L'art. 67 disp. att. c.c. ha regolamentato, in senso fortemente innovativo, il funzionamento dell'assemblea del supercondominio; più nel dettaglio, il comma 3 prevede che nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.
Procedura per la nomina del rappresentante nel supercondominio
È possibile che la maggioranza per la nomina del rappresentante non si formi o che l'assemblea non riesca a trovare soggetto disposto a svolgere detto ruolo.
In tal caso il legislatore del 2012, consapevole dei rischi connessi alla mancanza di tale figura per evitare la paralisi dell'assemblea supercondominiale prevede una prima "valvola di sicurezza": infatti ciascun partecipante può chiedere che l'Autorità Giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Troverà, quindi, applicazione l'ultimo comma dell'articolo 1105 c.c., il quale consente di ricorrere al procedimento di volontaria giurisdizione presso il Tribunale.
Qualora, invece, alcuni dei caseggiati interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, né nessuno abbia fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è prevista un'altra soluzione per "mettere in sicurezza" lo svolgimento dell'assemblea.
Il rappresentante di altro edificio (già nominato) invia una diffida all'amministratore o, in sua mancanza, a tutti i condomini affinché - in un termine congruo - si proceda alla nomina.
Il termine per consentire la nomina sarà congruo in base alle dimensioni del caseggiato.
Tuttavia, se nemmeno nel termine assegnato avviene la nomina, il predetto rappresentante già nominato si potrà rivolgere all'autorità giudiziaria e, quindi ancora una volta entra in gioco il procedimento in camera di consiglio di cui agli arti. 737 ss. c.p.c..
In ogni caso la diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ricorso al Tribunale per la nomina del rappresentante in caso di inerzia
Alcuni condomini di un fabbricato facente parte di un supercondominio con più di 60 condomini, proponevano ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67 disp. att. c.c., terzo comma e dell'articolo 1105 c.c., in quanto nonostante la convocazione di un'assemblea ad hoc, i condomini di altro caseggiato del supercondominio non avevano ancora provveduto a designare il proprio rappresentante, impedendo la convocazione dell'assemblea supercondominiale ed ogni attività gestoria; di conseguenza gli stessi condomini chiedevano al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione la nomina del rappresentante.
I ricorrenti già rappresentanti di altri due condomini facenti parte del supercondominio, come prevede l'articolo 67 disp. att. c.c., avevano già inviato in data all'amministratore del condominio privo di rappresentante la diffida di cui all'articolo citato.
Del resto lo stesso amministratore confermava, come da verbale assembleare, che l'assemblea aveva espresso un gradimento per la nomina di una condomina ma non era stato raggiunto il quorum per la nomina di un rappresentante.
Nomina del rappresentante: decisione del Tribunale per efficienza condominiale
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile e rispettoso dell'articolo 67 disp. att. c.c., comma terzo. In ogni caso, in sostituzione della volontà assembleare, lo stesso Tribunale ha ritenuto di nominare per motivi di economia e di efficienza, propria la condomina gradita alla collettività condominiale (Trib. Como 5 aprile 2022 n. 6). Problema risolto.