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Ripartizione spese legali condominiali per pignoramento

Pignoramento contro il condominio, chi paga le spese legali.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il pignoramento è un atto che inizia l'espropriazione forzata e che consiste nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore intimandogli di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).

Il pignoramento, così definito, può essere richiesto sulla base di un titolo esecutivo, anche provvisorio purché non sospeso, da parte:

  • del condominio verso il proprio debitore;
  • del creditore del condominio verso la compagine (se si accede alla tesi che il condominio possa essere esecutato al pari di uno qualunque dei condòmini morosi).

L'azione esecutiva ha dei costi, qui di seguito valuteremo gli aspetti connessi alla loro ripartizione rispondendo ai seguenti quesiti:

  • se un condominio deve iniziare un'azione esecutiva per il recupero del credito, come devono essere suddivise tra i condòmini le spese legali necessarie a quella procedura?
  • se alla fine della procedura non si riesce a recuperare, in tutto o in parte, il costo affrontato per addivenire al pignoramento, qual è la sua sorte?
  • se è il condominio a subire un pignoramento, come si ripartiscono le spese trai condòmini? È possibile addossare il costo direttamente ai morosi?

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Si badi: ogni qualvolta la controversia sia contro un condòmino, questo va considerato controparte del condominio e quindi non inserito tra "tutti i condòmini" che devono sostenere le spese legali.

Anticipazione delle spese legali da parte del condominio

Se un condominio deve affrontare una causa, i costi sono anticipati da tutti i condòmini e sono ripartiti tra di essi secondo i millesimi di proprietà.

Se un condòmino s'è dissociato da una lite attiva/passiva, ai sensi dell'art. 1132 c.c., egli dovrà comunque partecipare alle spese inerenti al compenso del legale di fiducia del condominio, poiché la norma lo manda esente in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. Fintanto che non v'è stata soccombenza, dunque, egli sarà tenuto al pagamento delle spese legali.

Lo stesso discorso vale se il condominio deve iniziare una procedura esecutiva. Le spese d'anticipare per questa sono da ripartirsi secondo i millesimi di proprietà.

In caso di esito positivo troverà applicazione l'art. 95 c.p.c. a mente del quale «le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile».

In tale ipotesi l'amministratore di condominio, ottenute le somme, provvederà a stornarle riaccreditandole a chi le ha anticipate.

Esecuzione infruttuosa, i costi restano a carico dei condòmini

Se il condominio inizia una procedura esecutiva, ma questa non va a buon fine, i costi fin lì sostenuti non potranno essere recuperati. Il rischio dell'infruttuosità del pignoramento grava sul creditore procedente, per tutte le spese di procedura e su quelli intervenuti per quanto da loro dovuto.

In tal senso, in relazione ad una procedura di pignoramento presso terzi, è stato affermato che «in caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art. 306 c.p.c., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione. (Nella specie, l'interessato aveva ottenuto l'accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria)» (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695 in Giustizia Civile Massimario 1999, 1061).

Non vi sono ragioni per ritenere che questo principio non debba valere anche nei casi di altre tipologie di procedure esecutive.

Pignoramento contro il condominio, recupero verso i morosi?

Se ad essere pignorato è il condominio, qual è la sorte delle spese nel caso di fruttuosità dell'espropriazione?

S'ipotizzi che un creditore del condominio pignori fruttuosamente e secondo i giudici legittimamente un conto corrente condominiale. Le spese, in questa fase, dovranno essere sostenute da tutti i condòmini, secondo i millesimi di proprietà.

Quando, però, si andranno a recuperare le morosità dai condòmini che devono pagare le somme riscosse dal creditore, ad avviso dello scrivente, sarà possibile chiederle, previo ottenimento di titolo giudiziale, al condòmino moroso, in quanto ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Diversamente il moroso si avvantaggerebbe avendo indebito arricchimento verso il condominio consistente nel minor esborso per la procedura eseguita contro la compagine.

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