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Cause contro un condominio e spese legali

Divisione delle spese legali e processuali a seguito di contenzioso intrapreso contro la compagine condominiale: chi deve pagare?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Uno dei temi maggiormente dibattuti in ambito condominiale è quello riguardante la suddivisione delle spese legali a seguito della definizione delle controversie sorte tra l'intera compagine e i singoli proprietari. In altre parole: chi paga le spese legali nelle cause contro il condominio?

La questione non è di poco conto perché, se si applicasse l'ordinario criterio di ripartizione tra tutti i proprietari in ragione delle singole quote, si verrebbe a creare il paradosso per cui il condomino vittorioso debba pagare le spese di soccombenza in proporzione ai millesimi posseduti.

Lo stesso accadrebbe nel caso contrario, cioè nell'ipotesi di condominio uscito vincente dalla controversia.

È chiaro dunque che non possono applicarsi le ordinarie regole di divisione degli oneri condominiali, in quanto le stesse, nel caso di specie, sono causa di un cortocircuito intollerabile.

Il problema è che il codice civile, in merito alla ripartizione delle spese legali nelle cause contro il condominio, tace clamorosamente, dando pertanto adito a molti fraintendimenti. La norma che più si avvicina alla questione sembra essere quella dell'art. 1132 c.c. che disciplina il dissenso dei condòmini rispetto alle liti intraprese dal condominio.

Tale disposizione, però, non stabilisce come vanno suddivise le spese nelle cause tra condominio e condomino, bensì come il singolo condomino possa separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

La risposta al quesito è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità e, di recente, ripresa dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1199 del 9 marzo 2021. Analizziamo la vicenda.

Divisione spese legali nelle cause contro il condominio: il caso

Gli attori citavano in giudizio il condominio al fine di sentire dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare nella parte in cui aveva ripartito le spese legali sostenute per la difesa del condominio nella causa vinta dagli attori e nella quale il condominio convenuto era stato condannato a rifondere loro le spese in ragione della soccombenza, spese che non potevano essere ripetute pro quota dai condomini attori.

Si costituiva in giudizio il condominio il quale faceva rilevare che, con un successivo verbale di assemblea straordinaria, aveva deliberato di effettuare un'offerta per le spese legali sostenute sino a quel momento dagli attori.

Il condominio concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

A seguito dello scambio delle memorie conclusionali, le parti concordano che sia cessata la materia del contendere. Tuttavia, gli attori chiedono la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Ripartizione spese legali tra condominio e condomino: la decisione

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1199 del 9 marzo 2021 in commento, dichiara cessata la materia del contendere per via dell'accordo che, nel frattempo, le parti hanno raggiunto. Tuttavia, pone le spese giudiziali e legali a carico del condominio in ragione del criterio della soccombenza virtuale.

E infatti, nonostante il condominio convenuto, adeguandosi alle richieste degli attori, abbia di fatto "accontentato" le pretese di controparte, le ragioni che avevano giustificato un'azione giudiziale erano da ritenersi fondate.

Secondo il giudice torinese, la ripetizione delle spese di lite anche dal condomino vittorioso è certamente censurabile secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità.

Richiamando la Corte di Cassazione (sent. n. 1629/2018), il Tribunale di Torino rammenta che «In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino».

La domanda degli attori è risultata interamente fondata all'esito della valutazione del giudizio di c.d. soccombenza virtuale. Secondo gli ermellini «L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi» (Cass. Civ., 30 maggio 2000, n. 7182).

Le cause di revoca dell'amministratore condominiale non sono coincidenti con le cause d'invalidità delle delibere assembleari.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Torino, pur dichiarando cessata la materia del contendere, in base al giudizio di soccombenza virtuale, condanna il condominio a rifondere le spese legali e processuali agli attori.

Spese legali tra condominio e condomino: il principio

Il Tribunale di Torino, nella sentenza in commento, aderisce all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, quando in un giudizio sono coinvolti condominio e singoli condòmini "l'un contro l'altro armati", non può applicarsi il normale criterio della divisione pro quota degli oneri condominiali, venendosi altrimenti a creare l'assurda situazione per la quale il condomino vittorioso dovrebbe pagare una frazione della soccombenza del condominio controparte.

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e spese legali

La Suprema Corte è molto chiara sul punto: «nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore.

In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa» (Cass. 18 giugno 2014, n. 13885).

Insomma: quando il condomino agisce contro il condominio (o viceversa), si creano due poli d'interesse completamente distinti e contrapposti, cosicché, se il condominio soccombe, il condominio vittorioso non sarà tenuto a pagare nulla, come se non fosse parte del condominio. Lo stesso accade nel caso di compensazione: ciascuna parte pagherà il proprio avvocato.

In sintesi: il condominio non può pretendere che alle spese legali sopportate per una lite persa contro un condomino partecipi pro quota anche detto condomino che abbia vinto la causa.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 9 marzo 2021 n. 1199
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