva allora ricorso per Cassazione, impugnando la decisione, sia nel merito per aver respinto la richiesta di revoca, sia in punto di condanna alle spese legali.

Inammissibile il ricorso di cassazione contro il decreto sul reclamo

La Suprema Corte, nella sentenza n. 3198 del 2 febbraio 2023, richiamando il proprio consolidato orientamento ha stabilito che "è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la Corte d'appello provvede sul reclamo contro il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore del condominio".

La ragione dell'inammissibilità, precisa la Corte, è che il decreto del giudice d'appello non è un provvedimento di carattere decisorio.

Legittima la condanna alle spese di lite

Al contrario la Corte, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n. 20957/2004, afferma che il decreto può pronunciare la condanna alle spese legali della parte soccombente.

Anche al decreto sulla revoca giudiziale si applica infatti l'art. 91 c.p.c., che è norma di riferimento non solo per le sentenze ma per tutti i provvedimenti che, nel risolvere contrapposte pretese, definiscono il procedimento, indipendentemente della natura e dal rito del procedimento stesso.

La soluzione del contrasto insorto tra condomino ed amministratore comporta infatti una soluzione che "implica una soccombenza", da regolare in base alle previsioni dell'art. 91 c.p.c.

Concludendo dunque, la Corte statuisce che la condanna alle spese si applica anche nei provvedimenti camerali e non contenziosi, come quello in tema di revoca dell'amministratore di condominio.

Il procedimento giudiziale di revoca dell'amministratore.

Le caratteristiche peculiari del procedimento giudiziale di revoca dell'amministratore, scrive la Cassazione sono così sintetizzabili:

  • è un procedimento in camera di consiglio;
  • si conclude con un decreto reclamabile in corte d'appello;
  • si struttura come giudizio camerale plurilaterale tipico;
  • culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, che non incide su situazioni sostanziali di diritti o status;
  • il provvedimento conclusivo, non avendo carattere decisorio e definitivo, non è ricopribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;
  • il provvedimento conclusivo può essere revocato o modificato dalla stessa Corte d'Appello (art. 742 c.p.c.) per un preesistente vizio di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che spinsero ad adottarlo;
  • la revisione del provvedimento in esito al reclamo, in caso di fatti sopravvenuti, resta attribuita al Tribunale, giudice di primo grado.

Il decreto della Corte d'Appello di rigetto del reclamo

Delineate le caratteristiche del procedimento giudiziale di revoca, la Cassazione si sofferma sulle peculiarità del decreto della Corte d'appello di rigetto del reclamo sul provvedimento di revoca.

Esso non costituisce sentenza ex art. 111 comma 7 Cost non avendo i caratteri di definitività e decisorietà in quanto:

  • non contiene alcun giudizio sul merito dei fatti controversi;
  • non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale;
  • non pregiudica il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico;
  • non è suscettibile di acquisire forza di giudicato;
  • non può costituire autonomo oggetto di impugnazione per cassazione.

Il decreto del Tribunale sulla revoca dell'amminstratore.

La Corte di Cassazione descrive infine le peculiarità e la natura del decreto di revoca dell'amministratore di condominio.

La disciplina di riferimento è contenuta agli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.

La natura è quella di provvedimento di volontaria giurisdizione, "in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale, in ipotesi tipiche di compromissione della stessa."

In base all'art. 1129 c.c., la titolarità del potere di revoca appartiene solo all'assemblea. La revoca disposta dall'autorità giudiziaria, precisa il Tribunale, ha "un esplicito carattere sanzionatorio" e rispetto alla stessa il condominio ha un ruolo esclusivamente di "impulso procedimentale", il decreto di revoca, pur incidendo sul rapporto di mandato tra amministratore e condomini:

  • non ha carattere decisorio;
  • non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena nel giudizio contenzioso ordinario;
  • è espressione di un potere "gestorio" del giudice tipico dei procedimenti camerali plurilaterali nei quali l'intervento giudiziale, è diretto all'attività di gestione di interessi che incidono su diritti altrui.

Differenza con la revoca del mandato collettivo

Per rimarcare la natura peculiare del provvedimento giudiziale di revoca, la Cassazione mette in luce anche le differenze rispetto alla revoca del mandato collettivo, disciplinata dall'art. 1726 c.c.

Il procedimento ex artt. 1129 c.c. e 64 disp att. legittima infatti anche un solo condomino a rivolgersi al tribunale, anticipando la delibera dell'assemblea condominiale inerte oppure esprimendosi in contrasto con l'espressa volontà della maggioranza dei condomini.

L'Amministratore di condominio e le basi del Mandato

Al contrario, la revoca del mandato collettivo richiede il comune accordo di tutti i mandanti, o la pronuncia giudiziale di risoluzione nel litisconsorzio necessario di tutte le parti del rapporto contrattuale plurisoggettivo.

Divieto di nomina dell'amministratore revocato

I giudici del supremo Collegio, confermano la validità dell'impostazione finora descritta anche in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 220/2012. Nonostante infatti il disposto del comma 13 dell'art. 1129 c.c. preveda che in caso di revoca giudiziale dell'amministratore, l'assemblea non possa nominare nuovamente l'amministratore revocato, si tratta, scrive la Corte, di un divieto temporaneo che "non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l'incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione".

Scopo della norma è evitare che l'assemblea renda inoperativa la revoca giudiziale, con una delibera che riconfermi l'amministratore rimosso, il quale tuttavia può sempre adire il Tribunale con un giudizio contenzioso ordinario per far valere i propri diritti anche a fini risarcitori.

Sentenza
Scarica Cass. 2 febbraio 2023 n. 3198
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