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Polizza antincendio e premi non pagati. L'amministratore di condominio risponde personalmente del mancato indennizzo.

L'amministratore di condominio è responsabile personalmente del pagamento del premio assicurativo della polizza condominiale?
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

I fatti. Il proprietario di un appartamento in condominio agiva nei confronti dell'ex amministratore ritenendo di aver subito un danno ingiusto a causa del mancato pagamento, da parte dello stesso amministratore, del premio annuale della polizza assicurativa fabbricati del condominio.

Tale omissione, infatti, aveva determinato il mancato pagamento, da parte della società assicuratrice, dell'indennizzo per i danni subiti a causa di un incendio (quantificato dalla stessa compagnia in circa 65.000 euro).L'ex amministratore, tra l'altro avvocato, affermava di non essere responsabile, perché all'epoca nella cassa comune non vi era l'importo sufficiente per provvedere al pagamento del premio assicurativo e non vi era stato il tempo necessario, dalla presa in consegna della gestione condominiale, per promuovere eventuali azioni di recupero nei confronti dei condomini morosi.

In primo grado, il Tribunale ha accolto le ragioni dell'ex amministratore rigettando la domanda risarcitoria.

Decisione ribaltata dalla Corte d'appello, che ha invece riconosciuto la responsabilità del professionista.

Polizza assicurativa. L'amministratore di condominio non può stipularne una nuova senza essere autorizzato dall'assemblea

L'amministratore deve adoperarsi per il recupero delle morosità. Rileva la Corte che era compito dell'amministratore, al fine di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, di adoperarsi presso i condomini per ottenere, nel più breve tempo possibile - anche eventualmente a rata già scaduta - il denaro necessario per il pagamento, al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile.

È noto infatti che la polizza assicurativa si riattiva al momento del pagamento del premio, anche se effettuato in ritardo, fino alla scadenza successiva.

Dovere di informare i condomini. Era altresì onere dell'amministratore), ai sensi dell'art. 1708 c.c., informare tempestivamente i condomini della situazione e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese di ordinaria gestione.

Condominio e polizza assicurativa. Vietato barare.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Roma n. 2779 del 2 maggio 2018
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