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Per l'accertamento del diritto di utilizzare i beni comuni è competente il Tribunale

Se il giudice non individua gli argomenti rilevanti per comprendere le ragioni della propria incompetenza, sarà la Corte di cassazione a stabilire a chi spetti la competenza.
Avv. Adriana Nicoletti 

La competenza è definita come misura della giurisdizione tale da determinare quella frazione di giurisdizione che spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa e rappresenta il presupposto processuale per l'emanazione del provvedimento finale. Questa è la definizione che ne è stata data dalla dottrina.

Con riferimento specifico al condominio, come previsto dal Codice di procedura civile, si parla di competenza funzionale o per materia quando si tratti di decidere controversie che sono disciplinate dall'art. 7, co. 2, n. 3 del Codice di procedura civile, che presentano un carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Il confine tra misure e modalità d'uso del bene comune, da un lato, ed esercizio del diritto di utilizzo, dall'altro, è stato definito più volte dalla giurisprudenza e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7256 in data 19 marzo 2024 ha correttamente evidenziato tale binomio.

Accolto il ricorso del condomino per il regolamento di competenza. Fatto e decisione

Due condomini proponevano ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando che il Tribunale dalle stesse adito avesse dichiarato la propria incompetenza in merito ad una domanda dagli stessi avanzata nei confronti del condominio ed avente ad oggetto l'accertamento della loro proprietà di una unità immobiliare (nella specie: un box) compresa nell'edificio condominiale con conseguente pronuncia, in loro favore, di accedere nelle parti comuni (vialetto di accesso ai box, vano scala, locali tecnici, locali vari e quant'altro); di utilizzare parti comuni dedicate ad attività sportive e ricreative con l'ordine di consegnare agli stessi le chiavi ed i codici alfanumerici per accedere ai locali in questione.

Gli attori, inoltre, chiedevano che il condominio venisse condannato al risarcimento per il mancato utilizzo delle parti comuni ovvero, in via subordinata, che la venditrice venisse condannata alla restituzione della metà del prezzo pagato per l'acquisto del box.

In particolare, il giudice monocratico aveva ritenuto che l'oggetto della controversia rientrasse nella competenza esclusiva del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.

La Corte di cassazione, rilevato che l'ordinanza del Tribunale difettasse di argomentazioni tali da comprendere le ragioni per le quali aveva dichiarato la propria incompetenza, procedeva essa stessa a stabilire quale fosse il giudice competente in forza dei poteri autonomi alla stessa riservata in merito alla questione.

Il ricorso veniva accolto sulla base della considerazione che la competenza si determina sulla base di due elementi che identificano la domanda: il petitum e la causa petendi.

Nella fattispecie l'oggetto della domanda consisteva nell'accertamento di un diritto di comproprietà, e quindi di condominio, su parti comuni di un complesso immobiliare rispetto al quale gli attuali ricorrenti erano a tutti gli effetti condomini, avendo acquistato la proprietà di un box. La domanda, quindi, di potersi vedere riconosciuto il diritto di utilizzare le parti comuni esula dall'ambito applicativo dell'art. 7, co. 2, n. 3, c.p.c. che è affidato alla competenza del Giudice di pace, poiché ha ad oggetto l'esistenza stessa del diritto di condominio, che è tutelato dall'art. 1102 c.c.

Pacifica, pertanto, la competenza del Tribunale al quale la controversia veniva rinviata dalla Corte, con l'obbligo dei ricorrenti di riassumere il giudizio nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c.

Il diritto di uso esclusivo di un bene condominiale non è un diritto reale

Considerazioni conclusive

Per quanto l'art. 7, co.2, n. 3, c.p.c. sia chiaro nella sua formulazione testuale, in quanto il Giudice di pace è funzionalmente competente, quindi al di là del valore della controversia, "per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case", persistono provvedimenti giudiziali nei quali i giudicanti, reciprocamente, declinano la propria competenza.

Per individuare la corretta competenza occorre distinguere tra eventuali limitazioni che vengano poste all'esercizio di un legittimo diritto di un condomino (ovvero che al medesimo sia impedito di utilizzare un bene comune) e confini che, pur nel riconoscimento di tale diritto, siano imposti al medesimo in termini quantitativi e qualitativi rispetto all'uso di un bene comune.

Nel primo caso, trovandosi a discutere dell'esistenza del diritto stesso, la competenza non può che essere riconosciuta in capo al Tribunale, mentre nella seconda ipotesi la stessa sarà affidata al Giudice di pace.

A questo proposito giova ricordare quanto affermato dalla Corte la quale aveva chiarito la differenza affermando che "in tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l'attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace - in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. - la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l'attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale" (Cass. 28 marzo 2011, n. 7074).

È vero che l'ordinanza richiamata si riferisce alla fattispecie precisa di impugnativa della delibera assembleare, ma altrettanto vero è che il principio del thema decidendum è comunque universale.

Se, poi, vogliamo richiamare un provvedimento più recente sarà sufficiente rammentare ancora una significativa decisione di legittimità (Cass. 22 novembre 2021, n. 35818) ove si esplicita che "la domanda volta all'eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative "alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case", devolute alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.". Al pari si veda Cass. 21 aprile 2005, n. 8376 che ha demandato al Tribunale la competenza per una controversia avente ad oggetto il diritto di utilizzazione del pianerottolo comune, concernendo la stessa la "tutela ex art. 1102 c.c. diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio".

Sentenza
Scarica Cass. 19 marzo 2024 n. 7256
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