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Nomina di un amministratore giudiziale: le spese sono a carico del condominio

Il procedimento finalizzato alla nomina di un nuovo amministratore ha carattere amministrativo e si sottrae alla regola processuale dell'addebito delle spese alla parte soccombente.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda esposta in sentenza. Decidendo sul reclamo proposto dal Condominio di Milano avverso il provvedimento monocratico di nomina dell'amministratore delle parti interrate del Condominio stesso, il Tribunale di Milano in composizione collegiale (Sezione Volontaria Giurisdizione), con ordinanza dichiarava l'inammissibilità del reclamo (siccome non contemplato, a differenza dell'espressa previsione di tale rimedio - in virtù dell'art. 64 disp. att. c.c. - con riguardo al decreto di revoca dell'amministratore) e, in conseguenza della ritenuta natura amministrativa dell'instaurato procedimento, rilevava che non sussistevano i presupposti per provvedere sulle spese dello stesso. Avverso il suddetto provvedimento, la condomina Sempronia ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. eccependo la violazione dell'art. 91 c.p.c., così come asseritamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione e, segnatamente, con riferimento a quello concernente la nomina di amministratore condominiale.

Il ragionamento della Corte di Cassazione esposto in sentenza. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove si sia (illegittimamente) provveduto alla regolazione delle spese del procedimento, mentre - nell'ipotesi di non luogo a provvedere sul punto (come ha correttamente disposto il Tribunale di Milano nel caso di specie in cui in virtù della ritenuta natura sostanzialmente amministrativa del procedimento) - non può considerarsi propriamente ammissibile. Tale assunto trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. civ. sez. Un. n.20957/2004; Cass. n. 8085/2005; Cass. n. 25928/2005 e Cass. ord. n. 14524/2011). In particolare, con la richiamata sentenza (risolutiva di un contrasto), le Sezioni unite hanno statuito come debba qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione formulato, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo nei confronti del decreto del Tribunale in tema di nomina (o revoca) dell'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129 c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide.

Analisi del provvedimento della volontaria giurisdizione. Secondo la corte di legittimità, il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina (o di revoca) dell'amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo dell'attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione. Sulla base di tale impostazione, con la richiamata pronuncia delle Sez. Un. n.20957/2004, viceversa, deve dichiararsi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione, contenuta nello stesso provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

Conclusioni esposte in sentenza, secondo la Corte di legittimità, le caratteristiche del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. di nomina dell'amministratore di condominio (quand'anche sia stato inammissibilmente proposto reclamo avverso il relativo decreto, come accaduto nella fattispecie) comportano l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria.

Altro precedente. Sempre in tema di nomina giudiziale dell'amministratore, conformemente a quanto già illustrato con la presente annotazione, la Cassazione ha precisato che "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del Tribunale in tema di nomina dell'amministratore di condominio, attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest'ultimo, non essendo diretto a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge" (Cass. civ. Ord. 16 settembre 2017 n. 27165).

Addebito spese nel caso di revoca giudiziale. Nel caso di ricorso diretto all'autorità giudiziaria, ritenuto che il provvedimento che definisce il procedimento di revoca, ex art. 91 c.p.c., statuisce altresì riguardo la liquidazione delle spese del giudizio, valutata la contrapposizione di tipo contenzioso tra la parte ricorrente e quella resistente con la conseguente identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente (Cass., Sez. un., 29.10.2004, n. 20957), il ricorrente vittorioso potrà avere diretta pretesa nei confronti dell'amministratore revocato. Infine, in giurisprudenza di legittimità è stato evidenziato che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto (Corte di Cassazione, 1 settembre 2014, n. 18487).

Nuove osservazioni sulla pronuncia. A seguito dell'annotazione della sentenza, sono emersi nuovi scenari interessanti (assenti nel provvedimento) ma che aiutano ad una corretta interpretazione del provvedimento. A tal proposito, si ringrazia la collega Fracchia per l'interessante commento conclusivo.

"Avverso tale provvedimento l'amministratore di altro Condominio Y aveva proposto reclamo (non in Corte d'appello bensì in Tribunale, così sbagliando anche la competenza), ed aveva reclamato il provvedimento di nomina non certo perché il tribunale, all'atto della nomina dell'amministratore del Condominio X non si era pronunciato sulla refusione delle spese processuali in favore del condòmino istante, bensì perché lamentava di non essere stato coinvolto nel giudizio di primo grado (di nomina dell'amministratore del Condominio X). Nel reclamo l'amministratore del Condominio Y chiamava in giudizio il condòmino del Condominio X che aveva chiesto la nomina dell'amministratore del Condominio X, il quale quindi aveva dovuto difendersi in quella sede di reclamo da un'azione del tutto inammissibile, infondata e meramente emulativa (non solo per difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'amministratore del Condominio Y alla nomina dell'amministratore del Condominio X, ma anche perché il reclamante amministratore del Condominio Y aveva sbagliato la competenza del giudice adito, competente essendo ex art. 739 c.p.c. solo ed esclusivamente la Corte d'Appello). Il Tribunale, in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. dell'amministratore del Condominio Y, non poteva far altro che dichiarare detto reclamo inammissibile, ma tuttavia non condannava il reclamante amministratore del Condominio Y alla rifusione delle spese in favore del condòmino reclamato del Condomino X, il quale quindi si ritrovava con le spese a carico di un reclamo inammissibile ed infondato da parte di soggetto che nemmeno aveva interesse ad interloquire sulla nomina giudiziale dell'amministratore del Condominio X. Il reclamato si rivolgeva quindi alla Cassazione invocando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 28.11.2017 n. 28331) che aveva ri-affermato il seguente principio di diritto: "È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 cit.." (Cass. n. 11320/2007; Cass. n. 1856/ 2006; Cass. n.14360/2000; Cass. VI, 11 Aprile 2017, n. 9348). La sentenza in questione, una volta capita la situazione di fatto, si pone quindi in aperto contrasto con tutti i precedenti della stessa Suprema Corte e dei giudici di merito ma soprattutto, e questo è ben grave, autorizza a questo punto chiunque, pur non avendo alcun interesse alla nomina dell'amministratore di un determinato Condominio, ma volendo semplicemente fare dispetto o azioni emulative, a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. infondato, contro la nomina giudiziale di un suo collega amministratore, facendola comunque franca. In materia condominiale, trincerandosi dietro la natura amministrative del procedimento di NOMINA giudiziale dell'amministratore, la Cassazione autorizza quindi da oggi in poi chiunque (anche non interessato) a fare azioni d'impugnazione della nomina giudiziale, persino dinnanzi a giudice incompetente, trascinando il condòmino richiedente (ed avente diritto) alla nomina dell'amministratore del proprio Condominio, in un giudizio d'impugnazione della nomina pretestuoso ed infondato, e - beffa della beffa - lasciandolo pure nella situazione di farsi carico delle spese legali per resistere all'azione pretestuosa altrui".

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