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Polizza di tutela legale e dissenso alle liti

È possibile deliberare la stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale del condominio, nonostante il diritto dei condomini di esprimere il dissenso alle singole azioni legali?
Avv. Maria Monteleone - Foro di Cosenza 

Una recente interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 23254 del 20 agosto 2021) ha analizzato la questione relativa alla legittimità della delibera condominiale di stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale, a copertura delle spese processuali nelle cause in cui il condominio dovesse essere coinvolto (in qualità di attore o convenuto in giudizio).

In particolare, i giudici sono stati interpellati circa l'eventuale contrasto della delibera con l'art. 1132 c.c., secondo cui ciascun condomino ha il diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell'interesse del condominio.

Dissenso del condomino alle liti

In base all'art. 1132 c.c., qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere in giudizio, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Le conseguenze sono diverse in caso di esito sfavorevole o favorevole del giudizio per il condominio:

  • in caso di esito sfavorevole, il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa;
  • in caso di esito favorevole, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Alla luce del diritto ad esprimere il dissenso alle liti, può ritenersi legittima la delibera assembleare che preveda la stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale del condominio? Il problema si porrebbe in quanto tutti i condomini sarebbero tenuti a pagare indirettamente le spese processuali tramite la partecipazione al versamento del premio assicurativo.

Nel caso esaminato dall'ordinanza in commento, la pronuncia di secondo grado (della Corte d'Appello di Bologna) aveva accolto la domanda della condomina, ritenendo contraria all'art. 1132 c.c. la delibera di stipula della polizza assicurativa per la tutela legale del condominio, poiché avrebbe prodotto l'effetto di ripartire tra tutti i condomini (per mezzo del pagamento del premio assicurativo) l'onere contributivo ad eventuali future spese di lite.

Vediamo perché la Corte di Cassazione ha giudicato non corretta tale interpretazione.

Polizze di tutela legale vietate in condominio

La polizza per la tutela legale non pregiudica il diritto al dissenso alle liti condominiali

Secondo la Suprema Corte, l'assemblea di condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 1135 c.c., può autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini.

La deliberazione in questione non è contraria all'art. 1132 c.c., poiché tale norma ha contenuto e funzione differenti rispetto a quelli previsti dal contratto assicurativo.

Difatti, l'art. 1132 c.c., nel prevedere il diritto al dissenso alle liti da parte dei singoli condomini:

  1. "si limita a contemplare l'esonero del dissenziente dalla "responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza", e dunque esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio".
    Invece, nel caso di esito della lite favorevole per il condominio, resta comunque l'onere del condomino di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte;
  2. "opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio dell'amministratore da cui estraniarsi" (Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5163; Cass. Sez. 2, 02/03 1998, n. 2259; Cass. sez. 2, 20/03/2017, n. 7095);
  3. presuppone "una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea". Secondo la Cassazione, il dissenso non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto;
  4. "lascia comunque il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa" (così Cass. Sez. 3, 19/07/2012, n. 12459).

I giudici sottolineano altresì la differenza tra le spese derivanti dalla stipula della polizza assicurativa (versamento del premio) e le spese di lite in caso di soccombenza del condominio nell'eventuale causa.

Le prime sono spese derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse e, come tali, devono essere ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell'art 1123 c.c. Le spese di lite hanno, invece, origine giudiziale e riguardano il rapporto tra il condominio e la controparte per il caso di soccombenza di cui all'art. 1132 c.c.

In sintesi, dunque, la delibera che preveda la stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, può essere validamente adottata e non viola l'art. 1132 c.c., posto che ciascun condomino mantiene il diritto al dissenso alla singola lite, a prescindere dal fatto che abbia partecipato alle spese per la polizza di tutela legale.

Sentenza
Scarica Cass. 20 agosto 2021 n. 23254
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