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Spese personali - di competenza dell'aggiudicatario

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Buongiorno,

 

vi chiedo, cortesemente, di conoscere il vostro parere in merito alla competenza delle spese personali sostenute dal condominio per il tentativo del recupero del credito vantato dallo stesso nei confronti del proprietario poi esecutato.

Sono da considerarsi ai sensi dell'Articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile di competenza dell'aggiudicatario?

Nessuno dei Legali da me interpellati mi sa dare una risposta univoca.

Grazie

Chi è perseguitato dal pignoramento,non ha più nulla a che vedere con il condominio.

A questo punto (bisogna anche vedere cosa dirà la sentenza),il condominio dopo l'atto di vendita dell'immobile,può avvalersi ciò che è riporta il citato art.63 cc.

Grazie, ma anche tu non hai risposto come avrei voluto.

Il Condominio può richiedere il pagamento di tali spese al nuovo proprietario?

Grazie, ma anche tu non hai risposto come avrei voluto.

Il Condominio può richiedere il pagamento di tali spese al nuovo proprietario?

Ti do la mia opinione.

Quando il moroso viene escusso il Giudice gli attribuisce anche il pagamento delle spese legali che si aggiunge al suo debito.

Se tra l'escussione e la vendita all'asta passa un periodo superiore all'anno in cui viene decretato il trasferimento di proprietà e quello precedente ed il condominio non riesce a recuperare le spese dalla vendita all'asta, queste spese sono a carico del condominio così come tutte le spese condominiali insolute e non recuperate dalla vendita all'asta.

 

Il nuovo acquirente (aggiudicatario dell'asta) è obbligato a pagare solo le spese di esercizio dell'anno in cui è avvenuto il decreto di trasferimento e l'anno precedente.

Se le spese legali sono state effettuate per una prestazione avvenuta prima di questo periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura, sono tutte a carico del condominio.

 

A questo scopo sarebbe utile chiedere di dettagliare le spese legali fatturate, in modo da distinguere spese e compenso per attività svolte nel periodo di solidarietà di esercizio e spese antecedenti.

 

Art. 63 d.ac.c.

...Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento deicontributi relativi all’anno in corso e a quello precedente...

Buongiorno,

 

vi chiedo, cortesemente, di conoscere il vostro parere in merito alla competenza delle spese personali sostenute dal condominio per il tentativo del recupero del credito vantato dallo stesso nei confronti del proprietario poi esecutato.

Sono da considerarsi ai sensi dell'Articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile di competenza dell'aggiudicatario?

Nessuno dei Legali da me interpellati mi sa dare una risposta univoca.

Grazie

Il Condominio può richiedere il pagamento di tali spese al nuovo proprietario?

Condivido Leonardo53.

Al moroso possono essere richieste solo le spese riconosciute dal giudice a seguito di decreto ingiuntivo, l'eventuale differenza è a carico del condominio.

 

Quelle riconosciute come suddetto, possono essere richieste al nuovo condòmino subentrato al moroso se l'emissione del decreto ingiuntivo rientra nell'anno in corso o a quello precedente.

 

Se il decreto ingiuntivo viene emesso in periodi pregressi, le spese restano a carico del condominio che può rivalersi sull'ex condòmino moroso in quanto il debito non si estingue con la vendita (ciò che porta il condominio a lasciar perdere, è il costo ed il tempo di una azione ordinaria).

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