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Nomina giudiziale del rappresentante per l'assemblea supercondominio, un caso da manuale

Un provvedimento reso dal Tribunale di Perugia sul fine del 2018 si occupa dei presupposti della nomina giudiziale del rappresentante per l'assemblea del supercondominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il Tribunale di Perugia, con decreto dell'11 dicembre 2018, ha affrontato la questione della nomina del rappresentante del condominio in seno all'assemblea del supercondominio.

Un provvedimento interessante, su quello che viene definito un caso da manuale, che descrive, inquadra, critica e dà soluzione ad una fattispecie di grande interesse e che notevoli dubbi pratici è in grado di sollevare.

Come vedremo di questi dubbi si trova traccia chiara anche nel provvedimento in esame.

Definizione e caratteristiche del supercondominio

Il supercondominio, ricordano all'unisono dottrina e giurisprudenza, è una particolare forma di condominio, detto anche condominio complesso, che trova la propria esistenza in quelle fattispecie nelle quali più edifici hanno in comune le cose di cui all'art. 1117 c.c.

Sempre studiosi e giudici hanno più volte specificato che, come il condominio, anche il supercondominio sorge ipso iure et facto al momento in cui l'originario unico complesso viene scisso mediante cessione della prima unità immobiliare.

L'art. 1117-bis c.c. ha fatto propria l'evoluzione dottrinario giurisprudenziale specificando che le disposizioni codicistiche dettate in materia condominiale «si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo».

Nomina giudiziale del rappresentante per l'assemblea supercondominio, la norma

questo è il numero fatidico superato il quale il supercondominio vede scindersi l'organismo deliberativo in due distinte tipologie competenti per diverse materie.

L'art. 67 disp. att. c.c. prevede un'articolata disciplina in relazione all'assemblea del supercondominio nel caso di più di sessanta partecipanti competente per la nomina dell'amministratore e per la gestione ordinaria delle parti comuni; per quest'assemblea la composizione è data non dalla partecipazione di tutti i condòmini, ma dalla presenza di rappresentanti dei singoli condominii, nominati dalle rispettive assemblee con le maggioranze prescritte dall'art. 1136, quinto comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell'edificio)

E se l'assemblea non vi riesce: che cosa dice la norma circa la procedura di convocazione del rappresentante?

Questo quanto stabilito: «Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini».

Nomina giudiziale del rappresentante per l'assemblea supercondominio, la fattispecie

Il caso affrontato è risolto dal Tribunale di Perugia, si diceva in principio, è un caso da manuale.

La ricorrente, si legge nel decreto, presentava ricorso all'Ufficio Giudiziario nella sua qualità di rappresentante di un condomino per l'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condomini.

Scopo del ricorso?

Ottenere, in ragione di quanto disposto dall'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., la nomina di un rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore in relazione ad uno dei condomini che componevano il supercondominio e che ne risulta sprovvisto.

Per documentare la propria legittimazione a proporre quell'azione allegava al ricorso:

  • propria nomina quale rappresentante in seno all'assemblea del supercondominio;
  • prova della consistenza numerica del supercondominio;
  • sollecito alla nomina del rappresentante del condominio che non lo aveva.

Quel condomino, depositato il ricorso e ritualmente notificato il medesimo col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, restava contumace.

Nomina giudiziale del rappresentante per l'assemblea supercondominio, le critiche e la soluzione

Data questa premessa che ha poi consentito al Collegio del capoluogo umbro di considerare sussistenti legittimazione ad agire e presupposti dell'azione - ritenendo sufficiente e corretta dunque la puntuale allegazione di parte ricorrente - questo si è soffermato sulla disciplina di cui all'art. 67 disp. att. c.c.

Peculiare modalità di composizione dell'organo assembleare: questa è la prima considerazione che svolge il Tribunale adito, leggendo e commentando la norma citata.

Non solo, si legge nel provvedimento in esame che questa peculiarità è consistita in un intervento novellatore ad opera della legge n. 220 del 2012 «abbastanza stringato e foriero di possibili complicazioni».

Complicazioni che il Tribunale di Perugia intravede principalmente nella fumosità della procedura complessivamente considerata in quanto mancante di specifici, dettagliati ed auspicabili raccordi tra l'attività gestoria del supercondominio e quella dell'assemblea dei singoli condominii chiamati ha dare la stura al regolare funzionamento dell'assise ordinaria di quei complessi con più di sessanta partecipanti.

Non solo: il punto particolarmente interessante a parere dello scrivente è quello inerente al potere di rappresentanza del prescelto dal condominio.

Potere che il quarto comma dell'art. 67 descrive come privo di alcun vincolo e condizione. Nonostante ciò, il Tribunale di Perugia si dice convinto che il rappresentante del condominio in seno all'assemblea del supercondominio debba esprimere il proprio voto «in conformità al mandato ricevuto dai condomini, e ciò anche se il successivo quarto comma dell'art, 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile ha precisato che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza stabilito a monte dai condomini mandanti si considera non apposto ai fini della valida esternazione del voto ad opera del rappresentante mandatario e, in definitiva, ai fini della validità della delibera presa in seno all'assemblea di Supercondominio».

Proprio questo è uno di quei punti forieri di possibili complicazioni. È evidente che il mandante debba dare l'input, dare le indicazioni sul da farsi. Qui, però, almeno secondo chi scrive, le indicazioni sono circoscritte dall'attività individuata dalla legge (nomina amministratore e gestione ordinaria cose comuni).

Insomma, chi scrive ritiene che una cosa sia l'oggetto del mandato (compimento degli atti giuridici inerenti a quegli aspetti testé citati della gestione del condominio), altro come l'attività venga esplicata (voto favorevole, contrario, ecc.).

Quest'attività non è soggetta a vincoli e condizioni, lo dice l'art. 67 disp. att. c.c. e ove lo fosse, cioè qualora l'assemblea imponesse al rappresentante di votare in un modo, ad avviso dello scrivente svilirebbe il senso della norma, oltre che l'essenza stessa del metodo collegiale.

Non sembra di questo avviso il Tribunale di Perugia, che ritiene fisiologico che il rappresentante debba avere una linea guida da seguire.

All'esito del procedimento, il Collegio adito ha nominato un rappresentante per far sì che l'assemblea del condominio potesse svolgersi.

Sostituzione rappresentante assemblea supercondominio, come fare?

Nomina rappresentante per l'assemblea ordinaria del supercondominio

Sentenza inedita
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