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Revoca giudiziale amministratore: natura del procedimento

La revoca dell'amministratore di condominio disposta dall'autorità giudiziale rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 
31 Ott, 2020

È cosa nota che l'amministratore di condominio possa essere revocato non solo per volontà assembleare ma, in caso di gravi inadempienze, anche su ricorso all'autorità giudiziaria.

Per la precisione, l'art. 1129 del codice civile statuisce che la revoca può essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, se non rende il conto della gestione ovvero in caso di gravi irregolarità.

Tra queste ipotesi eccezionali di gravità dell'inadempimenti ai propri doveri rientra anche l'obbligo fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Proprio in ragione di tale inadempimento nasceva l'azione di revoca giudiziale promossa da un condomino nei confronti dell'amministratore. Il caso è giunto sino alla Corte di Cassazione che, con ordinanza numero 23743 del 28 ottobre 2020 si è soffermata non tanto sulla legittimità della revoca, quanto sulla natura del procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore.

Il dilemma shakespeariano è: contenzioso civile ordinario oppure volontaria giurisdizione?

Revoca giudiziale amministratore: il caso sottoposto ai Supremi giudici

Ricorreva per Cassazione l'amministratore di condominio revocato giudizialmente a seguito di azione proposta dal singolo condomino.

Questi si doleva del fatto che l'amministratore gli avesse sempre negato di visionare la documentazione contabile condominiale e di estrarne copie. L'opposizione dell'amministratore si basava su non meglio specificati motivi di privacy.

Proposto ricorso all'autorità giudiziaria, il tribunale accoglieva l'istanza e disponeva la revoca dell'amministratore inadempiente. Contro il decreto del giudice di prime cure proponeva opposizione l'amministratore mediante reclamo alla Corte d'appello territorialmente competente. Il collegio, tuttavia, confermava la revoca.

Revoca giudiziale amministratore: il ricorso alla Corte di Cassazione

L'amministratore ricorreva per Cassazione contro il decreto della Corte d'appello con cui veniva respinto il proprio reclamo.

Nel proprio ricorso innanzi al giudice della nomofilachia, l'amministratore lamentava, tra le altre cose, che la revoca dovesse considerarsi illegittima per la tardività con cui il condomino aveva esperito il rimedio della revoca giudiziale (trattandosi di fatti risalenti a sette anni prima del giudizio), per non aver la controparte mai impugnato le delibere di approvazione del consuntivo, e perché l'assemblea dei condòmini gli aveva sempre rinnovato l'incarico.

Il consuntivo del condominio prevede requisiti minimi di trasparenza

Resisteva con controricorso il condomino, che in via pregiudiziale contestava l'impugnabilità per Cassazione del provvedimento reso dalla Corte d'appello.

Revoca giudiziale amministratore: la decisione della Suprema Corte

La contestazione del resistente coglie perfettamente nel segno. Secondo l'art. 64 delle disposizioni attuative al codice civile, sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

La sentenza in commento (Cassazione, ordinanza numero 23743 del 28 ottobre 2020), ponendosi nel solco di consolidato orientamento giurisprudenziale, statuisce che è inammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il ricorso per Cassazione contro tale decreto è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (ex multis, Cass., 28/07/2020, n. 15995; Cass., 11/04/2017, n. 9348).

Secondo la pronuncia de qua, è la stessa disciplina del procedimento di revoca giudiziale a "tradire" la sua natura. La procedura di revoca giudiziale dell'amministratore condominiale disegnata dal codice civile prevede una trattazione camerale che è propria della volontaria giurisdizione.

Il fatto che la legge imponga all'autorità giudiziaria di sentire l'amministratore interessato non trasforma la procedura in un contenzioso civile ordinario.

Il procedimento poi culmina in un provvedimento (decreto) privo di efficacia decisoria, poiché non incidente su situazioni sostanziali di diritti o status. Contro la decisione di primo grado è comunque possibile proporre reclamo in Corte d'appello; ma nulla più.

Non è ammissibile un terzo grado di giudizio, e il divieto discende proprio dalla Costituzione, il cui art. 111, comma settimo, statuisce che il ricorso per Cassazione, per violazione di legge, è proponibile solamente avverso le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale.

Ne consegue che il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo dell'interessato, in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo, non è, come detto, ricorribile per Cassazione.

Esso costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa.

Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicatoforza di giudicato, atteso che la pronuncia di revoca resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, e non può perciò costituire autonomo oggetto di impugnazione per Cassazione.

Revoca giudiziale amministratore: il principio espresso dalla Cassazione

In sintesi, il principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza numero 23743 del 28 ottobre 2020 può essere così riassunto: la procedura di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ha natura di volontaria giurisdizione; contro il decreto della Corte d'appello che rigetta il reclamo non è possibile proporre ricorso per Cassazione.

I presupposti della revoca giudiziale al vaglio della giurisprudenza. Un caso dubbio.

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